Indennità di Turno e di Servizio per la Polizia Locale: Un'Analisi Dettagliata
La retribuzione del personale della Polizia Locale è un argomento complesso, che si articola attraverso diverse voci indennitarie volte a riconoscere la specificità e la criticità delle mansioni svolte. Tra queste, particolare rilevanza assumono l'indennità di turno e le indennità legate all'esercizio effettivo delle funzioni previste dalla legge quadro n. 65/1986. La normativa contrattuale, in linea con disposizioni precedenti come l'articolo 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, ha previsto incrementi e chiarimenti in merito a tali emolumenti, al fine di garantire una corretta applicazione e un adeguato riconoscimento economico.

L'Indennità di Vigilanza: Requisiti e Determinazione
L'indennità di vigilanza, un emolumento fisso e ricorrente che rileva anche ai fini previdenziali, è destinata al personale dell'area di vigilanza in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/1986. L'importo attuale di tale indennità è stato rideterminato, con decorrenza 1° aprile 2023, in € 1.310,84 annui lordi, per dodici mensilità, corrispondenti a circa 109,23 euro mensili.
È fondamentale sottolineare che l'attribuzione di questa indennità non è legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale, né può essere collegata soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto. Come chiarito dall'ARAN con parere RAL_1966 del 9 aprile 2018, l'indennità presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Pertanto, essa non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 65/1986.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, aveva già fornito un'indicazione in tal senso, specificando che l'indennità di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995 compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli articoli 5 e 10 della legge n. 65/1986.
Incrementi Contrattuali e Ambito di Applicazione
La norma contrattuale più recente, in linea con quanto già disposto dal richiamato articolo 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria relativa al personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e svolga le funzioni di cui all’articolo 5 della legge n. 65/1986, sia quella relativa al personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’articolo 5 della citata legge quadro n.
L'aumento di € 200 annui lordi, disposto dalla norma contrattuale, trova applicazione nei confronti di tutto il personale dell’area di vigilanza, a prescindere dal possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. Questo significa che, sebbene l'indennità di vigilanza nella sua interezza sia legata all'esercizio effettivo delle funzioni specifiche, l'incremento generale si estende a tutta l'area di vigilanza, riconoscendo in modo più ampio il disagio e le condizioni operative del settore.
Indennità di Disagio, Rischio e Servizi Esterni
L'indennità di vigilanza, per la sua specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerazione delle medesime condizioni in cui operano lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio. Tale cumulo è possibile in base alle previsioni della contrattazione integrativa, che deve individuare condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.
Il principio generale in materia di cumulo di trattamenti economici accessori è che una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. I criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse. Pertanto, il singolo lavoratore può legittimamente cumulare più compensi o indennità di natura accessoria solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. L'ARAN, con parere CFL192 del 20/12/2022, ha ribadito che non può riconoscersi l’indennità di rischio solo in quanto è riconosciuta l’indennità di disagio, e viceversa. Di conseguenza, le due indennità, di rischio e di disagio, se correttamente applicate e fondate su condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, sono certamente cumulabili tra loro, posto che hanno finalità del tutto distinte e tra loro estranee (ARAN, parere RAL1563).
L'indennità per i servizi esterni è stata introdotta dall’art. 56-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018. Tale disposizione prevedeva inizialmente che non fosse cumulabile con l’indennità per condizioni di lavoro di cui all’articolo 70-bis. Tuttavia, con la modifica, le parti contrattuali hanno inteso non escludere a priori il cumulo, rimettendo alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei principi per cui una stessa prestazione non possa essere remunerata più volte e l’individuazione di condizioni di lavoro che viceversa possano remunerare una o più indennità.

Un aspetto rilevante riguarda l'effettivo svolgimento del servizio esterno. L'ARAN (Parere prot. n. 2) ha chiarito che nei casi particolari in cui, per esigenze organizzative dell’Ente o per fruizione di specifici permessi ad ore da parte del dipendente, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra l'intera durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. Questo principio si basa sulla disciplina contrattuale che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento "all’effettivo svolgimento del servizio esterno".
Indennità per Funzioni di Coordinamento e Incarichi di Elevata Qualificazione
Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, all’articolo 96, dispone che per il personale della polizia locale, inquadrato nell’Area degli Istruttori, che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge quadro n. 65/1986, sia attribuita un'indennità specifica.
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Percepire questa indennità presuppone, oltre a una elevata conoscenza di svariate e complesse materie tecnico-giuridiche e una certa esperienza pluriennale, una spiccata capacità organizzativa volta a gestire una o più unità organizzative. È inoltre richiesta un'elevata competenza in merito al controllo dell’attività esercitata dal personale coordinato, che va oltre la semplice verifica dell'osservanza di disposizioni, implicando un esame meticoloso dell’attività svolta e dei conseguenti atti degli operatori di polizia municipale, specialmente quelli aventi valenza esterna. La Sentenza n. 362/2020 del 29.7.2020 della Corte d’Appello di Caltanissetta ha ben delineato questo ruolo di coordinamento e controllo.
Il Ministero dell’Interno, con parere Prot. n. 300/A/1/3708/18/109/2017, ha specificato che l’Amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di coordinamento al personale collocato nella categoria C, senza che questo muti il suo inquadramento giuridico. L’ARAN riconosce in tale ipotesi la possibilità di corrispondere al personale interessato il compenso previsto dall’articolo 17, comma 2, lett. c) del CCNL.
La locuzione “connesse al maggior grado rivestito” si riferisce al grado più elevato che dà diritto alla percezione dell’emolumento, attribuito con atti formali secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente o definita dalla normativa regionale, e delle correlate responsabilità (Parere ARAN CFL_182a). Tale grado può coincidere anche con la “responsabilità del procedimento” qualora trattasi di istruttoria di particolare complessità e/o difficoltà dal punto di vista tecnico e giuridico. Per quanto riguarda il grado rivestito nella propria struttura e delle correlate responsabilità, ogni Ente locale farà riferimento alla regione di appartenenza, come ad esempio la regione Campania, dove l’articolo 18 del regolamento regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 disciplina adeguamenti dei regolamenti degli Enti locali in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento.
Il differenziale stipendiale per funzioni di coordinamento può essere riconosciuto solo previa adozione di formale e motivato atto di conferimento dell’incarico da parte del dirigente/responsabile di servizio, o Comandante del Corpo della Polizia Locale. Tale atto individua il personale a cui viene affidata la funzione di coordinatore, figura intermedia fra il comandante e gli agenti, comportante l’assunzione diretta di una particolare responsabilità dell’attività lavorativa collegata al raggiungimento di un risultato. Il conferimento è connesso al grado e al ruolo rivestiti, ne quantifica l’importo che deve essere compatibile con il budget finanziario assegnato e destinato al trattamento salariale accessorio. Deve avere carattere continuativo e corrispondente all’anno solare, e in nessun caso implica l’attribuzione di un profilo professionale diverso da quello dell’agente di polizia municipale (c.d. mansioni superiori).
Per espressa previsione contrattuale (articolo 20 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022), l’indennità in questione viene attribuita anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione di cui all’articolo 16 del suddetto CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
Remunerazione di Servizi per Terzi
L’articolo 100, comma 3, lettera d) del CCNL introduce la possibilità di cumulare l’indennità con i compensi derivanti da attività svolte per conto di terzi con oneri a carico di questi ultimi. Già l’articolo 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50 del 24/4/2017, come inserito dalla legge di conversione 21/06/2017, n. 96, disponeva che le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 267/2000, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento.
Queste ore di servizio aggiuntivo, effettuate dal personale di polizia locale, ivi compresi i titolari di incarico di Elevata Qualificazione, in occasione di eventi organizzati da terzi, non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi. Si tratta di ore di lavoro aggiuntivo, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, per attività di sicurezza e polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, quali concerti, attività di polizia stradale in prossimità di centri commerciali, o in occasione di eventi fieristici e sportivi.

Queste ore di lavoro sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’articolo 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000. Qualora siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al normale compenso, al suddetto personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
L’Ente locale, nella propria autonomia gestionale-organizzativa, può adottare, previa informazione alle OO.SS. e RSU, un apposito regolamento contenente l’elenco delle manifestazioni da escludere dall’obbligo di corresponsione delle spese da parte dei terzi. L’attività istituzionale, come l’indennità di vigilanza, è attribuita automaticamente al personale dell’area di vigilanza al verificarsi di determinate condizioni.
Permessi e Indennità
In caso di permessi per lutto, matrimonio, concorsi ed esami, al dipendente spetta l’indennità per intero, con la sola esclusione di quelle prestazioni di lavoro che richiedano l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, come ad esempio il compenso per lavoro straordinario o l’indennità per attività disagiate o di rischio.
In sintesi, la disciplina delle indennità per la Polizia Locale è un quadro normativo in continua evoluzione, volto a riconoscere la professionalità, il disagio e le responsabilità del personale. Le disposizioni contrattuali e i pareri interpretativi forniscono un quadro di riferimento essenziale per garantire una corretta applicazione e una equa retribuzione.
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