Andare all'estero: cosa succede alla pensione di invalidità civile?
Molte persone, spinte da diverse motivazioni, tra cui la ricerca di migliori opportunità economiche o semplicemente il desiderio di cambiare scenario, prendono in considerazione l'idea di trasferirsi all'estero. Questo fenomeno interessa anche chi percepisce prestazioni assistenziali legate all'invalidità civile. È fondamentale, in questi casi, comprendere le implicazioni che un trasferimento all'estero può avere sul diritto a ricevere tali sussidi, distinguendo tra prestazioni di natura contributiva e assistenziale.
La Natura delle Prestazioni Assistenziali e l'Esportabilità
Un punto cruciale da comprendere è la distinzione tra prestazioni assistenziali e contributive. Le prestazioni assistenziali, come la pensione sociale, l'assegno sociale, la pensione per ciechi o sordi, l'assegno di invalidità, l'assegno di inabilità e l'indennità di accompagnamento, sono erogate dallo Stato italiano a cittadini che versano in uno stato di bisogno e che soddisfano determinati requisiti di invalidità, indipendentemente dai contributi versati durante la vita lavorativa. Queste prestazioni sono strettamente legate alla residenza effettiva in Italia.
La normativa comunitaria, in particolare l'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce chiaramente che le prestazioni di sicurezza sociale di natura assistenziale e non contributiva non possono essere "esportate". Ciò significa che, in linea generale, non possono essere percepite su un conto bancario estero o in un Paese diverso da quello di origine.

Soggiorni Temporanei all'Estero: I Limiti Temporali
Per quanto riguarda i soggiorni temporanei all'estero, l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) ha fornito chiarimenti significativi con il Messaggio n. 20966/2013. In linea di massima, le prestazioni assistenziali non possono essere percepite all'estero se la permanenza supera i sei mesi. Se il soggiorno all'estero è di "breve durata", ovvero non supera i sei mesi, le prestazioni continueranno ad essere accreditate presso istituti bancari italiani.
Tuttavia, esistono delle eccezioni documentate. Le prestazioni assistenziali potranno continuare ad essere erogate anche oltre i sei mesi in presenza di "gravi motivi sanitari". Questi includono, ad esempio, interventi terapeutici, ricoveri ospedalieri, servizi di assistenza specializzata in istituzioni sanitarie straniere, la necessità di un'assistenza permanente da parte di un familiare residente all'estero o l'esigenza di acquistare medicinali non disponibili sul territorio italiano. Tali motivazioni devono essere debitamente documentate dall'interessato.
Trasferimento di Residenza: La Perdita del Diritto
Il trasferimento della residenza in uno Stato estero comporta, nella maggior parte dei casi, la perdita del diritto alle prestazioni assistenziali italiane. Questo principio è stato ribadito da diverse ordinanze della Corte di Cassazione. Ad esempio, l'Ordinanza del 7 settembre 2018, n. 21901, ha confermato l'inesportabilità delle prestazioni in denaro non contributive in ambito comunitario. La disciplina comunitaria prevede che tali prestazioni siano erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato.
Il Regolamento CEE n. 1247 del 1992, modificato dal Regolamento (CEE) n. 1408/71, all'articolo 10-bis, stabilisce esplicitamente che le persone alle quali il regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato. Questo principio giuridico è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza italiana.
Le prestazioni considerate inesportabili in Italia includono:
- Pensioni sociali
- Pensioni, assegni e indennità ai mutilati ed invalidi civili
- Pensioni e indennità ai sordomuti
- Pensioni e indennità ai ciechi civili
- Integrazione della pensione minima
- Integrazione dell'assegno di invalidità
- Assegno sociale
- Maggiorazione sociale
Pertanto, per poter continuare a ricevere la pensione di invalidità civile, è necessario mantenere la residenza in Italia.
L'invalido civile può lavorare? invalidità civile
L'Indennità di Accompagnamento all'Estero
Anche l'indennità di accompagnamento, pur essendo una prestazione fondamentale per molte persone con disabilità totale e non autosufficienti, segue regole simili. La sua erogazione è strettamente legata alla residenza in Italia. In caso di trasferimento all'estero, l'indennità viene sospesa dopo sei mesi e, se non sussistono gravi motivi sanitari documentati, può essere revocata dopo un anno dal trasferimento.
La revoca della prestazione scatta anche in caso di ricovero in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate che prevedano il sostentamento totale del paziente. Tuttavia, esiste un'eccezione sancita dalla sentenza n. 2270 della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2007: l'indennità spetta anche durante il ricovero ospedaliero se la struttura non è in grado di assicurare le prestazioni e l'assistenza specifiche necessarie al paziente disabile. In tal caso, è necessario un documento attestante tale impossibilità da inviare all'INPS.
Inserimento Lavorativo e Quote per Categorie Protette in UE
La situazione lavorativa per le persone con disabilità che si trasferiscono in un altro Paese dell'Unione Europea presenta ulteriori complessità. Non esiste un'equiparazione automatica del riconoscimento di invalidità tra i diversi sistemi nazionali. Il certificato di invalidità civile italiano, con la sua percentuale, potrebbe non essere riconosciuto con la stessa valenza all'estero.

L'idea di una "tessera europea dell'invalidità" è in fase di sviluppo e mira a facilitare l'accesso a determinate agevolazioni in ambiti come trasporti, cultura e sport. Tuttavia, per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, è necessario sottostare alle regole e alle modalità vigenti nel Paese prescelto.
Alcuni Paesi, come l'Italia, la Francia, la Germania e la Spagna, adottano il sistema delle quote d'obbligo per l'assunzione di persone con disabilità. Altri, come l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, non dispongono di tale sistema. Il Regno Unito, in particolare, ha una legislazione antidiscriminatoria che mira a considerare i disabili alla pari degli altri lavoratori nell'accesso al lavoro. Accanto al sistema delle quote, esistono forme di lavoro protetto e iniziative di committenza esterna per aziende impossibilitate ad adempiere agli obblighi di assunzione diretti.
Assistenza Sanitaria al di Fuori dell'UE
Se il trasferimento di residenza avviene in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea, con cui l'Italia non ha specifiche convenzioni, si perde il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In questo scenario, è necessario provvedere autonomamente all'iscrizione al sistema sanitario del Paese di destinazione.
Per ottenere prestazioni ospedaliere urgenti in assenza di copertura assicurativa pubblica o privata, è possibile sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le cure di altissima specializzazione all'estero, ottenibili in Italia solo in via eccezionale, con tempistiche non adeguate o in forma non completa, possono essere a carico del SSN, previa autorizzazione della ASL di appartenenza.
Fonti di Informazione e Supporto
Per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate, è consigliabile consultare diverse fonti:
- Consolati: I consolati italiani all'estero possono fornire la modulistica necessaria e informazioni utili per i cittadini italiani residenti fuori dal paese.
- MISSOC (Sistema di Informazione Reciproca sulla Protezione Sociale nell'Unione Europea): Gestito dalla Commissione Europea, il sito MISSOC offre tabelle comparative che riassumono normative e diciture relative alla protezione sociale nei Paesi membri dell'UE, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Copre 12 settori principali, tra cui assistenza sanitaria, invalidità e vecchiaia.
- Superabile.it: Questo portale offre informazioni e approfondimenti in materia di invalidità civile e diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa.
- Patronati: Organizzazioni come Acli, Inca Cgil e ItalUil offrono assistenza e consulenza per pratiche relative a previdenza, assistenza e lavoro, anche in relazione a trasferimenti all'estero.
È fondamentale informarsi preventivamente e in modo approfondito sulle normative vigenti nel Paese di destinazione, sui sistemi assistenziali, sanitari e lavorativi, nonché sulle specifiche disposizioni italiane relative al mantenimento delle prestazioni in caso di assenza temporanea o trasferimento all'estero. La mancanza di comunicazione o la percezione illecita di prestazioni dall'estero può comportare la restituzione delle somme indebitamente percepite e l'applicazione di sanzioni.
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