Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per la Disabilità Intellettiva Grave: Percorsi e Valutazione

La scuola italiana si configura come una comunità accogliente, un luogo dove ogni giovane, indipendentemente dalle proprie condizioni individuali, ha l'opportunità di crescere e svilupparsi. L'inclusione degli alunni con disabilità è un processo complesso e articolato, supportato da una progettualità intensa e mirata. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) rappresenta lo strumento cardine di questo processo, un documento fondamentale che definisce il percorso formativo e le strategie di valutazione per garantire il successo formativo di ogni studente.

L'Evoluzione Storica dell'Inclusione Scolastica in Italia

Il cammino verso una scuola realmente inclusiva è stato lungo e costellato di battaglie per i diritti delle persone con disabilità. Prima degli anni Settanta, l'approccio prevalente prevedeva la segregazione in scuole speciali, concentrate prevalentemente nei capoluoghi di provincia. La svolta epocale avvenne con l'approvazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, che segnò l'inizio della rottura con il modello delle scuole speciali. Successivamente, la Commissione di studio presieduta dalla senatrice Franca Falcucci pose le basi per la legge 4 agosto 1977, n. 517. Quest'ultima legge avviò un processo di integrazione che ha reso l'Italia un punto di riferimento a livello mondiale nel campo dell'educazione inclusiva. Le scuole e le classi speciali vennero soppresse, così come le classi differenziali, e gradualmente anche gli istituti destinati ai "minorati" gravi.

Manifestazione per i diritti delle persone con disabilità

La legge 517/1977 si concentrò inizialmente sulle classi della scuola dell'obbligo (elementare e media). L'estensione dell'integrazione all'istruzione superiore fu possibile solo dopo la Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale, che consentì i primi inserimenti di studenti con disabilità anche in questo grado scolastico a partire dall'anno scolastico 1987-1988. La sentenza dichiarò incostituzionale l'affermazione della legge 118/1971 che considerava la frequenza dell'istruzione superiore da parte di ragazzi con disabilità come mera "facilitazione", ribadendo invece che capacità e merito debbano essere valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione.

Il quindicennio 1977-1992 si concluse con la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Questa norma rappresenta ancora oggi il pilastro fondamentale dell'ordinamento italiano in materia di diritti delle persone con disabilità, dalla nascita all'età adulta, sebbene sia stata soggetta a revisioni, come quella operata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 66. La legge 104/1992 introdusse una significativa modifica terminologica, sostituendo l'espressione "portatore di handicap" con "persona handicappata". Il Decreto Legislativo n. 66/2017, integrato dal successivo n. 96/2019, ha ulteriormente definito e rafforzato il quadro normativo, introducendo, tra le altre cose, l'istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica (GLO). L'inclusione è descritta come una costruzione complessa, paragonata nel 53° Rapporto Censis del 2019 ai "muretti a secco", a simboleggiare una realtà ricca di iniziative e collaborazioni tra società civile e istituzioni.

Il Ruolo Centrale del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale su cui si basa la valutazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità. La sua definizione e compilazione sono regolate da normative specifiche, tra cui il Decreto Interministeriale 182 del 2020, che ha introdotto un modello unico per il PEI, le relative linee guida e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno.

Definizione e Compilazione del PEI

Nel caso di disabilità intellettiva grave, la definizione del PEI, che può essere differenziato o semplificato (per obiettivi minimi), non vede la famiglia come attore prevalente. L'indicazione principale deriva dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico. È importante sottolineare la ferma contrarietà a proposte di modifica normativa che consentano alle famiglie di richiedere in ogni momento il passaggio da un PEI differenziato a uno semplificato. Questa posizione si radica nel ricordo della grande fatica e delle azioni intraprese dai "padri nobili" del movimento per i diritti delle persone con disabilità, che hanno lottato per l'affermazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, culminando in leggi fondamentali come la Legge 104/92 e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il dovere attuale è quello di rendere questi diritti fruibili e attuabili per tutti.

Il PEI è il risultato di un processo che parte dall'osservazione attenta dell'alunno. Come affermato nelle linee guida allegate al decreto interministeriale 153/2023, "l’osservazione dell’alunno è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi educativo-didattici". Questo approccio formativo alla valutazione è intrinsecamente inclusivo e abbraccia l'intero processo di apprendimento, inclusa la crescita affettiva e sociale.

Schema di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Tipologie di PEI e Ruolo della Famiglia

Esistono diverse tipologie di PEI, tra cui il PEI differenziato e il PEI semplificato. La distinzione tra questi due modelli è cruciale per comprendere le implicazioni sulla valutazione e sul percorso formativo. Nel caso di disabilità intellettiva grave, la tendenza è verso un PEI differenziato, volto a raggiungere obiettivi minimi e personalizzati.

La normativa, in particolare a partire dal Decreto Ministeriale del MIM 1° agosto 2023, n. 153, prevede che gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati, su richiesta dei genitori, possano rientrare in un percorso didattico personalizzato per il raggiungimento di "obiettivi minimi". Tuttavia, nella definizione del PEI differenziato o semplificato, il ruolo della famiglia, pur importante nella collaborazione, non è prevalente rispetto alle indicazioni del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico, specialmente in presenza di disabilità intellettiva.

La Valutazione degli Apprendimenti nel Contesto del PEI

La valutazione degli alunni con disabilità, e in particolare di quelli con disabilità intellettiva grave, è strettamente legata al PEI e si basa su principi di individualizzazione e progressività.

Criteri di Valutazione: Idiografico e Criteriale

Il quadro normativo, dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale alla legge-quadro 104/1992, indica un criterio fondamentale nella valutazione degli alunni in situazione di disabilità: il progresso dell'allievo in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Questo principio si traduce in due approcci valutativi principali:

  • Valutazione Idiografica (o "riferito al sé"): Basata sul confronto delle prestazioni del singolo alunno rispetto alla sua situazione iniziale. Si focalizza sul percorso di crescita individuale, valutando i progressi compiuti rispetto ai propri punti di partenza.
  • Valutazione Criteriale (o nomotetica): Basata su un principio predeterminato di accertamento degli esiti di apprendimento, confrontando i risultati con obiettivi predefiniti dai docenti.

Formazione Coordinatori Inclusione Ambito 8: "La valutazione degli alunni con disabilità"

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, il criterio più coerente con quanto indicato nel PEI è quello idiografico, cioè riferito al sé. Questo approccio valorizza il percorso individuale e permette di riconoscere e premiare ogni piccolo progresso, che per uno studente con disabilità intellettiva grave può rappresentare un traguardo significativo.

Valutazione nel Primo Ciclo di Istruzione

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha innovato in modo significativo il tema della certificazione delle competenze e della valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo di istruzione. L'articolo 11 del Decreto 62 prevede che la valutazione sia riferita "al comportamento, alle discipline e alle attività svolte". I docenti, sia nell'ammissione alla classe successiva sia all'esame di Stato, perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Per quanto concerne la partecipazione alle prove nazionali dell'Invalsi, le prove corrispondenti, rubricate nel decreto legislativo 62/2017 come "differenziate equivalenti" e previste dalla legge 104/1992, sono state riconfermate. Esse fanno riferimento agli obiettivi indicati nel PEI e, salvo situazioni di particolare gravità, conferiscono il "diploma di licenza media". Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nel caso in cui l'alunno non consegua il diploma, gli verrà rilasciato un attestato di credito formativo, che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali, ai fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi.

Valutazione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il D.Lgs. 62/2017 conferma le disposizioni relative agli alunni con disabilità che sostengono l'esame di Stato conclusivo. Il Consiglio di Classe elabora, entro il 15 maggio, un documento che costituisce il riferimento principale per la commissione d'esame. Questo documento indica le tipologie delle prove, la presenza dell'insegnante di sostegno come supporto, le caratteristiche delle prove equipollenti e l'eventuale necessità di tempi più lunghi.

Studenti che svolgono un esame di stato

L'insegnante di sostegno, pur non essendo membro della commissione, svolge una funzione di aiuto durante le prove. La sua nomina è effettuata dal presidente della Commissione.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove non equipollenti sulla base del PEI differenziato o che non partecipano all'esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Questo avviene anche per la scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo.

L'E-Portfolio e l'Orientamento

Le Linee guida per l'orientamento adottate dal MIM con D.M. 22 dicembre 2022, n. 329, pongono l'accento sull'importanza dell'E-portfolio orientativo personale delle competenze. È compito della scuola aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono il proprio E-Portfolio, promuovendo lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio progetto di vita culturale e professionale.

Sebbene non espressamente previsto per gli studenti con disabilità che conseguono solo l'attestato di credito formativo, si ritiene fondamentale che venga predisposto anche per loro l'e-portfolio, basandosi sulle indicazioni del PEI differenziato. Questo strumento può rappresentare un valido supporto per la loro futura progettualità.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica (GLO)

L'istituzione del GLO, prevista nel D.lgs. n. 66/2017 e integrata dal successivo n. 96/2019, mira a creare un gruppo di lavoro composto da persone appartenenti a enti diversi e con professionalità differenti, che operano insieme per affrontare e risolvere problemi legati all'inclusione. Tuttavia, questa istituzione può portare a rischi di sovrapposizione tra i compiti attribuiti al GLO e quelli del Consiglio di Classe o del team dei docenti.

Il Dirigente Scolastico, su richiesta dei genitori, può autorizzare la partecipazione al GLO di esperti indicati dalla famiglia, ai quali viene attribuito un valore consultivo e non decisionale. La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti è essenziale per garantire una valutazione efficace e un percorso educativo realmente inclusivo.

Sfide e Prospettive Future

Nonostante i progressi compiuti, permangono sfide significative. Il pregiudizio, ad esempio, può ancora danneggiare la qualità dell'inclusione scolastica. La corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente, unitamente a un dialogo costante tra scuola, famiglia e istituzioni, sono fondamentali per garantire che ogni studente, indipendentemente dalla gravità della propria disabilità intellettiva, possa beneficiare di un percorso formativo equo e di qualità, volto a valorizzare le proprie potenzialità e a promuovere la piena inclusione sociale. La valutazione, intesa non solo come momento di accertamento ma anche come processo diagnostico e formativo, gioca un ruolo cruciale nel sostenere questo percorso.

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