Indennità Malattia INPS: Guida Completa per Lavoratori e Datori di Lavoro
Introduzione alla Malattia nel Contesto Lavorativo
La malattia, intesa come alterazione dello stato di salute che rende il lavoratore concretamente impossibilitato a svolgere le proprie mansioni, è un evento tutelato dall'ordinamento italiano. Tale tutela si estende anche ai periodi in cui il lavoratore non può recarsi sul posto di lavoro per sottoporsi a specifiche terapie o per periodi di riposo necessari alla convalescenza. Il Codice Civile, all'articolo 2110, sancisce il diritto del lavoratore alla conservazione del proprio posto di lavoro e al percepimento della retribuzione o di un'indennità durante i periodi di assenza per malattia, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ciò implica che il lavoratore non può essere licenziato per la durata della malattia, entro un determinato "periodo di conservazione del posto" definito dai contratti collettivi. La retribuzione, anche se in misura ridotta, deve essere garantita.

La Procedura di Certificazione della Malattia
Per formalizzare un'assenza per malattia, il lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che privato, deve sottoporsi a un accertamento sanitario presso il proprio medico curante o le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. A seguito di tale accertamento, viene rilasciato un apposito certificato medico di malattia, che attesta l'incapacità temporanea allo svolgimento delle mansioni lavorative per un determinato periodo.
Certificato di malattia Inps: come consultare attestati di malattia online
Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare la propria condizione al datore di lavoro, seguendo le modalità previste dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali. Successivamente, è fondamentale recarsi tempestivamente ad effettuare una visita medica. Questa visita può avvenire il giorno stesso dell'assenza o, al massimo, entro il giorno successivo in caso di visita medica domiciliare.
Il medico è tenuto all'invio telematico del certificato di malattia all'INPS e al rilascio al lavoratore del relativo protocollo di invio. Questo obbligo di trasmissione telematica è previsto sia per i dipendenti del settore pubblico (D.Lgs. 165/2001) sia per quelli del settore privato (L. 183/2010). Il lavoratore deve annotare il numero di protocollo del certificato (PUC) e verificare l'esattezza dei dati inseriti, inclusi i dati anagrafici e l'indirizzo di reperibilità.
Nel caso in cui la malattia si prolunghi oltre la data inizialmente prevista, è necessario produrre un certificato di continuazione della malattia. Questo certificato, inviato telematicamente dal medico competente all'INPS, deve essere ottenuto preferibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente. Se un nuovo certificato viene trasmesso prima della scadenza della prognosi precedente, i giorni della successiva prognosi vengono conteggiati a partire dalla data di rilascio del secondo certificato.
Viene considerata continuazione della malattia la ricaduta avvenuta entro 30 giorni dalla cessazione della precedente. Questo aspetto è cruciale per il calcolo dell'indennità INPS e per la determinazione del periodo di comporto.
Un lavoratore che si ritenga guarito prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato può rientrare anticipatamente in servizio. Tuttavia, in questo caso, può essere riammesso al lavoro solo previa presentazione di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata (come specificato nel Messaggio INPS n. 2617/2017).
In alcune circostanze, l'invio telematico del certificato di malattia da parte del medico o delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale potrebbe non essere possibile o non andare a buon fine. In tali situazioni, il lavoratore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'impossibilità dell'invio telematico e a trasmetterla all'INPS secondo le modalità previste.
L'Indennità di Malattia: Chi ne Ha Diritto e Come Viene Calcolata
Durante il periodo di malattia, è prevista un'indennità economica la cui entità è determinata dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi, tale indennità è interamente a carico del datore di lavoro, mentre in altri è erogata dall'INPS, con la possibilità di una integrazione da parte del datore di lavoro.
L'indennità di malattia INPS è generalmente corrisposta a partire dal quarto giorno di malattia, poiché i primi tre giorni, definiti "periodo di carenza", sono solitamente a carico del datore di lavoro, a meno che il contratto collettivo non preveda l'indennizzo anche di tale periodo.

Periodi Massimi Indennizzabili e Calcolo della Retribuzione Media Giornaliera (RMG)
Il periodo massimo indennizzabile dall'INPS viene calcolato nell'arco di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
- Lavoratori con contratto a tempo indeterminato: Il trattamento economico di malattia viene erogato per un periodo massimo di 180 giorni complessivi in un anno solare.
- Lavoratori con contratto a tempo determinato: L'indennità di malattia viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia, fermo restando il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni.
Il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia INPS avviene moltiplicando la Retribuzione Media Giornaliera (RMG) per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia, applicando una percentuale di riduzione che varia in base alla durata dell'evento e alla categoria di appartenenza del lavoratore.
Esistono diverse modalità di calcolo della RMG, a seconda del tipo di contratto e della retribuzione percepita:
- Per impiegati e quadri del settore commercio e apprendisti: L'indennità è riconosciuta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia, escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica. La RMG si ottiene dividendo per 30 (divisore fisso) la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia, sommata al rateo degli emolumenti con periodicità ultramensile.
- Per operai: La RMG si calcola dividendo la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia per le giornate retribuite comprese nel mese (incluse festività godute, permessi retribuiti, ecc.).
- Per lavoratori a tempo determinato: La retribuzione da considerare è quella dei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia. La RMG si ottiene dividendo tale retribuzione per 360 per gli impiegati e per 312 per gli operai (giornate indennizzabili convenzionalmente in un anno).
Alla RMG ottenuta, viene applicata una percentuale che differisce in base alla categoria di appartenenza del lavoratore.
Casi Specifici di Indennità di Malattia
- Lavoratori dello spettacolo: Spetta un'indennità specifica, come indicato nella circolare INPS del 10 settembre 2021, n. 105.
- Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: L'indennità è all'80% durante tutto il periodo di malattia.
- Lavoratori con contratto a tempo determinato, anche dopo la cessazione del rapporto: È riconosciuta la conservazione della tutela della malattia. Il numero di giornate indennizzabili è pari ai giorni di attività lavorativa svolti negli ultimi 12 mesi. Qualora sia documentata almeno una giornata di attività, l'indennità è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
- Disoccupati: L'indennità di malattia spetta se la stessa inizia entro 60 giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. L'indennità è ridotta ai due terzi rispetto alla normale percentuale prevista.
- Agricoltura: Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, l'indennità spetta se si possono far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente o in corso. Il periodo indennizzabile è pari ai giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
- Operai del settore industria e operai e impiegati del settore terziario e servizi: Per i lavoratori a tempo determinato, l'indennità spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 a un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.
- Lavoratori in dialisi e talassemici: L'indennità spetta nei giorni in cui si sottopongono a trasfusione o terapia.
- Lavoratori tossicodipendenti o affetti da patologie alcol correlate: Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, per un periodo non superiore a tre anni, per partecipare a programmi terapeutici riabilitativi. Gli eventi morbosi derivanti dall'assunzione di stupefacenti sono riconosciuti dall'INPS come malattia.
- Lavoratori affetti da patologie oncologiche: Possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando le condizioni di salute consentiranno la ripresa del normale orario di lavoro. La legge riconosce specifici permessi ai lavoratori affetti da patologie oncologiche in caso di riconoscimento di invalidità civile o status di "handicap in situazione di gravità". In caso di invalidità civile (almeno 50%), è previsto un congedo straordinario per cure, non superiore a 30 giorni, con retribuzione a carico del datore di lavoro e giornate non computabili ai fini del periodo di comporto. In caso di handicap grave (L. 104/1992), si ha diritto a due ore al giorno o tre giornate mensili di permesso retribuito, diritto esteso anche a un familiare per assistenza.
- Lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata INPS: Hanno diritto all'indennità di malattia, a condizione di aver maturato almeno 40 contributi giornalieri nell'anno precedente l'inizio della malattia (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
- Lavoratori con contratto di apprendistato: A prescindere dal settore e dall'inquadramento, hanno diritto all'indennità di malattia.
- Malattia insorta all'estero: Per i Paesi senza convenzioni o accordi con l'Italia, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 59).
- Ricovero ospedaliero e day hospital: Sono indennizzabili se correttamente certificati.
Visite di Controllo e Reperibilità
Per consentire le verifiche sull'effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce orarie previste dalla legge.
- Lavoratori del settore privato: Fasce di reperibilità dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
- Lavoratori del settore pubblico: Fasce di reperibilità dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza del lavoratore rilascia un invito per una successiva visita medica di controllo ambulatoriale. Al termine della visita, il medico di controllo deve consegnare al lavoratore copia del verbale informatico. La normativa prevede espressamente la possibilità per il lavoratore di opporsi al giudizio del sanitario al momento stesso della visita.
Le visite fiscali possono essere disposte in qualsiasi giorno, compresi i festivi. L'INPS riconosce l'indennità solo dal giorno di rilascio del certificato. L'assenza alla visita di controllo è giustificata solo con documentazione idonea (motivi familiari gravi, impossibilità a spostarsi, ecc.).
Il medico può indicare sul certificato condizioni di esonero dalla reperibilità in casi specifici, come ad esempio causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione a determinate categorie.
La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto all'indennità per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
Malattia Durante le Ferie e Pagamento Diretto INPS
La malattia verificatasi durante il periodo di ferie ne sospende il decorso, secondo una sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia, questo principio non è assoluto: l'evento morboso deve essere tale da risultare incompatibile con la funzione essenziale di riposo propria delle ferie.

Pagamento Diretto delle Indennità da Parte dell'INPS
Di norma, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai propri dipendenti. Tuttavia, il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto in specifiche circostanze, come chiarito dal messaggio INPS n. 2909/2024:
- Datore di lavoro in procedura concorsuale (fallimento o procedure simili): Il lavoratore deve dichiarare di non aver presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità.
- Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale al datore di lavoro. Se questi non adempie entro 30 giorni, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
- Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall'INPS: L'INPS proseguirà con il pagamento delle indennità di malattia o permesso.
- Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta il mancato anticipo da parte del datore di lavoro, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Azienda cessata: Se l'azienda cessa l'attività dopo l'inizio dell'evento indennizzabile, l'INPS provvede al pagamento diretto.
- Aziende senza obbligo di anticipazione: Se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non prevede l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.
In tutte queste ipotesi, il lavoratore deve presentare un'apposita istanza all'INPS, dichiarando sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l'evento in questione (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).
Casi Particolari e Normativa di Riferimento
- Cicli di cura ricorrenti: Per patologie come emodialisi o chemioterapia, è sufficiente un'unica certificazione di malattia che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti, qualificandoli come ricaduta l'uno dell'altro. La certificazione deve essere inviata all'ufficio medico-legale della Struttura territoriale INPS per valutazioni preliminari.
- Malattia durante il periodo di ferie: La malattia sospende il decorso delle ferie, a condizione che l'evento morboso sia incompatibile con la funzione di riposo delle ferie.
- Normativa di riferimento: La disciplina dell'indennità di malattia si basa su diverse fonti normative, tra cui la Costituzione della Repubblica Italiana (articoli 32 e 38), il Codice Civile (articolo 2110), e varie leggi e decreti (Legge 138/1943, Legge 833/1978, Legge 33/1980, Legge 638/1983, Legge 311/2004, Legge 488/1999, Legge n. 296/2006, D.p.c.m., D.Lgs. 165/2001, L. 183/2010).
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti da parte dell'INPS è di 30 giorni, come stabilito dalla legge n. 241/1990.
Per l’erogazione della prestazione economica di malattia, è possibile presentare la domanda mediante il servizio INPS dedicato, al fine di fornire ulteriori elementi utili alla liquidazione della tutela previdenziale (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 57). Per gli eventi di degenza ospedaliera, la trasmissione della domanda è obbligatoria e deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di dimissioni.
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