Convenzione INAIL ANMIL: Un Patto per l'Inclusione e il Reinserimento Lavorativo delle Persone con Disabilità

La tutela dei lavoratori, in particolare di coloro che hanno subito infortuni sul lavoro o sono affetti da malattie professionali, rappresenta una pietra angolare del sistema di welfare e delle politiche attive del lavoro. In questo contesto, la convenzione INAIL ANMIL si inserisce come un accordo fondamentale che mira a promuovere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel tessuto produttivo, garantendo loro il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza. Questo protocollo d'intesa, stipulato tra la Regione Lazio, l'INAIL - Direzione regionale Lazio, l'ANMIL Lazio (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e una vasta rete di organizzazioni sindacali, datoriali e associazioni di categoria, incarna un impegno congiunto verso la creazione di un ambiente lavorativo più inclusivo e supportivo.

Persone che collaborano in un ufficio con un simbolo di inclusione

Il Quadro Normativo di Riferimento: Fondamenti Giuridici per l'Inclusione

La convenzione INAIL ANMIL si fonda su un solido impianto normativo, sia a livello nazionale che internazionale, che riconosce e tutela i diritti delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Tra i pilastri fondamentali, spicca la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando discriminazioni basate su disabilità e altre caratteristiche. A livello internazionale, la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, definisce con chiarezza il concetto di "accomodamenti ragionevoli" all’articolo 2, quarto comma. Questi vengono intesi come "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

Sul piano nazionale, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ponendo le basi per la tutela dei lavoratori infortunati. La legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili", persegue l'obiettivo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. Ulteriormente, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in particolare l'articolo 3, comma 3-bis, impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha ampliato la tutela dell'INAIL introducendo il danno biologico, estendendo così il diritto dei lavoratori infortunati a tutte le prestazioni necessarie per il recupero psicofisico e il reinserimento socio-lavorativo.

Illustrazione di una bilancia con un punto interrogativo e un simbolo di disabilità

La Cooperazione Istituzionale e le Parti Sociali: Un Approccio Integrato

La convenzione INAIL ANMIL si inserisce in un quadro di consolidata collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali. Il Protocollo d’intesa stipulato in data 24 maggio 2013 e rinnovato il 29 maggio 2019 tra la Regione Lazio e l'INAIL, in attuazione dell'Accordo quadro del 2 febbraio 2012, prevede espressamente, all'art. 6, la stipula di convenzioni attuative per stabilire forme di collaborazione, tra cui quelle relative ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Questo spirito collaborativo è ulteriormente rafforzato dall'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha attribuito all'INAIL competenze specifiche in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso progetti personalizzati, interventi formativi, progetti per il superamento delle barriere architettoniche e adeguamento delle postazioni di lavoro.

La Determinazione del Presidente dell’Inail 11 luglio 2016, n. 258, modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n. 527, ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, delineando le procedure e gli strumenti per raggiungere tali obiettivi. Le Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30, ulteriormente modificate dalla Circolare 26 febbraio 2019, n. 6, hanno disciplinato gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa, sia per la conservazione del posto di lavoro che per l'inserimento in nuova occupazione.

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, relativo ai servizi per il lavoro e alle politiche attive, ha istituito la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", promuovendo un approccio integrato e di rete. Analogamente, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto l'elaborazione di linee guida in materia di collocamento mirato dei disabili, basate sulla valorizzazione del lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio.

La Determinazione del Presidente dell’Inail 29 settembre 2011, n. 261, introduce il "Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione", che include specifici interventi per facilitare il reinserimento lavorativo.

A livello regionale, la legge regionale 21 luglio 2003, n. 19, ha introdotto norme per il diritto al lavoro delle persone disabili, modificando disposizioni precedenti e rafforzando le politiche di inclusione. La Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230, ha approvato lo schema del Protocollo d’Intesa "Più salute e sicurezza sul lavoro", mentre la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349, ha approvato il "Patto per le Politiche Attive". La Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 ha istituito la "Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio", un tassello fondamentale per un coordinamento efficace delle azioni.

Le politiche nazionali e regionali di prevenzione, come il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 e il corrispondente Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, sottolineano l'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un ambito in cui le parti sociali svolgono un ruolo cruciale. La Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 501, approva l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità. Infine, la Legge regionale 12 aprile 2019, n. 4, disciplina la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali, dimostrando un'attenzione crescente verso nuove forme di lavoro e le relative tutele.

Il ruolo del preposto nella salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro

Gli Obblighi del Datore di Lavoro e gli "Accomodamenti Ragionevoli"

Le persone con disabilità, incluse quelle con disabilità da lavoro, affrontano un rischio elevato di esclusione dal mercato del lavoro. Per contrastare questa tendenza, la normativa pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure appropriate per consentire a queste persone di accedere a una nuova occupazione o di conservare quella precedente. Tali misure si concretizzano negli "accomodamenti ragionevoli", che comprendono interventi di carattere materiale, come il riallestimento della postazione di lavoro e la sostituzione delle attrezzature, e interventi di carattere organizzativo, quali la ricerca di mansioni diverse, la riduzione o rimodulazione dell'orario di lavoro, o il cambiamento dei turni. L'obiettivo è permettere al lavoratore infortunato o affetto da tecnopatia di competere per nuove opportunità di reinserimento lavorativo in condizioni di parità con gli altri lavoratori.

Il Ruolo della Regione Lazio e dell'INAIL Lazio

La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali e delle politiche integrate in sanità, istruzione, formazione e lavoro, svolge un ruolo primario nell'avviamento e nel reinserimento al lavoro delle persone con disabilità conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le sue funzioni includono:

  • L'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone con disabilità.
  • La creazione di un sistema integrato tra servizi per l'impiego, servizi sociali e sanitari territoriali, attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva del lavoro, quali l'accompagnamento al lavoro, il tirocinio, il tutoraggio specialistico, l'assistenza tecnica e il sostegno psico-sociale.
  • Lo svolgimento dei servizi per il collocamento dei disabili e di collocamento mirato, in conformità con la legge n. 68/1999 e la legge regionale n. 19/2003.

L'INAIL Lazio, dal canto suo, attraverso il "Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione", offre supporto e accompagnamento mirati a favorire opportunità di occupazione per i lavoratori con disabilità, promuovendo l'acquisizione di consapevolezza e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Mappa della Regione Lazio con evidenziati i centri per l'impiego e le unità INAIL

Obiettivi Congiunti e Collaborazione Operativa

Regione Lazio e INAIL Lazio riconoscono l'importanza di condividere il patrimonio informativo e le competenze per supportare efficacemente i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che affrontano difficoltà di reinserimento. In attesa della definizione di raccordi a livello nazionale e dell'attivazione della "Banca dati del collocamento mirato", la collaborazione tra i due enti è fondamentale per creare una rete integrata con i servizi del territorio.

Le Parti, con l'obiettivo condiviso di promuovere il reinserimento e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, perseguono congiuntamente e in maniera integrata i seguenti obiettivi:

  • Facilitare la conservazione del posto di lavoro o l'inserimento in nuova occupazione attraverso azioni coordinate che coinvolgono anche i Centri per l'Impiego - Servizio Inserimento Lavoro Disabili (SILD).
  • Collaborare nella predisposizione di progetti personalizzati, utilizzando metodologie e strumenti condivisi, e impiegando gli strumenti, anche finanziari, previsti dal quadro normativo e regolamentare dell'INAIL per gli accomodamenti ragionevoli.
  • Diffondere la cultura del diritto al lavoro e dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, promuovendo le pari opportunità e valorizzando la figura del disability manager. Ciò avverrà attraverso la predisposizione e distribuzione di materiale informativo sulle competenze dell'INAIL e la partecipazione a eventi.
  • Collaborare con ANMIL, organizzazioni sindacali, datoriali e associazioni di categoria per la massima diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione del contesto sociale. Particolare attenzione sarà dedicata a specifiche iniziative formative rivolte ai RLS/RLST e ai rappresentanti aziendali.

Condivisione dei Dati e Supporto Personalizzato

Per perseguire questi obiettivi, Regione Lazio e INAIL Lazio garantiscono una piena collaborazione tra i Centri per l’Impiego - SILD e le Unità territoriali INAIL del Lazio nelle attività di progettazione individuale. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, la Regione, tramite i Centri per l’impiego, e l'INAIL Lazio, tramite le Direzioni territoriali, condivideranno i nominativi delle persone con disabilità da lavoro, sia iscritte negli elenchi che non, che possano beneficiare di interventi per il reinserimento lavorativo. L'INAIL Lazio, inoltre, provvederà alla partecipazione alle attività programmate dai Centri per l’Impiego.

Icona di un ingranaggio con un punto di domanda all'interno, che simboleggia la personalizzazione

Inclusione dei Lavoratori Liquidati in Capitale dall'INAIL

La convenzione e le iniziative correlate si estendono anche ai lavoratori che sono stati liquidati in capitale dall'INAIL, a coloro che si sono infortunati all'estero o che sono titolari di rendita infortunistica rilasciata da enti diversi dall'INAIL. Queste categorie di lavoratori possono iscriversi all'Associazione ANMIL in qualità di Soci ordinari, pagando una quota annuale di €36,00 per i liquidati in capitale. Questa disposizione sottolinea l'ampiezza dell'impegno nel garantire supporto e inclusione a tutte le forme di disabilità lavorativa.

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