Assegno Unico per Figli a Carico: Requisiti e Titoli di Soggiorno per Cittadini Stranieri
L'introduzione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), a partire dal 1° marzo 2022, ha rappresentato una svolta significativa nel sostegno economico alle famiglie italiane. Questa nuova misura, disciplinata dal D.Lgs. 230/2021, ha riordinato e integrato diverse prestazioni precedentemente esistenti, come il bonus mamma domani, l'assegno di natalità (bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Sebbene il bonus asilo nido rimanga una misura a sé stante, l'AUU mira a semplificare e potenziare il supporto alle famiglie con figli. Un aspetto cruciale, e talvolta complesso, riguarda l'accesso a tale prestazione da parte dei cittadini stranieri. L'INPS, con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, ha fornito chiarimenti fondamentali sui requisiti soggettivi e sui titoli di soggiorno necessari per consentire ai cittadini extracomunitari di beneficiare dell'assegno. Questa normativa è stata ulteriormente integrata dalle disposizioni europee in materia di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, come illustrato dall'Istituto nella circolare 95/2022.

Chi ha diritto all'Assegno Unico: Cittadini Stranieri e Titoli di Soggiorno
Il decreto legislativo 230/2021, all'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che l'Assegno Unico Universale può essere riconosciuto non solo ai cittadini italiani, ma anche a specifiche categorie di cittadini stranieri. Tra questi, rientrano innanzitutto i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, o i loro familiari, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Un punto di particolare attenzione riguarda i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. Per costoro, l'accesso all'assegno è subordinato al possesso di determinati titoli di soggiorno. Nello specifico, sono considerati beneficiari coloro che dispongono del "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" o di un "permesso unico di lavoro" che autorizzi lo svolgimento di un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
L'INPS, attraverso la circolare del 9 febbraio 2022 e il successivo messaggio del 25 luglio 2022, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, fornendo ulteriori specificazioni. Oltre alle categorie espressamente menzionate nel decreto legislativo, l'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla legge.
Titoli di Soggiorno che Danno Diritto all'Assegno Unico
Per una maggiore chiarezza, è utile elencare i permessi di soggiorno che, secondo le indicazioni dell'INPS e la normativa vigente, consentono di accedere all'Assegno Unico:
- Stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale: Questi soggetti sono equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.
- Titolari di Carta Blu UE: Riconosciuta ai "lavoratori altamente qualificati" secondo l'art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs. 28 giugno 2012, n. 108.
- Lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia: Beneficiano degli accordi euromediterranei che prevedono la parità di trattamento con i cittadini europei.
- Lavoratori autonomi: Titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo Unico sull'immigrazione (T.U.). L'inclusione di questa categoria è motivata dal fatto che la normativa non discrimina tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
- Familiari di cittadini dell'Unione Europea (UE): Sono inclusi i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
- Familiari extra UE di cittadini stranieri: Titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).
- Permesso per Lavoro subordinato: Di durata almeno semestrale, ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, e artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni.
- Permesso per Lavoro stagionale: Di durata almeno semestrale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni.
- Permesso per Assistenza minori: Rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.
- Permesso per Protezione speciale: Introdotto dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato in presenza di pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine.
- Permesso per Casi speciali: Rilasciato ai sensi degli artt. 18 e 18 bis del T.U. a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
- Permesso per Protezione temporanea: Come chiarito dalla circolare INPS n. 41 del 07.04.2023, rientra tra i permessi validi anche quello per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina.

Permessi di Soggiorno che NON Danno Diritto all'Assegno Unico
L'INPS ha specificato alcune categorie di permessi di soggiorno che, secondo l'interpretazione attuale dell'Istituto, non consentono l'accesso all'Assegno Unico. È importante notare che alcune di queste esclusioni sono state oggetto di contestazione legale, come vedremo più avanti.
Secondo l'interpretazione dell'INPS, i titolari dei seguenti permessi non possono essere inclusi nella platea dei beneficiari:
- Permesso per Attesa occupazione: Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, e art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni.
- Permesso per Tirocinio e formazione professionale: Regolamentato dall'art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, e artt. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni.
- Permesso per Studio: Disciplinato dall'art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni.
- Permesso per Studenti / tirocinanti / alunni: Ai sensi dell'art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni.
- Permesso per Residenza elettiva: Previsto dall'art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, e dal Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000.
- Permesso per Visite, affari, turismo.
È fondamentale sottolineare che, ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate a seguito di una domanda respinta per la scadenza del titolo di soggiorno, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può essere ritenuta valida. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Come Ottenere il Permesso di Soggiorno in Italia 2026 Guida Passo Dopo Passo e Consigli Utili
La Controversia sul Permesso per Attesa Occupazione: Una Sentenza Rilevante
Una delle questioni più dibattute riguarda l'inclusione o meno dei titolari di permesso di soggiorno per "attesa occupazione" tra i beneficiari dell'Assegno Unico. L'INPS, con il messaggio del 25 luglio 2022, aveva inizialmente escluso questa categoria. Tuttavia, una sentenza del Tribunale di Trento (sentenza n. 121/2023) ha contestato fermamente questa posizione, definendola una discriminazione diretta e collettiva in contrasto con la normativa vigente.
Il giudice ha argomentato che l'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l'AUU può essere riconosciuto a chi sia "in possesso del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi". Il Tribunale ha osservato che il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di collocamento, soddisfacendo quindi il requisito dell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per oltre sei mesi.
Inoltre, la sentenza ha evidenziato come la posizione dell'INPS contravvenga alla direttiva UE 2011/98, che vieta disparità di trattamento in tema di sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra-UE autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi. Di conseguenza, la sentenza ha ordinato all'INPS di modificare le proprie istruzioni, includendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi per l'assegno unico, e di provvedere alla revisione delle richieste respinte per questa motivazione.
Cittadini del Regno Unito e Assegno Unico
La Brexit ha introdotto specifiche disposizioni anche per i cittadini britannici che risiedono in Italia. Per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, l'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, compreso l'Assegno Unico, è equiparato a quello dei cittadini dell'Unione Europea. Al contrario, per i cittadini del Regno Unito non residenti in Italia entro tale data, che presentano istanza per l'Assegno Unico, si applicano le disposizioni previste per i cittadini extracomunitari.

Procedura di Domanda e Verifica dei Requisiti
La presentazione della domanda per l'Assegno Unico avviene telematicamente, accedendo al servizio dedicato sul sito dell'INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite un Patronato o il Contact Center INPS. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2022, e quelle inoltrate entro il 30 giugno 2022 danno diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo.
Durante l'istruttoria automatizzata della domanda, il possesso dei requisiti di cittadinanza e soggiorno viene verificato in collaborazione con il Ministero dell'Interno e, se necessario, tramite la consultazione dell'archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav). In assenza di riscontri automatici, la posizione viene segnalata alla Struttura territoriale INPS competente, e il cittadino viene invitato a presentare la documentazione necessaria per l'esame della domanda.
Modifiche al Nucleo Familiare e Riesame delle Domande
L'INPS, con messaggio del 13 aprile 2023, ha fornito specificazioni riguardo alle richieste di modifica del nucleo familiare per domande di assegno già accolte. In linea con quanto già indicato nella circolare n. 95 del 2 agosto 2022, e in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67/2022 e delle sentenze della Corte di Giustizia UE C-302/2019 e C-303/2019, le istanze di riesame per domande respinte (o parzialmente accolte) di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno vengono accolte dalle sedi territoriali INPS previa integrazione dell'istruttoria.
Tuttavia, nei casi in cui il richiedente si rivolga all'Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta per inserire nuovi componenti nel nucleo familiare, tale richiesta viene considerata come una "nuova domanda". Per queste nuove istanze valgono i consueti termini di prescrizione previsti dalla legge.
Altri Requisiti Fondamentali
Oltre al possesso di uno dei permessi di soggiorno idonei, i cittadini stranieri devono soddisfare altri requisiti per poter beneficiare dell'Assegno Unico. L'articolo 3, lettera d), del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, richiede che, per tutti i soggetti indipendentemente dalla cittadinanza, sia necessario essere residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure, in alternativa, essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La circolare dell'INPS del 9 febbraio 2022 ha chiarito che il requisito sostitutivo del rapporto di lavoro di almeno sei mesi consente di percepire l'assegno per tutto l'anno di riferimento della domanda, la quale va rinnovata annualmente. Ciò significa che il richiedente privo della residenza biennale che fa valere il rapporto di lavoro di sei mesi percepirà l'assegno fino al termine dell'anno di riferimento, e non fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Figli all'Estero e Assegno Unico
La circolare INPS del 9 febbraio 2022 ha chiarito che la disciplina del nuovo Assegno Unico e Universale trova applicazione, al momento, limitatamente ai richiedenti residenti in Italia, per i figli che fanno parte del nucleo ISEE. La questione dell'eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004, è ancora in fase di definizione per quanto riguarda i figli residenti all'estero. L'inclusione dei titolari dei primi sei permessi indicati appariva doverosa per i vincoli europei. Resta confermato che i figli da considerare sono quelli inclusi nell'ISEE e, pertanto, quelli che fanno parte del nucleo familiare ai sensi del D.Lgs. 159/13. Questo risolve la questione del computo dei familiari residenti all'estero, che a questo punto non potranno più essere inclusi nel calcolo né per gli italiani, né per gli stranieri.
L'importo dell'assegno unico varia in base all'ISEE, da un massimo di 175 euro a figlio per ISEE inferiori a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ISEE pari o superiori a 40.000 euro o in assenza di ISEE. Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'importo è di 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, riducendosi progressivamente.
tags: #assegno #unico #figli #stranieri

