Contributi Previdenziali per Apprendisti INPS: Una Guida Completa

Il contratto di apprendistato rappresenta una formula contrattuale interessante sia per i giovani alle prime esperienze di lavoro, sia per le aziende che desiderano investire nel futuro formando personale qualificato. Esso è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro deve corrispondere all’apprendista la retribuzione per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare contratto a tempo indeterminato, a motivo della inesperienza dell'apprendista, e la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore competenza professionale. Da notare che per evitare abusi e uso improprio del contratto di apprendistato, che gode di agevolazioni dal punto di vista retributivo e contributivo, il legislatore ha introdotto specifici limiti numerici, in rapporto al numero di dipendenti dell'azienda, per il suo utilizzo.

giovani in un ambiente di lavoro

Le Tre Tipologie di Apprendistato e i Loro Requisiti

Esistono tre tipologie principali di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi, previste dal d.lgs 81/2015, attuativo del Jobs Act. Queste sono:

  1. Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Superiore: Questa tipologia è rivolta a giovani tra i 15 e i 25 anni (non compiuti) e ha come finalità il conseguimento di un titolo di studio, quale una qualifica o un diploma professionale, e può essere utilizzato anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

  2. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca: Destinato a lavoratori tra i 18 e i 29 anni, questo tipo di apprendistato mira al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di un titolo di studio universitario e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

  3. Apprendistato Professionalizzante o "Contratto di Mestiere": Con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, questa tipologia è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, valida ai fini contrattuali ma non come titolo di studio. È importante notare che dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori over 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per l’accesso, l’INPS ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente percepire materialmente determinate indennità.

APPRENDISTATO: vantaggi e tipologie

La Formazione Obbligatoria nell'Apprendistato Professionalizzante

Nell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato. Questa formazione deve essere erogata secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in sua assenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. L’attività formativa può svolgersi sia all'interno che all'esterno dell’azienda. A questo fine è previsto l'obbligo di presenza di un tutor o referente aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.

La formazione obbligatoria, la cui durata e le modalità di erogazione sono determinate in ragione dell’età dell’apprendista, del titolo di studio e della qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la Regione. Le modalità di erogazione sono state oggetto di precisazioni: la formazione di base su competenze trasversali non è obbligatoria per i soggetti over 29 percettori di disoccupazione che abbiano già avuto esperienze lavorative, in quanto si presume siano già in possesso di tali competenze. La formazione di base può essere realizzata anche a distanza, purché in modalità sincrona per garantire la verifica continua della effettiva fruizione da parte degli interessati (Circolare Ispettorato del Lavoro n. 2/2022).

Sanzioni in Caso di Mancata Formazione

In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili. La prescrizione è quinquennale, quindi l’Ispettorato del Lavoro può recuperare i contributi non versati relativi ai precedenti cinque anni.

Recesso Unilaterale e Disciplina Contrattuale

L’articolo 41 del Dlgs 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’articolo 42, comma 4, però consente il recesso solamente al termine del periodo di apprendistato. Non vengono quindi disciplinate le dimissioni da parte dell’apprendista, che seguono le regole generali dei contratti a tempo indeterminato.

Incentivi Economici e Normativi per le Assunzioni in Apprendistato

Per le assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti diversi incentivi economici e normativi, tra cui spiccano la decontribuzione e la deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP.

Decontribuzione: Aliquote Contributive Agevolate

Le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli apprendisti variano in base alla dimensione dell'azienda e all'anno di contratto:

  • Aziende fino a 9 dipendenti:

    • 1° anno di contratto: 3,11% (1,50% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • 2° anno di contratto: 4,61% (3% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • Aliquota a carico apprendista: 5,84%.
  • Aziende oltre 9 dipendenti:

    • 1° anno di contratto: 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • 2° anno di contratto: 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro.
    • Aliquota a carico apprendista: 5,84%.

Il D.lgs 151-2015 ha previsto un anno di proroga per lo sgravio contributivo dopo il termine del periodo di formazione.

Altri Incentivi

Oltre alla decontribuzione, sono previsti altri importanti incentivi:

  • Deducibilità del costo: La possibilità di dedurre il costo del contratto di apprendistato dalla base imponibile IRAP.
  • Inquadramento retributivo: Possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante (facendo riferimento al contratto di categoria).
  • Esclusione dal computo numerico: L’apprendista è escluso dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).

grafico che illustra le aliquote contributive

Modifiche Introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e Successive

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, alle agevolazioni già descritte, un esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3.000 euro annui, nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, per i lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato per un periodo massimo di dodici mesi.

Con la Circolare n. 108 del 14 Novembre 2018, l’INPS ha riepilogato l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato a seguito delle modifiche intervenute fino a quella data. La novità principale riguardava la misura della contribuzione nell’apprendistato di primo livello, ovvero valido per il conseguimento di diplomi professionali (anche detto duale). Nelle aziende sotto i 9 dipendenti (per le assunzioni dopo il 24 settembre 2015) tornava ad essere fissata in tre scaglioni graduali: 1,5% per i primi 12 mesi, 3% per il secondo anno e 5% a partire dal terzo anno.

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato nuovamente la disciplina contributiva con uno sgravio per le micro aziende. Tale sgravio contributivo totale triennale per le assunzioni in apprendistato di 1° livello (duale), solo se effettuate da microaziende (fino a 9 dipendenti) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’agevolazione è stata confermata anche per il 2021 e il 2022 ma non per il 2023. Sul punto, l’INPS è intervenuta con le istruzioni operative nel messaggio 3618 del 17.10.2023.

Apprendistato e Titoli Abilitanti

Nella nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 873/2021 viene ribadito che il contratto di apprendistato può essere compatibile con titoli abilitanti per determinate professioni (ad esempio, con riferimento all’abilitazione all’insegnamento o all’attività di estetista o di assistente odontoiatrico). Ciò posto, il datore di lavoro deve tenere presente, nella definizione del piano formativo individuale, che questo deve essere coerente con l’esigenza dell’impresa, ma anche prevedere uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche integrative.

Periodi di Formazione e Contribuzione

Non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni esterne alla sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione. In tali casi non è, pertanto, prevista neanche la contribuzione figurativa. Tale regime contributivo opera anche nei casi di contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, con esclusione degli incentivi di cui all’art.

Sgravio Totale Occupazione Giovanile

Per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove è stato introdotto, per effetto della Legge 183/2011, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della Legge 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Pertanto, in questi casi, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è abbattuto integralmente ed è dovuta soltanto l’aliquota aggiuntiva dell’1,61%. Tale beneficio interessava le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

L'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha, inoltre, introdotto l'esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di € 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. Tale esonero ha la durata di tre anni decorrenti dall'assunzione. In questa fattispecie deve essere corrisposto il solo contributo aggiuntivo dello 0,30% contro la disoccupazione involontaria.

Prosecuzione del Beneficio Post Apprendistato

I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono, di norma, mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. È riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Incentivi per l'Assunzione di Beneficiari di Indennità di Mobilità o Disoccupazione

A seguito dell'intervenuta abrogazione a far data dal 1° gennaio 2017 degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/91, per le assunzioni di percettori di mobilità effettuate a far data dal 1° gennaio 2017, operano gli stessi criteri previsti per le assunzioni incentivate di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione.

Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45%. Per i datori di lavoro con numero dipendenti non superiore a nove, invece, l'aliquota complessiva varia in base ai primi 12 mesi, ai mesi dal 13° al 24°, e dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Ai fini della fruizione dell'incentivo, i lavoratori da assumere devono risultare già percettori dell'indennità di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa. Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine del periodo di apprendistato, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono dovute in misura piena. I datori di lavoro che rientrano nella disciplina dei fondi di solidarietà sono, inoltre, obbligati al versamento dell'aliquota di finanziamento ivi prevista. Non è, infine, previsto alcun incentivo economico per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione.

Contribuzione Apprendista

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è, in via generale, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Tale misura viene altresì mantenuta per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ad eccezione delle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione.

Il contratto di apprendistato, con le sue intrinseche agevolazioni contributive e formative, rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento e la crescita professionale dei giovani nel mercato del lavoro, offrendo un percorso strutturato che coniuga l'acquisizione di competenze pratiche e teoriche con un'effettiva esperienza lavorativa.

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