Il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali: Composizione e Funzioni

L’Ordine degli Assistenti Sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, rappresenta la comunità professionale e ne è la sua espressione. La sua finalità primaria è la tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L’Ordine si articola su base territoriale, comprendendo 20 Ordini regionali e il Consiglio nazionale.

Struttura dell'Ordine degli Assistenti Sociali in Italia

L'Organizzazione Territoriale e il Ruolo dei Consigli Regionali

I Consigli regionali dell’Ordine, ciascuno dotato di un proprio Consiglio, svolgono un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della professione a livello locale. La loro attività principale consiste nella tenuta dell’albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti, nonché effettuandone la periodica revisione. Questo garantisce che l’albo sia sempre aggiornato e rifletta la composizione attuale della professione sul territorio. Gli iscritti all'Albo professionale, per qualsiasi richiesta di natura amministrativa o relativa alla propria posizione professionale, sono invitati a rivolgersi al proprio Consiglio regionale di riferimento, in quanto è a questo livello che vengono gestite le competenze dirette riguardanti i singoli professionisti.

Il Consiglio Nazionale: Promozione e Coordinamento

Il Consiglio nazionale assume un ruolo di vertice all'interno dell'Ordine. La sua funzione principale è la promozione e il coordinamento delle attività dei Consigli regionali. Questo implica un'azione volta a salvaguardare la dignità e il prestigio della professione assistente sociale a livello nazionale. Inoltre, il Consiglio nazionale è chiamato a esprimere pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione nel suo complesso, fungendo da organo consultivo e propositivo nei confronti delle istituzioni e della società.

Le norme che regolano il funzionamento sia dei Consigli regionali che del Consiglio nazionale sono delineate nel D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, che rappresenta il regolamento di attuazione della Legge 84/93. Queste norme sono state successivamente oggetto di modifiche e integrazioni, in particolare attraverso il D.P.R. 8 luglio 2005, n. [Il numero del DPR non è stato fornito nel testo originale, ma si intende che una normativa successiva abbia apportato modifiche]. Tali modifiche sono state necessarie anche in seguito alla divisione in sezioni dell’Albo professionale, operata tramite il D.P.R. 5 giugno 2001, n. [Anche qui, il numero del DPR non è specificato]. La suddivisione dell'albo distingue tra la Sezione A, riservata agli Assistenti sociali specialisti, e la Sezione B, per gli Assistenti sociali.

Diagramma che illustra la struttura gerarchica dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Comunicazioni e Funzioni Disciplinari

È importante sottolineare che gli uffici di segreteria del Consiglio Nazionale non sono aperti al pubblico. Per quanto concerne le comunicazioni e la trasmissione di quesiti al Consiglio Nazionale, queste devono avvenire esclusivamente per posta elettronica, PEC, o a mezzo del servizio postale. Questo canale di comunicazione è riservato a quesiti di carattere e interesse generale che riguardano la professione, differenziandosi dalle richieste individuali gestite a livello regionale.

Un aspetto cruciale dell'attività degli Ordini professionali, inclusi quelli degli Assistenti Sociali, riguarda la funzione disciplinare. Con il DPR n. 137/2012, l'esercizio di tale funzione è stato demandato ai Consigli Territoriali di Disciplina (CTD). Questi organi sono nominati dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, al fine di garantire imparzialità e trasparenza nel procedimento disciplinare, a tutela dell'interesse dei cittadini e della professione stessa.

Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD) esercita una funzione pubblica fondamentale. Il suo operato è volto a tutelare l'interesse della collettività, aderendo pienamente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento del procedimento. Le modalità di funzionamento del procedimento disciplinare locale sono definite in un regolamento specifico, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 dicembre 2025 con delibera n. [Il numero della delibera non è stato fornito].

All'interno di ogni Consiglio Territoriale di Disciplina, la composizione può prevedere un numero variabile di consiglieri. È specificato che un determinato numero di consiglieri non può essere assegnato a un Collegio specifico, suggerendo una suddivisione delle responsabilità o una rotazione degli incarichi.

Il Presidente del CTD ha il compito di assicurare il rispetto dei principi fondamentali che informano il procedimento disciplinare. Egli vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento disciplinare. È essenziale notare che il Presidente non esercita la funzione giudicante diretta sui singoli casi. Questa separazione di ruoli è pensata per garantire la massima terzietà e imparzialità rispetto ai procedimenti gestiti dai Collegi, preservando l'autonomia decisionale di questi ultimi e evitando che il Presidente entri nel merito delle loro valutazioni.

I Collegi, all'interno del CTD, sono organizzati per sezioni di appartenenza all’albo. Questa organizzazione per sezioni assicura che le questioni disciplinari vengano trattate da consiglieri che abbiano una specifica conoscenza dell'ambito professionale a cui appartiene l'iscritto oggetto del procedimento.

L'istituzione di un sistema disciplinare gestito da organi nominati dall'autorità giudiziaria, come i CTD, risponde alla necessità di elevare gli standard professionali e di garantire un elevato livello di etica e competenza tra gli assistenti sociali. Questo meccanismo, sebbene talvolta percepito come complesso, è un pilastro fondamentale per la credibilità della professione e per la fiducia che i cittadini ripongono nei servizi sociali. La trasparenza dei procedimenti e la garanzia di imparzialità sono elementi essenziali per il buon funzionamento del sistema e per la tutela dei diritti di tutti gli attori coinvolti.

La suddivisione dell'albo in due sezioni, A e B, riflette la volontà di riconoscere e valorizzare percorsi formativi e competenze differenziate all'interno della professione. Gli assistenti sociali specialisti (Sezione A) possiedono generalmente un percorso di studi più approfondito e, potenzialmente, competenze più specifiche in determinati ambiti del servizio sociale. Gli assistenti sociali (Sezione B) rappresentano la base della professione, garantendo l'accesso ai servizi essenziali per la cittadinanza. Entrambe le sezioni sono soggette alla vigilanza dell'Ordine e al rispetto del codice deontologico, ma le normative specifiche e le possibili evoluzioni professionali possono differire.

Il Consiglio nazionale, attraverso il suo ruolo di indirizzo e coordinamento, contribuisce a mantenere un'omogeneità di intenti e di standard professionali su tutto il territorio nazionale, pur rispettando le specificità regionali. Questo equilibrio tra centralizzazione e decentramento è fondamentale per un'efficace gestione di una professione che opera a stretto contatto con le esigenze della popolazione e con le politiche sociali del paese.

La normativa che regola l'Ordine, pur essendo stata oggetto di aggiornamenti, mira a fornire un quadro giuridico chiaro e funzionale per l'esercizio della professione. La Legge 84/93 ha rappresentato una pietra miliare, istituendo un ordine professionale autonomo e riconoscendo la specificità del lavoro dell'assistente sociale. I successivi decreti e regolamenti hanno affinato i meccanismi di funzionamento, la struttura degli organi e le procedure, inclusi quelli disciplinari, per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione e per garantire un servizio sempre più qualificato ai cittadini.

La complessità della struttura dell'Ordine, con i suoi diversi livelli di competenza e i suoi organi specifici, riflette la natura multidimensionale della professione dell'assistente sociale. Essa richiede non solo competenze tecniche e professionali, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche sociali, dei bisogni umani e delle normative vigenti. La presenza di un organo di autodisciplina e di vigilanza è, pertanto, essenziale per assicurare che la professione operi sempre nel rispetto dei principi etici e deontologici, a beneficio dell'intera collettività.

tags: #consiglio #nazionale #assistenti #sociali #numero #componenti

Post popolari: