Affidamento Familiare: Continuità Affettiva, Tutela e Criticità nell'Intervento della Pubblica Autorità
L’istituto dell’affidamento familiare, pur essendo un pilastro fondamentale nella protezione dei minori in situazioni di difficoltà, presenta un quadro normativo e applicativo complesso, caratterizzato da dinamiche in evoluzione e da criticità che richiedono un’attenta analisi. La legge n. 184/1983 ha rappresentato una tappa cruciale nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinando per la prima volta in modo organico l’affidamento, con l’obiettivo primario di garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Caratteri Generali dell’Affidamento Familiare
L’affidamento familiare si configura come un intervento volto alla tutela del minore, disposto qualora quest’ultimo si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. L’essenza di questo istituto risiede nella possibilità di offrire al minore un contesto affettivo e relazionale stabile, in attesa che vengano meno le cause che hanno determinato la sua temporanea allontanamento dalla famiglia d’origine. La durata dell’affidamento è un elemento intrinseco alla sua natura, essendo concepito come una misura provvisoria, finalizzata al recupero della famiglia d’origine.
Affidamento Consensuale e Affidamento Giudiziale
L’affidamento familiare può assumere due forme distinte a seconda della modalità con cui viene disposto: consensuale o giudiziale.
L’affidamento consensuale si realizza quando i genitori del minore esprimono il proprio consenso all’affidamento. In questa ipotesi, si assiste all’incontro di due accordi, separati ed autonomi, il cui vertice è costituito dall’ente locale (Servizi Sociali procedenti). La dottrina si è a lungo interrogata rispetto al ruolo del giudice tutelare che, secondo il dettato normativo, “rende esecutivo il provvedimento”. La dottrina maggioritaria, invece, propende per la soluzione esegetica opposta, ritenendo che il giudice tutelare svolga un controllo di mera legittimità, vale a dire che l’organo giurisdizionale sia chiamato a verificare l’esistenza del consenso dei genitori e degli affidatari, che il minore ultra dodicenne sia stato sentito e che sussistano i requisiti di cui al 3° comma, art. 4, l. n. 184/1983.
L’affidamento giudiziale, invece, interviene quando il consenso dei genitori è negato o quando la situazione di pregiudizio per il minore è tale da richiedere un intervento deciso da parte dell’autorità giudiziaria. In questi casi, è il Tribunale per i minorenni a disporre l’affidamento, valutando attentamente la sussistenza dei presupposti di legge e l’interesse superiore del minore.
La Temporaneità dell’Affidamento
Un aspetto cruciale dell’affidamento familiare è la sua intrinseca temporaneità. Laddove, trascorso il periodo stabilito nel provvedimento, la sospensione e l’interruzione dell’affidamento si rivelassero pregiudizievoli per il minore, la durata è prorogabile dal Tribunale per i minorenni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 4° comma, l. n. 184/1983. La ratio della temporaneità dell’istituto è da ricercarsi nella natura del provvedimento dispositivo: poiché, infatti, trattasi di provvedimento da ritenersi assunto rebus sic stantibus, lo stesso cesserà, ex art. 2, 1° comma, l. n. 184/1983, qualora vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l’adozione. Ogni bambino e bambina ha bisogno di una famiglia per crescere. Il periodo di durata dell’affido deve essere indicato nel provvedimento di affidamento che deve essere riconducibile agli interventi volti al recupero della famiglia d’origine. L'affidamento familiare è, invece, una soluzione temporanea che trova applicazione nei casi in cui il minore si trova provvisoriamente privo di un ambiente familiare idoneo e viene pertanto affidato ad una famiglia selezionata e valutata dalle autorità competenti, per un periodo di tempo stabilito (massimo 2 anni, prorogabili).
L’affidamento può anche essere a tempo parziale, ed in questo caso il minore trascorre con gli affidatari solo alcuni giorni nella settimana oppure alcune ore del giorno, o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. L'adozione presuppone uno stato di abbandono permanente ed è un istituto giuridico a cui si ricorre solo quando ogni altra misura si rivela inadeguata al superamento della mancanza di assistenza morale e materiale in cui versa il minore.
Il Mantenimento dei Rapporti con la Famiglia di Origine e Criticità Applicative
Un principio cardine dell’affidamento familiare è la necessità di mantenere, ove possibile, i legami del minore con la propria famiglia di origine. Questo principio, sancito dall’art. 1, l. n. 184/1983, mira a preservare l’identità e le radici del minore, favorendo il suo reinserimento nel nucleo familiare d’origine una volta venute meno le cause ostative. Tuttavia, l’applicazione pratica di questo principio presenta non poche criticità. La legge sulla continuità affettiva, n. 173/2015, ha cercato di rafforzare la tutela dei legami affettivi, ma persistono sfide nell’assicurare un equilibrio efficace tra il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia d’origine e la tutela del suo benessere psico-fisico all’interno del nucleo affidatario.

La Tutela degli Affidatari alla Luce della Legge sulla Continuità Affettiva (l. n. 173/2015)
Nella mutata ottica di tutela del minore si inserisce la novella del 2015, l. n. 173/2015, che ha espressamente previsto, ex art. 1, l’importanza della continuità affettiva. Questa legge ha introdotto significative modifiche volte a garantire una maggiore stabilità ai minori in affidamento, riconoscendo il valore delle relazioni affettive consolidate nel tempo. La legge ha cercato di offrire maggiori tutele anche ai genitori affidatari, riconoscendo il loro ruolo nel percorso di crescita del minore. Il Tribunale, in casi specifici, ha qualificato la domanda degli affidatari come un’azione tesa a far valere, ex art. 333 c.c., un comportamento pregiudizievole ai danni del minore. Parte della dottrina ha evidenziato che la pretesa degli affidatari di conservare e coltivare il legame affettivo con il minore possa ricevere tutela alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha attribuito rilevanza, ex art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al diritto al rispetto della vita familiare.
Diritto alla continuità affettiva del bambino in adozione!
L’Intervento della Pubblica Autorità ex art. 403 c.c.
L’istituto cui si fa riferimento è quello disciplinato dall’art. 403 c.c., il quale permette alla pubblica autorità (generalmente i Servizi Sociali) di intervenire in situazioni di pericolo imminente per il minore, disponendo il suo allontanamento dalla famiglia e il collocamento in luogo sicuro. La norma in esame ha una funzione residuale che dovrebbe trovare applicazione nei casi espressamente menzionati dal legislatore come extrema ratio, ossia laddove vi sia un estremo pericolo cui è necessario provvedere immediatamente senza poter attendere il provvedimento del Tribunale.
Una volta adottato il provvedimento ex art. 403 c.c., il Tribunale per i minorenni, portato immediatamente a conoscenza del provvedimento da parte del Servizio Sociale procedente, sovente ratifica tale provvedimento pronunciandosi, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 330, 333, 336 c.c. ovvero art. 4, l. n. 184/1983. Non si può non evidenziare che lo strumento legislativo, così come delineato nella norma, affida alla esclusiva valutazione della autorità amministrativa la scelta di procedere ex art. 403 c.c.
Le Plurime Criticità dell’art. 403 c.c.
Cionondimeno, la recente cronaca giudiziaria ha portato alla luce svariati casi in cui i Servizi Sociali hanno provveduto all’allontanamento di un minore ex art. 403 c.c. sulla base di segnalazioni che, a posteriori, si sono rivelate prive di fondamento o eccessivamente affrettate. Inoltre, non sono peregrine ipotesi in cui l’allontanamento ex art. 403 c.c. è stato disposto senza un adeguato contraddittorio o senza la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di urgenza e gravità richiesti dalla norma.
Un caso emblematico, tragicamente non isolato, è quello di cui si è occupata la Cassazione con la sent. 16 ottobre 2015, n. 20928 in cui, a seguito di una segnalazione da parte dell’insegnante del minore (fondata su un’indagine personale della stessa), il Servizio Sociale aveva proceduto all’allontanamento della bambina ex art. 403 c.c. Il provvedimento d’urgenza, fondato esclusivamente sulla segnalazione dell’insegnante, era stato confermato il giorno successivo dal Tribunale per i minorenni senza alcuna attività istruttoria in merito. Si pensi, poi, anche alle diverse condanne subite dall’Italia da parte della Corte di Strasburgo per non aver preservato i legami familiari con i minori in affidamento, anche a causa del mancato controllo dei Servizi Sociali rispetto a comportamenti ostacolanti degli affidatari.

La Falla del Sistema Minorile e Prospettive di Riforma
Quanto sistematicamente esposto è comunque di per sé sufficiente a fare evidenziare nel processo minorile le peculiarità consistenti nella violazione del diritto di difesa ex artt. 24, 111 Cost, nonché dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Al riguardo, all’obiezione di chi sostiene che il provvedimento de quo si caratterizzi per avere una finalità non afflittiva bensì protettiva, è facile replicare che, ove la valutazione dei presupposti ab origine risulti fallata, la funzione protettiva da alcuni invocata lascia il posto a una situazione assai prossima a quella che si viene a creare nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di tutela costituzionale ex art. 30 Cost.
I recenti casi di cronaca giudiziaria, al riguardo, non paiono certamente confortanti e sottolineano la necessità di una revisione e di un rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori e delle loro famiglie, nonché di un maggiore controllo sull’operato degli enti preposti all’attuazione degli interventi. La falla del sistema minorile risiede nella necessità di garantire un equilibrio tra la rapidità dell’intervento in situazioni di emergenza e la tutela dei diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, assicurando un contraddittorio effettivo e un’istruttoria rigorosa prima di adottare provvedimenti così incisivi.
Quanto sopra, unitamente ad una riscontrata periodica assenza della madre nella vita della figlia e alla manifesta inadeguatezza di molti atteggiamenti della prima, ha determinato nel Collegio giudicante la decisione definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, come richiesta dal padre, dal PM e come condivisa dal Curatore Speciale della minore nominato con Decreto in data 19 gennaio 2022. Pur avendo la madre tenuto un comportamento incostante e in più occasioni inadeguato, si è ritenuto che la stessa abbia comunque saputo periodicamente riattivare, pur con limiti e difficoltà, i percorsi necessari per riavvicinarsi alla figlia anche condividendo decisioni importanti con il Servizio, quale quella del collocamento comunitario della minore: non si sono ravvisati pertanto i presupposti per l’accoglimento della istanza di condanna ex art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3, c.p.c.
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