Rimborsi Contributivi alla Cassa Forense: Cosa Spetta in Caso di Cancellazione
La disciplina dei rimborsi contributivi alla Cassa Forense, in particolare nelle ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale e, conseguentemente, dalla Cassa stessa, è stata oggetto di un'attenta disamina da parte della Suprema Corte di Cassazione. L'ordinanza n. 30571 del 2019, insieme a successivi pronunciamenti quali le ordinanze n. 14883/2020, n. 24141/2020, n. 9645/2022 e la più recente n. 29641/2022, ha contribuito a chiarire in modo puntuale quali siano i contributi rimborsabili al professionista che cessa dalla sua attività e non matura i requisiti per il diritto alla pensione. Il principio cardine che emerge da questi arresti giurisprudenziali è che, in caso di cancellazione, sono rimborsabili esclusivamente i contributi soggettivi, mentre i contributi integrativi non sono soggetti a restituzione.

Il Caso Sottoposto all'Attenzione della Cassazione
Il caso specifico che ha portato all'ordinanza n. 30571/2019 riguardava un avvocato che aveva richiesto ed ottenuto la cancellazione dalla Cassa Forense per l'anno 2008. Tale richiesta era motivata dalla mancanza del requisito di continuità professionale, derivante dal fatto che il professionista aveva registrato un reddito inferiore alla soglia minima nel triennio precedente. L'avvocato aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale con cui gli era stata intimata la contribuzione per l'anno in questione. L'opposizione fu accolta sia in primo che in secondo grado, con la conseguente condanna della Cassa Forense alla restituzione dei contributi versati nel triennio. La Corte d'Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 319/1975, come modificato dalla legge n. 576/1980, sostenendo che, una volta esercitato il potere di revisione degli iscritti in relazione alla continuità professionale nel quinquennio, scattava l'obbligo per la Cassa di restituire i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci "all'albo".
Il Ricorso della Cassa Forense e l'Orientamento Giurisprudenziale
La Cassa Forense, ritenendo erronea la sentenza d'appello, ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 319/1975, come modificato dalla legge n. 576/1980. La Suprema Corte, nel decidere, ha dato continuità a un precedente orientamento consolidato, precisando che "sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, che l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi" (Cass. Civ. n. 10458/98).
La Corte ha ulteriormente specificato che, a seguito della delibera di cancellazione, si assiste all'annullamento retroattivo del rapporto previdenziale. Poiché l'obbligo del versamento del contributo integrativo "è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale" e l'art. 2 della legge n. 319/1975 prevede la possibilità di esonerare i nuovi iscritti dalla prova del requisito della continuità, ma non revoca in dubbio che l'attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo, ne consegue che "il contributo integrativo di cui all’art. 11, non viene 'indebitamente percepito' dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova applicazione l’art. 2033 c.c.".

Il Quadro Normativo di Riferimento e la Funzione dei Contributi
La disciplina previdenziale forense, introdotta con la legge n. 576 del 1980, definisce con chiarezza le diverse tipologie di contribuzione dovute dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense. Tra queste, spiccano i contributi soggettivi, che costituiscono la base per il calcolo della pensione, e i contributi integrativi. I contributi integrativi, previsti dall’art. 11 della legge n. 576/1980, non sono soggetti all’IRPEF né all’IVA e non concorrono alla formazione del reddito professionale. Il sotteso obbligo di versamento è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente.
La Suprema Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 2033 del codice civile, osservando che non si configura un indebito oggettivo. L'articolo 22 della legge n. 576/1980, infatti, per coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, prevede espressamente soltanto "il diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, ma non dei contributi integrativi di cui all’art. 11".
Alla base di questa interpretazione vi è la finalità specifica dei contributi integrativi, esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale. La Corte ha richiamato un orientamento ormai consolidato (tra le altre, Cass. n. 14883/2020), ribadendo che la non ripetibilità dei contributi integrativi è coerente con il principio costituzionale di solidarietà sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Il Principio di Solidarietà e la Natura dei Contributi Integrativi
Il carattere solidaristico della previdenza forense, come modellata dalla legge n. 576/1980, è un elemento fondamentale per comprendere la natura dei contributi integrativi. La Corte Costituzionale, con sentenze quali la n. 132/1984 e la n. 133/1984, ha più volte evidenziato questo aspetto. Il vincolo di solidarietà non esaurisce i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, ma perdura anche dopo la cessazione dello stesso. La restituzione di un contributo versato al solo fine di solidarietà snaturerebbe il suo contenuto e impedirebbe l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito.
La previdenza forense per i giovani avvocati
La Gestione Separata INPS e l'Iscrizione Obbligatoria degli Avvocati
Parallelamente alla disciplina dei rimborsi contributivi alla Cassa Forense, è opportuno richiamare un importante pronunciamento della Corte Costituzionale e la conseguente circolare INPS in materia di iscrizione alla Gestione separata. Con la sentenza n. 104/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari.
Tuttavia, nella stessa sentenza n. 104, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011). Prendendo atto di questa pronuncia, l’INPS, con Circolare 3 ottobre 2022, n. 107, ha recepito il dettato della Corte Costituzionale. L’Istituto previdenziale ha fatto presente che gli effetti della sentenza n. 104 si dispiegano su tutte le categorie di professionisti indicate nella Circolare n. 144/2012, tra cui:
- i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
- i professionisti iscritti ad Albi professionali che non abbiano raggiunto il reddito minimo previsto dalla normativa vigente per l’iscrizione alla propria cassa di previdenza di categoria;
- i soggetti che svolgono attività per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29641/2022, aveva già precisato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con Cassa Forense, con il conseguente venire meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto. In tale ipotesi, al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 c.c. Peraltro, già in passato (v. Cass. n. 10458/98) si era affermato un principio analogo.
Implicazioni Pratiche e Considerazioni Finali
In conclusione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di rimborsi contributivi alla Cassa Forense è chiara e consolidata. In caso di cancellazione dall'Albo e, conseguentemente, dalla Cassa, il professionista ha diritto alla restituzione dei soli contributi soggettivi versati. I contributi integrativi, invece, svolgendo una funzione solidaristica e essendo strettamente legati all'esercizio dell'attività professionale, non sono rimborsabili. Questa distinzione è fondamentale per gli avvocati che si trovano nella situazione di dover richiedere il rimborso dei contributi versati, evitando così aspettative infondate e potenziali contenziosi.

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