Indennità dei Giudici Togati: Una Guida Completa
Il sistema giudiziario italiano si avvale di diverse figure professionali per garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Tra queste, i "giudici togati" rappresentano la magistratura ordinaria, caratterizzata da un percorso di accesso per concorso pubblico e da un impegno professionale esclusivo e continuativo. La loro indennità, ovvero la retribuzione e i compensi percepiti, riflette la natura professionale e la dedizione a tempo pieno a questa funzione.

È fondamentale distinguere i giudici togati dai magistrati onorari, come i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale (GOT), i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari aggregati (GOA). Sebbene questi ultimi svolgano funzioni giurisdizionali e contribuiscano al funzionamento della giustizia, il loro rapporto con lo Stato e le modalità di accesso e compenso sono differenti. La Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che non è possibile equiparare il trattamento economico e normativo dei magistrati onorari a quello dei giudici togati. Questo principio si basa su una serie di differenze sostanziali, tra cui le modalità di accesso alla carica, la natura del rapporto con la Pubblica Amministrazione, l'esclusività della funzione giurisdizionale per i togati e la possibilità per gli onorari di esercitare altre professioni.
Il Quadro Storico della Magistratura Onoraria
La figura del magistrato onorario ha radici storiche profonde nel sistema giuridico italiano. La prima norma organica sull'ordinamento giudiziario italiano, la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, prevedeva già forme di incarichi onorifici, come i "conciliatori" e i membri del tribunale di commercio. Durante il ventennio fascista, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdusse le figure del vice pretore onorario e del giudice conciliatore.
Con la nascita della Repubblica Italiana, pur mantenendo in vigore la normativa del 1941, si è assistito a una progressiva evoluzione della figura del magistrato onorario. Il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, la legge 21 novembre 1991, n. 374, e la legge 22 luglio 1997, n. 276, hanno introdotto rispettivamente il giudice onorario di tribunale (GOT), il giudice di pace e il giudice aggregato di tribunale (GOA). Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, pur sancendo la soppressione della figura del pretore e il riordino delle sue competenze, prevedeva una delega per la riforma del settore che non venne mai attuata. Successivamente, interventi normativi come la legge 9 agosto 2013, n. 98 (governo Letta) hanno introdotto la figura del giudice ausiliario, mentre una riforma organica è stata avviata con la legge delega 28 aprile 2016, n. 57 (governo Renzi), attuata con il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sulla materia, come con la sentenza del 17 marzo 2021, n. 50.

Tipologie di Magistrati Onorari e Loro Funzioni
Esistono diverse tipologie di magistrati onorari, accomunate dall'esercizio della giurisdizione ma differenziate per poteri, funzioni, durata dell'incarico e compensi. Tra le figure più rilevanti si annoverano:
Giudice di Pace: Introdotto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, e riformato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Svolge funzioni in materia civile e penale per determinate tipologie di reati e controversie.
Giudice Onorario di Tribunale (GOT): Previsto dall'art. 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e riformato dal d.lgs. 116/2017. Ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi di competenza monocratica, salvo eccezioni. La sua durata è di 3 anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.
Vice Procuratore Onorario (VPO): Magistrato con funzioni inquirenti, rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero in cause penali di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica e del giudice di pace, nonché in alcune cause civili. Le sue funzioni, in seguito alla riforma del 2017, sono state in parte limitate, escludendo deleghe per materie civili e specifici procedimenti penali legati alla colpa medica o alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Giudice Onorario Aggregato (GOA): Istituito dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per diminuire l'arretrato in materia civile, operava in apposite sezioni stralcio.
Giudici Ausiliari: Introdotti dal "decreto del fare" nel 2013, sono nominati dal Ministro della Giustizia su proposta del consiglio giudiziario.
Esperti del Tribunale di Sorveglianza: Figure previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Consiglieri di Cassazione Onorari: Nominati per meriti insigni dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Conciliatori e Vice Pretori Onorari: Figure storiche, in gran parte superate dalle riforme successive.
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Le Indennità dei Magistrati Onorari: Un Quadro Normativo Complesso
La disciplina delle indennità spettanti ai magistrati onorari è frammentata e complessa, facendo riferimento a diverse disposizioni legislative. Il Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) dedica il Titolo XI alle "Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili".
Indennità del Giudice di Pace
Per i giudici di pace, l'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, stabilisce un'indennità per ogni udienza civile o penale tenuta, con un tetto massimo annuale. Sono previste indennità aggiuntive per spese di formazione e aggiornamento. Tuttavia, vi sono esclusioni per cause cancellate o riassunte e per udienze oltre un certo numero annuo. L'art. 15 della stessa legge disciplina ulteriormente aspetti legati al compenso e alle spese.

Indennità del Giudice Onorario di Tribunale (GOT) e Vice Procuratore Onorario (VPO)
Per i GOT e i VPO, il riferimento normativo è l'art. 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Il compenso viene conglobato in una cifra giornaliera per l'attività espletata, diversamente dal sistema del giudice di pace basato sul numero di udienze.
Indennità del Giudice Onorario Aggregato (GOA)
L'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, disciplina l'indennità per i GOA. È previsto un rimborso dei contributi previdenziali e un'indennità legata all'attività svolta, con particolare riferimento a coloro che sono avvocati.
Indennità dei Giudici Popolari
Ai giudici popolari, chiamati a comporre le Corti d'Assise, spetta un rimborso spese giornaliero per l'effettivo esercizio della funzione, oltre a rimborsi per spese di viaggio se l'incarico viene svolto fuori dal comune di residenza. L'incarico è obbligatorio, salvo esonero per giustificato motivo.
Le Recenti Riforme e le Loro Implicazioni
Il Decreto Legislativo n. 116 del 2017 ha introdotto significative novità riguardo all'utilizzo dei giudici onorari, modificando la loro destinazione e le modalità di impiego. Sebbene la legge delega (n. 57 del 2016) mirasse a un'utilizzazione più flessibile dei giudici onorari per supportare le esigenze degli uffici giudiziari, il decreto attuativo ha introdotto una serie di restrizioni.

Tra le principali limitazioni, si segnalano:
- Criteri di scopertura dell'organico: L'utilizzo dei giudici onorari è subordinato a una scopertura superiore al 30% dell'organico dei magistrati ordinari.
- Limiti quantitativi: È vietata l'assegnazione di un numero di procedimenti superiore a un terzo della media nazionale per settore.
- Esclusioni qualitative: Sono precluse ai giudici onorari determinate tipologie di procedimenti, in particolare nel settore civile (lavoro, previdenza, famiglia) e penale (reati di particolare gravità).
- Restrizioni all'assegnazione: L'assegnazione di affari civili e penali è limitata ai soli procedimenti pendenti al termine della scadenza del provvedimento di assegnazione.
Queste restrizioni hanno sollevato critiche, poiché sembrano contraddire l'obiettivo di agevolare il lavoro dei giudici professionali, scaricando su di essi parte delle attività precedentemente delegate ai giudici onorari.
L'Ufficio per il Processo
Il d.lgs. 116/2017 individua nell'Ufficio per il Processo la sede naturale di prima utilizzazione del giudice onorario. Tuttavia, la sua attività è confinata a un ruolo di supporto o atti delegati, limitando un impiego più modulato in base alle esigenze dell'ufficio. Tale impostazione, sebbene possa rappresentare una palestra formativa, rischia di non sfruttare appieno la risorsa rappresentata dai giudici onorari per una ordinata pianificazione dell'attività giudiziaria.
Disposizioni Transitorie
Il decreto prevede disposizioni transitorie per i magistrati onorari in servizio come GOT, consentendo loro, fino al quarto anno successivo all'entrata in vigore del decreto, di trattare nuovi procedimenti civili e penali. Tuttavia, anche in questo caso, si applicano criteri di assegnazione che possono limitare tale possibilità.
La Questione dell'Indennità e la Sentenza della Cassazione
La sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, del 5 giugno 2020, n. 10774, ha ribadito un principio fondamentale: le indennità previste per i giudici togati non sono estensibili ai giudici di pace. La Corte ha evidenziato le differenze sostanziali tra le due figure, in particolare riguardo alla specialità del trattamento economico dei giudici di pace, la loro cumulabilità con trattamenti pensionistici e la possibilità di esercitare la professione forense.

La sentenza ha inoltre respinto la tesi secondo cui l'appartenenza all'ordine giudiziario e la parità di funzioni implichino un diritto a un trattamento economico identico. La Corte ha sottolineato che il rapporto del giudice onorario non è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato, escludendo l'applicabilità dell'art. 36 della Costituzione. Le indennità spettanti ai magistrati onorari sono commisurate al loro ruolo e alla natura del loro incarico, che non è esclusivo e professionale come quello dei giudici togati.
Le doglianze sollevate da un giudice onorario che chiedeva un trattamento economico pari a quello dei magistrati ordinari sono state rigettate, poiché le due posizioni sono considerate giuridicamente differenti, con modalità di accesso, impegno profuso, difficoltà delle materie di competenza e rapporto con la Pubblica Amministrazione distinti. Anche l'invocazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stata ritenuta non pertinente, poiché il diritto a un equo processo, garantito anche grazie all'attività dei giudici onorari, non implica un'equiparazione dei compensi.
Prospettive Future e Possibili Correttivi
La normativa relativa ai giudici onorari è in continua evoluzione, e il dibattito sulle criticità del d.lgs. 116/2017 è ancora aperto. Si guarda con attenzione ai risultati del "tavolo tecnico" presso il Ministero della Giustizia, con la partecipazione di magistrati e rappresentanti delle categorie dei magistrati onorari, in vista di possibili disposizioni correttive.
È auspicabile che future riforme possano trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un'efficiente amministrazione della giustizia e il riconoscimento del ruolo e del contributo dei magistrati onorari, modulando il loro impiego in modo più flessibile e adeguato alle esigenze degli uffici giudiziari, senza trascurare la questione delle indennità e dei diritti correlati.
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