La Tutela INAIL in Caso di Contagio da COVID-19 in Occasione di Lavoro
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha emanato direttive specifiche per garantire la tutela dei lavoratori che contraggono il COVID-19 in occasione di svolgimento della propria attività lavorativa. Queste indicazioni, formalizzate attraverso circolari e comunicazioni operative, mirano a inquadrare il contagio da SARS-CoV-2 come un infortunio sul lavoro, estendendo le prestazioni assicurative a tutti i lavoratori interessati. L'obiettivo primario è fornire un quadro chiaro e completo delle procedure e dei diritti in un contesto emergenziale che ha imposto una rivisitazione delle consuete normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Ambito di Applicazione della Tutela INAIL
La tutela INAIL in caso di contagio da COVID-19 si estende a tutti i lavoratori assicurati che abbiano contratto l'infezione "in occasione di lavoro". Questo principio generale, ribadito dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020 e successive integrazioni, riconosce il contagio da coronavirus come un evento potenzialmente legato all'ambiente lavorativo o allo svolgimento dell'attività.
In particolare, l'Istituto ha posto enfasi sulla tutela degli operatori sanitari, categorie professionali intrinsecamente esposte a un rischio di contagio elevato, che in virtù della natura della loro professione, è stato considerato "specifico". La probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus è significativamente più alta, rendendo necessaria una protezione assicurativa rafforzata.
Il principio di tutela si applica con la medesima rigorosità anche ad altre categorie di lavoratori che operano a stretto contatto con il pubblico. Tra queste rientrano:
- Lavoratori impiegati in mansioni di front-office e alla cassa.
- Addetti alle vendite e banconisti.
- Personale non sanitario impiegato negli ospedali, ma con mansioni tecniche, di supporto o di pulizia.
- Operatori del trasporto infermi.
Queste categorie, pur non svolgendo attività sanitaria diretta, sono costantemente esposte all'interazione con un vasto numero di persone, aumentando il rischio di contrarre il virus nell'ambiente di lavoro.
La tutela assicurativa INAIL è stata inoltre estesa a lavoratori per i quali l'identificazione attendibile delle cause e delle modalità lavorative del contagio può risultare più complessa. Un esempio emblematico di questa estensione è rappresentato dai "riders", incaricati delle consegne a domicilio. Queste figure professionali, spesso caratterizzate da una maggiore precarietà e da un'esposizione diretta a contesti diversi, sono state considerate tra le mansioni più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus. In questi casi, come specificato dalla circolare, per garantire la piena tutela, si deve fare ricorso all'analisi congiunta di elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali. Questo approccio integrato permette di ricostruire il nesso causale tra l'attività lavorativa e il contagio, anche in assenza di prove dirette e inequivocabili.
La circolare n. 13/2020, emanata in attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"), ha chiarito che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) contratta in occasione di lavoro, il medico certificatore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL. L'Istituto, una volta ricevuta la certificazione, prende in carico il caso e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equiparando l'evento a qualsiasi altro infortunio sul lavoro.

Procedura di Denuncia e Certificazione
Il processo di riconoscimento del contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro richiede una corretta e tempestiva procedura di denuncia e certificazione.
Il medico certificatore gioca un ruolo cruciale in questo processo. Esso è tenuto a redigere e trasmettere telematicamente all'INAIL la certificazione medica d'infortunio. Tale certificato deve essere compilato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche. È fondamentale che il certificato riporti i dati anagrafici completi del lavoratore, i dati del datore di lavoro, la data dell'evento o del contagio, e la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus. Inoltre, deve essere indicata la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio.
L'acquisizione di questa certificazione è di fondamentale importanza, poiché solo al ricorrere di questo elemento, unitamente al requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della "malattia-infortunio". Di conseguenza, l'invio del certificato di infortunio da parte del medico è l'atto che consente all'INAIL di operare la tutela prevista.
Parallelamente, permane l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la denuncia o comunicazione di infortunio/malattia. Tale obbligo scatta nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del contagio occorso a un proprio dipendente. La circolare sottolinea l'importanza di una compilazione accurata della denuncia, con particolare attenzione alla valorizzazione dei campi relativi alla data dell'evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio.
Per quanto riguarda i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'INAIL da parte del datore di lavoro, questi decorrono dalla "conoscenza positiva" del contagio del dipendente. Nel caso specifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ad esempio, i termini di 48 ore per la trasmissione telematica della denuncia all'INAIL iniziano a decorrere dalla conoscenza positiva del dipendente interessato dall'infortunio per Covid-19, avvenuta a seguito di accertamento della struttura di afferenza CNR e debitamente comunicato.
Considerata la fase emergenziale e le difficoltà iniziali nella gestione della pandemia, è stata accettata anche la certificazione di malattia redatta su modulistica INPS per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione dell'epidemia, al fine di non creare ostacoli all'erogazione delle tutele.
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Infortunio in Itinere e COVID-19
La tutela da parte dell'INAIL si estende anche ai casi di contagio da COVID-19 che si verificano durante il normale tragitto casa-lavoro. Questi eventi sono equiparati agli "infortuni in itinere", una categoria di infortuni già prevista dalla normativa assicurativa.
La circolare chiarisce che, data la comprovata accrescimento del rischio di contagio nell'utilizzo dei mezzi pubblici durante la pandemia, rientrano nella casistica anche i lavoratori che, per necessità lavorative o per l'assenza di alternative sicure, siano stati costretti a utilizzare un mezzo privato per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare alla propria abitazione. L'obiettivo è garantire la copertura assicurativa anche in quelle circostanze in cui il lavoratore, pur non essendo attivamente impegnato nelle mansioni lavorative, si trova in una situazione di maggiore esposizione al rischio a causa degli spostamenti necessari per l'attività lavorativa.
La valutazione di tali casi richiede un'analisi attenta delle circostanze, che tenga conto della necessità del tragitto, della sua normalità in relazione all'orario di lavoro e della ragionevolezza del mezzo di trasporto utilizzato.
Sospensione dei Termini di Prescrizione e Decadenza
Un aspetto cruciale affrontato dalla circolare n. 13/2020 riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL. Questa misura è stata introdotta per evitare che le difficoltà operative e le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria potessero compromettere il diritto dei lavoratori a richiedere le prestazioni a cui avevano diritto.
La sospensione dei termini si applica qualora la data ultima per richiedere la revisione di una rendita INAIL, ad esempio, ricada nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 2 giugno 2020.
A titolo esemplificativo, se il termine annuale di decadenza per richiedere la revisione di una rendita scade il 15 maggio 2020, tale termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). Questa disposizione è stata fondamentale per garantire che nessun lavoratore subisse pregiudizi a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, permettendo la presentazione delle istanze anche oltre le scadenze originariamente previste.
Prestazioni Economiche in Caso di Decesso
In caso di decesso del lavoratore assicurato a causa di un contagio da COVID-19 contratto in occasione di lavoro, ai familiari spetta una prestazione economica una tantum. Questa prestazione è erogata dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ed è prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'INAIL, configurandosi come un sostegno al nucleo familiare in un momento di estrema difficoltà.

Evoluzione Normativa e Dati
La gestione dei casi di COVID-19 in ambito lavorativo ha visto un'evoluzione normativa nel corso del tempo. La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, pubblicata durante la prima ondata di contagi, ha rappresentato un'integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.
Secondo un report reso noto dall'INAIL, i contagi da COVID-19 sul lavoro hanno superato la soglia delle 100.000 unità nell'ultimo bimestre del 2020. Questi dati evidenziano la pervasività del fenomeno e l'importanza delle misure di tutela messe in atto dall'Istituto.
Le linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie contenute nella circolare INAIL del 23 novembre 1995, n. 74, sono state riprese e adattate al contesto pandemico. Secondo tale circolare, l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro deve avvenire per presunzione semplice, che ammette sempre la prova contraria. Questo principio è fondamentale per garantire un'equa applicazione della normativa, pur nella complessità di accertare il nesso causale in tutti i casi.
Lavoro Agile e Denuncia d'Infortunio
Le indicazioni operative per la denuncia di infortunio in caso di infezione da COVID-19 sono state fornite anche con riferimento ai lavoratori che svolgono la propria attività in modalità agile (smart working). L'articolo 34, commi 1 e 2, e l'articolo 42, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, hanno introdotto disposizioni specifiche per queste modalità lavorative.
In tale contesto, il contagio da coronavirus avvenuto durante l'attività svolta in modalità agile è considerato infortunio sul lavoro. Anche in questi casi, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all'INAIL, e il datore di lavoro è tenuto a effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio. La definizione precisa dell' "occasione di lavoro" in contesti di lavoro agile richiede un'attenta valutazione delle circostanze che hanno portato al contagio, tenendo conto della connessione tra l'attività lavorativa e l'esposizione al virus.
La circolare sottolinea che, nel certificato medico, non è previsto un campo specifico per l'ora del contagio. La valutazione si concentra sulla data dell'evento e sull'astensione lavorativa conseguente. Le disposizioni normative e le circolari emanate dall'INAIL hanno rappresentato uno strumento essenziale per affrontare le sfide poste dalla pandemia, garantendo ai lavoratori colpiti dal COVID-19 in ambito professionale il diritto alle prestazioni assicurative e il sostegno economico necessario.
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