Invalidità Civile: Il Percorso di Accertamento e le Nuove Normative per la Sede INPS di Bari

Persone che discutono documenti e moduli

L'accertamento dell'invalidità civile e l'erogazione delle prestazioni economiche connesse rappresentano un pilastro fondamentale del sistema di welfare italiano, volto a supportare i cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio fisico o psichico. La sede INPS di Bari, come tutte le altre sul territorio nazionale, è coinvolta in un processo in continua evoluzione, plasmato da riforme legislative volte a ottimizzare l'efficienza e la trasparenza delle procedure. Negli ultimi anni, in particolare, si è assistito a una profonda riorganizzazione delle modalità di accertamento sanitario, con l'obiettivo di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie.

L'Integrazione delle Commissioni Mediche e il Ruolo Centrale dell'INPS

Una delle innovazioni più significative è stata introdotta con l'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Questa normativa ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) debbano essere integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. Questa integrazione mira a garantire una valutazione più omogenea e a rafforzare il ruolo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel processo decisionale.

In ogni caso, l'accertamento definitivo della condizione di invalidità è effettuato dall'INPS. Questo significa che, sebbene le ASL svolgano un ruolo cruciale nella fase istruttoria e valutativa attraverso le loro commissioni mediche integrate, la decisione finale e la conseguente erogazione delle prestazioni spettano all'INPS.

Nuove Modalità di Presentazione delle Domande: La Telematica come Chiave

Sempre secondo l'articolo 20 citato, le relative domande di accertamento dell'invalidità civile devono essere presentate all'INPS. È fondamentale che queste domande siano complete delle certificazioni mediche attestanti la natura delle infermità invalidanti, secondo modalità fissate dall'Istituto stesso. L'INPS, a sua volta, trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle Aziende Sanitarie Locali, creando un flusso informativo efficiente e rapido.

Le prime norme di dettaglio relative a questo nuovo procedimento sono state introdotte con la Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009 del Commissario straordinario dell'INPS, cui ha fatto seguito la Circolare della Direzione generale dell'Istituto. Un'ulteriore evoluzione è intervenuta con l'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. A partire dal 1° gennaio 2010, le domande devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica, eliminando progressivamente i canali cartacei e promuovendo una digitalizzazione completa del processo.

Invalidità Civile - allegazione documentazione sanitaria

Chi è Autorizzato e le Tempistiche

La presentazione della domanda di invalidità civile è un processo che richiede attenzione e il rispetto di precise indicazioni. I medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all'applicativo dedicato attraverso il sito istituzionale dell'INPS, previa autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L'operatore di Patronato, in particolare, necessita di autenticarsi tramite SPID per poter accedere alle funzionalità che prevedono l'apposizione di una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione documentale.

Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell'iter sanitario, i medici certificatori hanno la possibilità di inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione telematica, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, e che sia rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante. Gli Istituti di Patronato, attraverso un operatore abilitato, possono inoltrare la documentazione necessaria su delega dei cittadini che hanno optato per la valutazione agli atti, ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per avvalersi di questa nuova funzionalità, l'operatore di Patronato deve essere profilato come "Operatore sanitario di patronato".

La funzione di allegazione della documentazione sanitaria è riservata a questa specifica tipologia di operatori, i quali possono altresì continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l'invalidità civile. L'operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell'allegazione, con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario. Decorso tale termine, non sarà più possibile procedere alla consultazione. Al termine del processo di allegazione viene generata una ricevuta unica, contenente l'elenco di tutti i documenti allegati con il relativo identificativo digitale univoco (Hash). Tale ricevuta, stampabile e rilasciabile al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall'operatore di Patronato tramite l'inserimento delle proprie credenziali SPID. Gli operatori di Patronato con profilo base mantengono la possibilità di operare con le consuete funzionalità senza alcuna variazione.

Tempistiche e Tipologie di Domande

Per quanto concerne le tempistiche, una volta definita la convocazione, l'invito a visita sarà comunicato con lettera raccomandata A.R., oltre ad essere consultabile sul sito dell'INPS. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione medica, sarà riconvocato entro i successivi tre mesi.

Il servizio di trasmissione telematica della documentazione sanitaria è attualmente fruibile per le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori in cui l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni, nonché per tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014). In quest'ultimo caso, l'INPS invia una comunicazione, mediante lettera, informando il cittadino della possibilità di optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione viene inviata quattro mesi prima della scadenza della revisione. Il servizio, inizialmente disponibile per i cittadini, è stato esteso dal 1° ottobre 2022 anche agli Istituti di Patronato.

La documentazione sanitaria può essere trasmessa finché l'iter di accertamento sanitario è in corso, ovvero fino a quando il verbale non è definito. Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un'eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS possono richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati, i quali dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione, il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti, da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

Mappa dell'Italia con evidenziata la Puglia

Esaurimento dell'Iter e Nuove Domande

È bene ricordare che, ai sensi dell'art. 56 della legge 18 giugno 2009 n. 69, come specificato dall'INPS con Circolare n. 97/99, la presentazione di una nuova domanda di accertamento di invalidità civile non può essere inoltrata fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa. In tal modo si sono estese alla materia dell'invalidità civile le stesse regole che disciplinano altre procedure amministrative, garantendo un ordine e una razionalità nel processo.

Valutazione Funzionale e Collocamento Mirato

Nel caso di domande strumentali rispetto all'iscrizione al collocamento mirato, la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente. Questo aspetto sottolinea l'importanza di una valutazione olistica che tenga conto non solo della patologia in sé, ma anche delle sue implicazioni sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa.

Commissioni Mediche Superiori e Aggiornamento delle Tabelle

Resta ferma la possibilità che la Commissione medica superiore proceda ad estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori valutazioni, sia attraverso visite dirette che sulla base dell'esame della documentazione agli atti. Questa facoltà garantisce un ulteriore livello di controllo e approfondimento nei casi che lo richiedono.

L'art. 20 della legge n. 102 del 2009 ha previsto, al comma 6, la nomina di una Commissione per l'aggiornamento delle tabelle di invalidità civile di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. L'aggiornamento di tali tabelle è un processo fondamentale per assicurare che le percentuali di invalidità riconosciute riflettano in modo accurato e aggiornato le attuali conoscenze mediche e le patologie emergenti.

Compatibilità con la Normativa sulla Privacy

La norma relativa all'accertamento dell'invalidità civile, tuttora vigente, è stata sottoposta al vaglio interpretativo in ordine alla sua compatibilità con le disposizioni introdotte dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili connessi allo stato di salute delle persone. Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3221 del 2010, ha sancito definitivamente la permanenza di tale diritto. A confermare ulteriormente questo principio è intervenuta la legge 24 novembre 2010 n. 183 che, all'articolo 24, ha testualmente disposto: “Rimangono fermi gli obblighi previsti dal … quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di accertamento della infermità civile”.

Affidamento delle Funzioni Concessorie all'INPS

Il quarto comma dell’art. 20 della legge n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che, con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, vengano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Tale funzione si aggiunge a quella erogatoria trasferita all’INPS per effetto dell’art. 130 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con successivi Messaggi, tra cui quelli di cui ai numeri 10752 del 20 aprile 2010, n. 12565 del 10 maggio 2010 e da ultimo n. 15345 del 12 luglio 2010, l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative, delineando un quadro procedurale sempre più definito.

La Composizione delle Commissioni Mediche: Evoluzione Storica

Prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 78/2009, le Commissioni mediche ASL erano costituite da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di Presidente, e da due medici, dipendenti o convenzionati con l’Azienda sanitaria locale. Questa struttura è stata modificata per includere la presenza fissa di un medico INPS, come già accennato, al fine di uniformare e rafforzare il processo valutativo.

Le Commissioni mediche ASL, secondo il disposto dell’articolo 1 della legge n. 295 del 15 ottobre 1990 e del Decreto ministeriale n. 387 del 5 agosto 1991, sono organismi strutturati secondo i criteri indicati nella Delibera del Commissario Straordinario INPS n. 189/2009. Esse decidono in unico grado nelle Regioni in cui le funzioni accertative sono state assegnate - in via transitoria e sperimentale - all’INPS, sulla base di convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 22, legge n. 98/2011.

Inclusione e Riconoscimento

Le persone che rientrano nella definizione di invalido civile, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 118/71, così come i soggetti rappresentati dalla ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale), sono espressamente considerate all'interno del quadro normativo che disciplina l'invalidità civile. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno a tutelare una vasta platea di cittadini con differenti tipologie di disabilità.

La sede INPS di Bari, quindi, opera all'interno di un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, ponendo al centro l'obiettivo di garantire un processo di accertamento dell'invalidità civile che sia equo, efficiente e trasparente, a beneficio di tutti i cittadini che ne hanno diritto.

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