Viaggi di Istruzione: Guida Completa all'Organizzazione e alle Responsabilità

L'organizzazione di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche rappresenta un momento cruciale nella vita scolastica, offrendo un'opportunità unica per l'apprendimento esperienziale e l'integrazione. Tuttavia, la complessità organizzativa e la crescente necessità di chiarezza giuridica richiedono un approccio meticoloso e informato. Le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, sono chiamate a programmare queste attività in modo da coniugare finalità formative, sicurezza degli studenti e corretta gestione degli adempimenti amministrativi, come previsto dal Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999. Le attività previste dal PTOF, comprese uscite didattiche, viaggi di istruzione, settimane bianche e visite di più giorni, rientrano a pieno titolo nella funzione educativa dell’istituzione scolastica.

Studenti in visita a un museo

L'Iter Organizzativo: Dalla Programmazione alla Delibera

L'iter esatto da seguire per l'organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, sia in Italia che all'estero, è un processo articolato che coinvolge diversi organi collegiali e adempimenti specifici. In linea generale, le modalità di svolgimento di tali attività devono essere regolate da un'apposita specifica delibera del Consiglio di Istituto. Questo organo, dopo aver sentito il parere del Consiglio di interclasse/classe e del Collegio dei Docenti, definisce i criteri generali e le linee guida per l'organizzazione.

Il Collegio dei Docenti, in sede di programmazione dell'azione educativa, stabilisce i criteri generali da seguire (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994). Successivamente, il Consiglio di Istituto, nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994), delibera in merito alle modalità operative. A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in questo settore. Pertanto, la previgente normativa in materia, come la C.M. n. 291 del 14/10/1992, il D.lgs n. 111 del 17/03/1995, la C.M. n. 623 del 02/10/1996, la C.M. n. 181 del 17/03/1997 e il D.P.C.M. n. [numero non specificato], non sono più l'unica fonte normativa di riferimento, ma forniscono un quadro storico utile per comprendere l'evoluzione della materia.

La contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l'entità del compenso (orario o forfettario) per i docenti accompagnatori, che viene liquidato al rientro del viaggio e - comunque - non oltre il 31 agosto (art. 6, c. [comma non specificato]). La scuola deve quindi incaricare formalmente i docenti che, accettando l’incarico, assumono precise responsabilità in merito all’assistenza e alla sorveglianza.

Diagramma di flusso organizzazione viaggio di istruzione

La Partecipazione degli Alunni e l'Inclusione

È possibile che non tutti gli alunni partecipino all’uscita? La risposta è affermativa, ma con importanti precisazioni legate al principio di inclusione. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano nelle attività didattiche e formative e vengono programmate dai docenti, i quali, in relazione alle classi, ai bisogni formativi degli alunni ed alle situazioni presenti tra di essi, devono prospettare uscite alle quali tutti gli alunni possano partecipare.

L'art. 3 della Costituzione Italiana e il principio di integrazione scolastica ricordano il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza. La scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la complessiva organizzazione dell’intera gita, deve preventivamente e in via preliminare domandarsi se tali scelte possano essere compatibili con l’eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni/e. La Nota MIUR n. 645/02 sottolinea che i viaggi d’istruzione rappresentano “un’opportunità fondamentale … per l’attuazione del processo di integrazione scolastica”. Per tale ragione, organizzare un viaggio che renderebbe difficile la partecipazione di un alunno rappresenterebbe un evidente atteggiamento discriminatorio.

Spetta alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee a garantire l’esercizio di tale diritto, tenendo sempre presenti le normative di riferimento. La Nota MIUR n. 2209/12 precisa che, ai sensi del D.P.R. 275/99, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nella definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

Il Ruolo degli Accompagnatori: Volontarietà e Responsabilità

L'accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL, né tra gli obblighi del personale ATA (art. [articolo non specificato]). La partecipazione dei docenti in qualità di accompagnatori si basa quindi sul principio della volontarietà.

Tuttavia, una volta accettato l’incarico, il docente accompagnatore assume specifici doveri di vigilanza e cura nei confronti degli alunni affidati, agendo in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357 del Codice Penale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità della scuola - e indirettamente del docente accompagnatore - derivi dall’art. 2048 c.c. L’omissione di tali adempimenti espone l’istituto a responsabilità ex art. 2043 c.c.

In presenza di un alunno con disabilità, si prevede, generalmente ma non obbligatoriamente, la presenza di un docente in più, non necessariamente di sostegno. Il docente di sostegno, infatti, è assegnato alla classe e non all’alunno, e l’integrazione è un processo in cui tutti i docenti della classe sono corresponsabili.

Per quanto concerne i familiari, in alcuni casi, come per le gite di più giorni con alunni che hanno particolari esigenze (problemi di sonno, assunzione di farmaci, tracheostomie, ecc.), la famiglia può offrire la propria partecipazione per assicurare al figlio la continuità assistenziale. In tali casi, un familiare può partecipare. È fondamentale sottolineare che la scuola non può in nessun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno alla presenza di un familiare. Inoltre, le spese di viaggio dell’accompagnatore (familiare o altro) devono essere a carico della comunità scolastica. Addebitarle alla famiglia configurerebbe una discriminazione, perseguibile in base alla L. n. [numero non specificato].

Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto

Copertura Assicurativa e Responsabilità Civile e Penale

La necessaria stipula di un’idonea polizza assicurativa antinfortunistica personale costituisce un onere a carico del genitore, previa verifica che la polizza integrativa dell’Istituto preveda “estensioni” di garanzia per tali casi. La Nota MIUR n. 674/2016 richiama i criteri del Codice del Turismo (D.Lgs. [numero non specificato]) per la responsabilità del tour operator, per le quali risponde direttamente la società come disciplinato dagli artt. [articoli non specificati].

La responsabilità civile del docente accompagnatore può configurarsi in due scenari principali: qualora un alunno provochi danni a terzi (persone o cose) oppure qualora l’alunno stesso sia vittima di danni materiali o fisici. Per quanto concerne la responsabilità penale, il docente accompagnatore è responsabile degli alunni che gli sono affidati durante il viaggio d’istruzione o la visita guidata. Tale responsabilità si concretizza qualora un alunno dovesse essere vittima di un evento spiacevole, come lesioni personali o, nella peggiore delle ipotesi, il decesso, a causa di una mancanza di adeguata vigilanza da parte del docente. L’obbligo di diligenza preventivo è un principio contenuto nella sentenza n. [numero non specificato].

La responsabilità contrattuale primaria ricade sull’istituto scolastico dal momento in cui il genitore sottoscrive la domanda di iscrizione e la scuola la accetta. Con l’accettazione, l’istituto si impegna a garantire la sicurezza e l’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui questi si trova nei locali scolastici e partecipa alle attività proposte, inclusi viaggi e visite guidate.

Aspetti Amministrativi e Finanziari

La stagione dei viaggi di istruzione si ripresenta con le consuete complessità organizzative e con un crescente bisogno di chiarezza giuridica. La scuola dell'autonomia si caratterizza per la possibilità offerta al Consiglio di Istituto di disciplinare in modo autonomo molti aspetti della vita scolastica. La consultazione e il download dei Regolamenti interni d'istituto e della Modulistica (schemi di atti e provvedimenti amministrativi che riguardano gli alunni, il personale dipendente e l’attività di gestione della scuola) sono passaggi fondamentali per una corretta gestione.

Tra la modulistica utile si trovano: Calendario degli adempimenti, Scheda progetto, Scheda preventivi ricevuti, Modulo richiesta visita guidata, Modulo organizzazione, Incarico accompagnatori, Informativa genitori/docenti accompagnatori, Relazione finale, Questionario.

Le diarie per le missioni all’estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 1.

La partecipazione a viaggi d’istruzione o visite guidate, in linea generale, non dà diritto al recupero orario. Un’eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui l’attività esterna si svolga di domenica. In questa specifica circostanza, le ore prestate devono essere recuperate in tempi successivi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interni all’istituto.

Documenti e modulistica per viaggi di istruzione

Formazione e Aggiornamento per il Personale Scolastico

Alla luce della complessità della materia, la formazione specialistica sulla gestione dei viaggi di istruzione è fondamentale per Dirigenti, DSGA, referenti di plesso e docenti accompagnatori. Un corso specialistico fornisce un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. La formazione guida i partecipanti nella redazione e nell’utilizzo del Regolamento Viaggi, nella valutazione dei rischi legati agli studenti (DVA, allergie, intolleranze), nelle comunicazioni obbligatorie alle famiglie, nella gestione dei pagamenti tramite PagoPA e nelle clausole contrattuali da inserire con gli operatori economici. La consultazione di "Casi di scuola" e la loro trasformazione in una banca dati per la ricerca di soluzioni concrete ed adeguate sono strumenti preziosi per affrontare le sfide che si presentano.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che non esiste viaggio d’istruzione privo di responsabilità. I casi giurisprudenziali come Pollino, Folgarida, Genova, evidenziano la necessità di una preparazione approfondita e di un'attenzione costante ai dettagli per garantire la sicurezza e la serenità di tutti i partecipanti. L'introduzione dell'autonomia organizzativa nelle scuole ha conferito agli istituti la facoltà di programmare gite scolastiche, viaggi d'istruzione e visite guidate come parte integrante dell'offerta formativa, ma tale autonomia deve esercitarsi nel pieno rispetto delle finalità educative stabilite dallo Stato, garantendo l'incolumità degli alunni.

tags: #accompagnatore #viaggi #istruzione

Post popolari: