Come Resistere ai Servizi Sociali: Una Guida Approfondita
La responsabilità genitoriale, sancita dall'articolo 30 della Costituzione italiana e concretizzata dall'articolo 316 del Codice Civile, impone ai genitori il dovere di provvedere all'educazione, al mantenimento e all'istruzione dei propri figli. Questa responsabilità, con la riforma della filiazione introdotta dalla legge delega n. 219/2012 e dal successivo decreto legislativo di attuazione n. 154/2013, è stata ulteriormente definita, attribuendo ai genitori il pieno esercizio della potestà genitoriale. Tuttavia, in determinate circostanze, l'intervento dei Servizi Sociali può rendersi necessario, sollevando interrogativi su come i genitori possano resistere o interagire efficacemente con tali enti.

Fondamenti Giuridici dell'Intervento dei Servizi Sociali
Dal punto di vista civilistico, le misure adottate dai Servizi Sociali e dai Tribunali per i Minorenni postulano la sussistenza di una situazione di pregiudizio inerente la sfera familiare del minore, tale da incidere negativamente sulla sua crescita armonica e sul suo sviluppo. La funzione di tali provvedimenti è, pertanto, anzitutto protettiva e preventiva, ma assume anche una componente sanzionatoria per l'esercente la responsabilità genitoriale.
L'articolo 330 del Codice Civile attribuisce al giudice la possibilità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di quel genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio nei confronti del figlio. L'articolo 333 del Codice Civile, invece, prevede l'ipotesi in cui la condotta pregiudizievole del genitore non sia tale da dar luogo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma appaia comunque pregiudizievole nei confronti del figlio. A seconda della gravità del pregiudizio che è stato arrecato o che eventualmente possa derivare al minore dalla condotta del genitore, il giudice valuta se ricorrere all'articolo 330 o 333 del Codice Civile. Laddove, pertanto, non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 330 del Codice Civile, ma comunque vi sia l'esistenza di una condotta inidonea del genitore e tale da provocare un danno alla crescita del figlio, il giudice potrà pronunciarsi in base all'art. 333 del Codice Civile.
La competenza all'adozione di tali provvedimenti, ai sensi della legge n. 219/2012, spetta al Tribunale dei Minorenni, che si pronuncia altresì nelle ipotesi di cui agli articoli 84, 90, 332, 334, 335, 317-bis e 371, ultimo comma, del codice civile. Il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei a tutela dell'interesse del minore nel caso in cui ravvisi una situazione di "urgente necessità" (art 336, comma terzo del Codice Civile).
Il Ruolo dei Servizi Sociali e l'Affidamento
Il ruolo del Servizio Sociale nel rapporto col minore è divenuto sempre più rilevante nel corso degli anni. Spesso, infatti, si assiste all'emissione di provvedimenti (anche di natura provvisoria ed urgente) che dispongono l'affidamento ad esso dei minori. La misura dell'"affido al Servizio Sociale" è nata come intervento di controllo e di "rieducazione" nei confronti di minori di età (inizialmente sino ai 21 anni), con comportamenti considerati inaccettabili ed inadeguati dal punto di vista sociale. La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni, il regio decreto legislativo n°1404 del 1934, li qualificava come minori "traviati e bisognosi di correzione morale", definizione poi mutata con la successiva Legge n. 888 del 1956, modificativa del regio Decreto (c.d. Legge Minorile).
Ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile, i Servizi Sociali possono intervenire anche in assenza di un procedimento giudiziario, qualora ravvisino una situazione di grave pregiudizio per il minore che richieda un intervento immediato. In tali casi, possono disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua collocazione in strutture protette o presso affidatari.
Il Servizio Sociale svolge un'azione di controllo sulla condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine a una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Ha il compito di relazionare periodicamente al Tribunale, proponendo, a seconda dei casi, la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o la loro cessazione per avvenuto riadattamento (artt. 336, comma 4, e 340 del Codice Civile). Si tratta di provvedimenti emessi con decreto motivato ex artt. 330, 333 e 336 del Codice Civile.

L'Affidamento al Servizio Sociale: Funzione e Implicazioni
L'ampia formulazione dell'art. 333 del Codice Civile, che consente la limitazione della responsabilità genitoriale, porta talvolta all'affidamento del minore a un ente pubblico, come il Servizio Sociale comunale. La designazione dell'ente pubblico, per l'esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell'art. 333 del Codice Civile, comporta che è l'ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l'applicazione dell'art. 333 del Codice Civile ha proprio questa funzione: si affida il minore all'ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l'istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L'affidamento all'ente, con delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre.
In assenza di interventi di tipo amministrativo e legislativo specifici, si è posto il problema di definire la discrezionalità del Servizio stesso in tali circostanze. In altri casi, ancora, viene disposta una limitazione della responsabilità genitoriale ex art 333 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione ha confermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il decreto in questione, infatti, risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo e ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato. La Corte ha reputato infondata la censura relativa alla violazione della Legge n. 184 del 1983, art. 4 commi 3 e 4, avendo la Corte confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociali senza determinare le modalità e la durata dell'incarico. Ad avviso degli Ermellini, infatti, il provvedimento adottato risultava "sufficientemente dettagliato e corretto", in quanto la necessaria indicazione della presumibile durata dell'affidamento e delle modalità di esercizio dei poteri degli affidatari, sono condizioni richieste solo per l'affidamento familiare previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge n°184/83, non già per il provvedimento di affidamento familiare di cui all'art. 2 della medesima legge.
La Prassi dell'Affidamento ai Servizi Sociali
Nella prassi, i provvedimenti di affidamento al Servizio Sociale possono assumere diverse forme. Ad esempio, un Tribunale ha potuto disporre: "visti gli artt. 330, 333 e 336 c.c., definitivamente pronunciando, con efficacia immediata ex lege, AFFIDA il minore (XXXX) al Servizio Sociale del Comune di (XXXXXX), in collaborazione con la Ulss nr. (XXXX), con ogni opportuno intervento di sostegno al minore ed alla genitorialità e di continuazione del progetto sociale ed educativo, formativo e di supporto psicologico del minore…".
In altri casi, il Tribunale ha provveduto: "visto l’art.333 c.c. provvedendo in via definitiva, ogni diversa istanza rigettata, a limitazione della potestà genitoriale AFFIDA le minori al Servizio Sociale per la predisposizione di un progetto quadro finalizzato al progressivo riavvicinamento delle minori alla figura paterna, passando da visite protette ad incontri inizialmente assistiti e poi in contesti facilitanti che agevolino la relazione padre-figlie, valorizzando le relazioni endofamiliari idonee ad attivando un supporto psicologico alle minori e psicoeducativo ai genitori per rafforzare la bigenitorialità (avvalendosi di servizi specialistici). Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art.741, 2 comma c.p.c.".
L'affido familiare
Criticità e Diritti dei Genitori
Una delle criticità più sentite dai genitori riguarda la mancata determinazione della durata di tali provvedimenti. Pur avendo essi, per espressa previsione legislativa, natura temporanea, la loro indeterminatezza temporale costituisce una grave limitazione. Si ritiene opportuno che il Tribunale definisca il procedimento con precise indicazioni sulla modalità di intervento del Servizio.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia perché il Tribunale per i Minorenni non aveva svolto un'attenta sorveglianza sul lavoro dei Servizi Sociali, affermando che "un'interruzione prolungata dei contatti tra i genitori e figli o incontri troppo distanti nel tempo possono compromettere ogni seria possibilità di aiutare gli interessati a superare le difficoltà emerse nella vita familiare e di riunirli…Di conseguenza, il Tribunale per i Minorenni ha un dovere di vigilanza costante sui servizi sociali affinché il loro lavoro non annulli la portata delle sue decisioni".
L'affidamento ai Servizi da parte del giudice della separazione o del divorzio è divenuta prassi frequente. Un esempio di provvedimento temporaneo e urgente recita: "adotta in via temporanea ed urgente i seguenti provvedimenti: 1) affida in via provvisoria le minori (XXXX) (YYYYY) ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali assumeranno le decisioni più rilevanti per le minori in caso di insanabile dissenso tra i genitori. 2) manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché prendano in carico le minori e ne accertino il contesto di vita, mediante accesso ai luoghi ed alle abitazioni presso cui le stesse vivono, verificandone le condizioni, nonché accertino le capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di individuare il miglior regime di affido, collocamento e modalità e tempi di visita, con onere di deposito entro il 20.04.2020; 3) fissa per l’esame della relazione del Servizio l’udienza del (XXXXX). Provvedimento immediatamente esecutivo."
Servizi Sociali come Alternativa alla CTU?
L'introduzione di nuovi principi (come l'affidamento condiviso, la necessità di motivare il provvedimento che dispone l'affidamento esclusivo) e di nuove disposizioni (per esempio: l'ascolto del minore) ha certamente contribuito a un sempre più frequente ricorso da parte del Giudice ordinario all'intervento del Servizio anche per lo svolgimento di un'attività di "valutazione", che, in alcuni casi, diviene sostitutiva di una CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) in corso di causa, economicamente più gravosa per le parti.
Una precisazione è doverosa: l'istituto della CTU è previsto dalle norme del codice di procedura civile (artt. 61-64 c.p.c.), che ne disciplina la funzione e l'attività. L'intervento del Servizio Sociale, su incarico del Giudice, si giustifica invece in via interpretativa, con riferimento a norme estranee al codice di procedura civile e non è quindi sottoposto al rigore delle norme processuali. Per quanto concerne il CTU, l'atto peritale costituisce una fotografia statica e certa della situazione, oggetto dell'accertamento. L'intervento è circoscritto al quesito formulato dal Giudice e si esaurisce con il deposito della relazione. Per il Servizio Sociale, invece, la valutazione è parte di un processo, le cui finalità sono il sostegno e la cura della persona. Anche quando viene fatta una relazione valutativa per l'Autorità giudiziaria, il pensiero dell'operatore è orientato al progetto, alla presa in carico, a un cambiamento che va guidato, sostenuto, nutrito e verificato e i cui tempi non sono mai certi. Il tempo del Servizio è fondamentalmente quello della cura, e il rapporto con il minore e la sua relazione con la famiglia deve diventare una relazione di cura.
L'ordinamento processuale e la normativa sostanziale che regolano i poteri dell'autorità giudiziaria non contemplano gli istituti della ricusazione e della sostituzione con riferimento ai Servizi Sociali. Non è neppure possibile ipotizzare un'estensione analogica degli artt. 51, 192 e 196 c.p.c., in quanto i Servizi Sociali non sono un ausiliario del Giudice per l'analisi dei fatti acquisiti in giudizio, ma un'articolazione della Pubblica Amministrazione a cui vengono richieste informazioni, dotata di autonomia organizzativa e contabile. Il provvedimento richiesto dal ricorrente si risolverebbe in un'indebita ingerenza nell'ambito della discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Violenza Assistita e Intervento dei Servizi Sociali
La violenza assistita è una forma di violenza che rischia di passare inosservata essendo spesso vissuta nella solitudine della propria camera. Per i figli che assistono o vivono la violenza, infatti, è molto difficile svelarla. Tenderanno a nascondere ciò che succede tra le mura domestiche per diversi motivi quali: proteggere la madre, proteggere il padre violento o per la presenza di eventuali minacce, paura di provocare ulteriore violenza. Tuttavia, l'impatto che la violenza assistita può avere sui minori è di particolare rilevanza: può influire sulla socializzazione, oltre che avere un impatto fisico provocando stress, debolezza e senso di confusione che si ripercuote sull'apprendimento. Inoltre, può generarsi un senso di colpa legato alla situazione e la paura che genera uno stato persistente di allerta.
Il Servizio Sociale Territoriale è un elemento fondamentale nell'ambito dei maltrattamenti familiari e può diventare un momento fertile per far emergere una violenza taciuta. Durante gli interventi bisogna tener ben presente che la violenza contro le donne e la violenza assistita "non sono due condizioni distinte e per questo occorre agire in modo integrato". La misura principale da adottare è quella di interrompere tempestivamente la violenza a cui il bambino assiste. Infatti, offrire sostegno e protezione alle donne maltrattate fornirà automaticamente protezione ai figli.
Un'importante valutazione dei Servizi Sociali deve essere effettuata per decidere se allontanare o meno un minorenne dal nucleo familiare. In questo contesto l'intervento da preferire è l'allontanamento del genitore maltrattante dal contesto abitativo, ove possibile. In questo modo si riduce la possibilità di provocare un ulteriore trauma al bambino. Quando ciò non è possibile, l'assistente sociale con un lavoro d'équipe prevede l'allontanamento e l'inserimento della madre e dei figli in strutture protette o presso parenti o conoscenti. Occorre quindi affermare con forza il diritto dei bambini/adolescenti di vivere in un ambiente familiare accogliente e che sappia rispondere alle loro esigenze educative e affettive. Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, infatti, nell'articolo 28, sancisce che: "L’assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti."
Prospettive Future e Sfide
In una prospettiva futura, occorre superare il problema dell'eccessivo costo dei servizi che comporta l'esigenza del contenimento della spesa pubblica. Questo limite imposto genera numerosi problemi etici ma, in modo particolare, non permette una tutela reale del minorenne vittima di violenza. Necessario è poi non smettere mai di denunciare l'assenza di servizi capaci di intercettare con interventi tempestivi casi di maltrattamento minorile. Questo è un problema presente in alcuni Paesi che mancano di servizi adeguati. Risulta, inoltre, fondamentale procedere ad un ampliamento legislativo.
L'Affidamento in Prova al Servizio Sociale per Adulti
È importante distinguere l'affidamento dei minori al Servizio Sociale da quello degli adulti, come l'affidamento in prova al servizio sociale. Quest'ultimo intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario. L'affidamento in prova può essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, a determinate condizioni. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta al tribunale di sorveglianza competente. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente. Con l'esito positivo del periodo di prova, la pena viene estinta. La revoca della misura può avvenire in caso di comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate.
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