Immatricolazione e Verifiche Periodiche degli Apparecchi di Sollevamento: Una Guida Completa
L'utilizzo di apparecchi di sollevamento, quali gru mobili, gru fisse, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, è una componente fondamentale in numerosi settori, dall'edilizia alla logistica. La loro operatività sicura ed efficiente è strettamente legata al rispetto di una complessa normativa che ne disciplina l'immissione in servizio, la manutenzione e le verifiche periodiche. Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce in modo dettagliato gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantire la conformità normativa e la sicurezza dei lavoratori.

L'Immatricolazione degli Apparecchi di Sollevamento Nuovi
Prima ancora di poter essere utilizzati, i nuovi apparecchi di sollevamento devono essere correttamente registrati e omologati. Per tutte le macchine di sollevamento nuove, come un sollevatore telescopico, una piattaforma elevabile o una gru edile, è obbligatorio iscrivere il mezzo sul registro CIVA (Centro Informatico per la Vigilanza sull’Autotrasporto) dell’Inail. Questo passaggio, noto come immatricolazione, è un prerequisito fondamentale e, per le macchine di nuova immissione sul mercato, l'intervento di omologazione da parte dell'INAIL avviene in via esclusiva.
Il processo di immatricolazione richiede una serie di passaggi ben definiti, che includono la compilazione di moduli specifici e l'adempimento di determinati requisiti documentali. Per facilitare questo adempimento, l'INAIL ha implementato un sistema telematico accessibile tramite SPID del richiedente o proprietario del mezzo.
Procedura di Immatricolazione sul Portale CIVA
Per presentare una richiesta di immatricolazione attraverso il portale CIVA, è necessario seguire questi passaggi:
- Accesso al sito INAIL: Collegarsi al sito dell'INAIL e accedere utilizzando le credenziali SPID del richiedente o del proprietario del mezzo.
- Navigazione nell'applicativo CIVA: Una volta all'interno dell'applicazione CIVA, è necessario selezionare il settore di riferimento. Ad esempio, per gli apparecchi di sollevamento, si sceglierà "SOLLEVAMENTO" dal menu a tendina.
- Selezione della tipologia di prestazione: Successivamente, si dovrà scegliere il tipo di prestazione desiderata. Nel caso specifico, si selezionerà "IMMATRICOLAZIONE" e poi "NUOVA PRESTAZIONE" nella schermata centrale.
- Indicazione dell'apparecchio/impianto: Verrà presentata una lista di tipologie di apparecchi o impianti. Sarà necessario selezionare quello pertinente al proprio mezzo, ad esempio "CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO FISSO".
- Invio della richiesta: Dopo aver completato le selezioni, si dovrà cliccare su "INOLTRA".
- Compilazione dati e allegati: A questo punto, si accederà alla pagina dedicata all'inserimento delle informazioni relative alla pratica di immatricolazione. Sarà indispensabile allegare la documentazione richiesta. Per avere la certezza dei documenti necessari per il proprio specifico mezzo, è possibile consultare la sezione "DOCUMENTI DA ALLEGARE" presente nella schermata.

Verifiche Periodiche: Un Obbligo Normativo Fondamentale
Oltre all'immatricolazione iniziale, la normativa impone l'esecuzione di verifiche periodiche per garantire la conformità e la sicurezza continua degli apparecchi di sollevamento. L'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del medesimo decreto a verifiche periodiche. Queste verifiche hanno lo scopo di accertare lo stato di conservazione e l'efficienza dell'attrezzatura ai fini della sicurezza.
La Prima Verifica Periodica: Ruolo dell'INAIL
La prima verifica periodica di un apparecchio di sollevamento è un passaggio cruciale e, secondo il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, è attribuito all'INAIL il ruolo di titolare di tale attività. Il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile deve richiedere all'unità operativa territoriale INAIL competente la prima delle verifiche periodiche. Questa richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio telematico CIVA, che permette la gestione informatizzata della procedura.
La periodicità delle verifiche è stabilita nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. È fondamentale rispettare questi termini, poiché in assenza dell'effettuazione della verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà essere utilizzata.
Contenuto e Finalità della Prima Verifica Periodica
La prima verifica periodica è finalizzata a diversi accertamenti fondamentali:
- Conformità della configurazione: Verificare che la configurazione attuale dell'attrezzatura corrisponda a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni d'uso.
- Stato di manutenzione e conservazione: Valutare le condizioni generali di manutenzione e conservazione dell'apparecchio.
- Mantenimento delle condizioni di sicurezza: Accertare che le condizioni di sicurezza originali previste dal fabbricante siano state mantenute nel tempo.
- Efficienza dei dispositivi: Controllare il corretto funzionamento e l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo.
Inoltre, la prima verifica periodica prevede la redazione della "scheda tecnica dell'attrezzatura", un documento fondamentale che servirà come riferimento per le verifiche successive.
Le Verifiche Periodiche Successive alla Prima
Per le verifiche periodiche successive alla prima, il datore di lavoro ha diverse opzioni. Può rivolgersi direttamente all'INAIL, compilando l'apposito modulo di richiesta tramite il portale CIVA. In alternativa, il datore di lavoro può scegliere di rivolgersi a soggetti privati abilitati, iscritti negli appositi elenchi regionali INAIL, o alle ASL/ARPA, qualora siano stati stipulati specifici accordi.
Portale CIVA Inail: come richiedere la matricola di un impianto denunciato
Cosa Si Intende per Apparecchi di Sollevamento e Quali Sono Esclusi dalle Verifiche
Il concetto di "apparecchi di sollevamento di tipo mobile" è definito come "apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari" (ISO 4306). Tuttavia, non tutte le attrezzature che svolgono funzioni di sollevamento sono soggette agli obblighi di verifica periodica previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il documento INAIL relativo alle istruzioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile, chiarisce che esistono attrezzature che, pur essendo progettate per operazioni di sollevamento, non rientrano nel regime di verifica periodica. Questo avviene quando l'organo di presa non consente "la libera oscillazione in tutti i sensi" del carico sollevato.
Esempi di tali apparecchi, forniti a titolo meramente esemplificativo, includono:
- Apparecchiature destinate a operazioni di sollevamento ma con organi di presa che non permettono la libera oscillazione del carico.
È importante sottolineare alcune precisazioni significative:
- Stacker: Sebbene gli stacker non si configurino come apparecchi di sollevamento mobili, rientrano comunque nel regime delle verifiche periodiche in quanto sono considerati carrelli semoventi a braccio telescopico.
- Attrezzature con accessori intercambiabili: Anche le attrezzature la cui destinazione d'uso principale non è il sollevamento, ma che assumono tale funzione tramite l'adozione di accessori o attrezzature intercambiabili (come macchine movimento terra o carrelli industriali attrezzati con gancio o altri organi di presa), rientrano nel regime delle verifiche periodiche.
La Comunicazione di Messa in Servizio
Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile debba comunicare la messa in servizio all'unità operativa territoriale INAIL competente. Questa comunicazione è fondamentale per l'assegnazione di una matricola all'attrezzatura.
Dal 27 maggio 2019, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la comunicazione di messa in servizio deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il servizio telematico CIVA. Questo applicativo gestisce in modo informatizzato una vasta gamma di servizi di certificazione e verifica offerti dall'INAIL.
Servizi Gestiti dall'Applicativo CIVA
L'applicativo CIVA permette la gestione di diversi servizi, tra cui:
- Denuncia di impianti di messa a terra.
- Denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche.
- Messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento.
- Riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli.
- Prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE.
- Messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere.
- Messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi.
- Approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento.
- Prime verifiche periodiche.

Requisiti per la Richiesta di Verifica Periodica
La richiesta di prima verifica periodica, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012, per essere considerata completa, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro.
- Dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i relativi riferimenti telefonici.
- Dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS).
- Indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 11 aprile 2011.
- Data della richiesta.
Una volta ricevuta una richiesta completa, l'INAIL ha 45 giorni di tempo per intervenire. L'intervento può consistere nell'effettuazione diretta della verifica, nell'incarico alla ASL/ARPA (se sono stati stipulati accordi specifici) o nell'affidamento del servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto tra gli elenchi regionali INAIL disponibili sul portale dell'Istituto.
Sanzioni e Responsabilità
La mancata effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie comporta sanzioni amministrative pecuniarie significative, che possono variare da € 614,25 a € 2.211,31, come definito dall'Art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008. Tali sanzioni si applicano a tutte le persone dell'azienda penalmente responsabili, inclusi soci e amministratori.
L'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del datore di lavoro. La mancata osservanza di questo obbligo è un'inadempienza che può essere contestata dagli organi di vigilanza (ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro) durante le attività di controllo.
Manutenzione e Registri di Controllo
Oltre alle verifiche periodiche, è fondamentale che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione. Il D.Lgs. 81/08 prevede che ciascun intervento realizzato sull'attrezzatura venga riportato su un apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza. Questo registro di controllo documenta nel dettaglio tutti gli interventi eseguiti sull'apparecchio di sollevamento.
La normativa distingue chiaramente tra controlli di manutenzione (previsti dall'art. 71, comma 8 del D.Lgs. 81/08) e verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08). I controlli di manutenzione possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se possiede le competenze necessarie, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro. Le verifiche periodiche, invece, sono attività di controllo gestite da personale esterno individuato dal legislatore, come l'INAIL, le ASL, le ARPA o soggetti privati abilitati.

L'obiettivo della manutenzione e delle verifiche non è quello di mantenere la macchina come nuova, ma di assicurare che, nonostante l'usura dovuta al tempo e all'uso, il prodotto rimanga conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla normativa e dalla Direttiva Macchine al momento della sua immissione sul mercato o prima messa in servizio.
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