Il Certificato di Infortunio sul Lavoro e Malattia Professionale: Obblighi Normativi e Procedure Telematiche
La gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rappresenta un aspetto cruciale della tutela dei lavoratori e dell'adempimento degli obblighi normativi per i datori di lavoro. La normativa italiana, in costante evoluzione, mira a semplificare e rendere più efficienti le procedure, con un'enfasi crescente sulla digitalizzazione e sulla trasmissione telematica delle informazioni. Il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è lo strumento cardine di questo processo, fungendo da ponte tra l'evento lesivo, l'assistenza sanitaria e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

La Trasmissione Telematica del Certificato: Un Obbligo per i Medici
Una delle innovazioni fondamentali in materia è l'obbligo, per i medici e le strutture sanitarie competenti, di compilare e trasmettere esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore i certificati di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Questa disposizione, introdotta e rafforzata da diverse normative, tra cui il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (art. 21) e il D.P.R. 1124/1965 (art. 53), ha trasformato radicalmente le modalità di gestione di questi eventi. La trasmissione deve avvenire contestualmente alla compilazione del certificato, garantendo così una tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'INAIL.
L'accesso ai servizi online dell'INAIL, necessari per queste operazioni, è ormai vincolato all'utilizzo di sistemi di autenticazione forte quali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), in linea con quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
È importante sottolineare che i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono abilitati alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio solo in casi specifici, ma la modalità telematica rimane quella prioritaria e generalizzata.
Il Ruolo del Datore di Lavoro: Denuncia e Comunicazione
Una volta che il medico ha trasmesso telematicamente il certificato, i dati relativi vengono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia all'INAIL. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adempiere a specifici doveri in caso di infortunio sul lavoro, disciplinati dal D.P.R. 1124/1965 (art. 53) e dal D.Lgs. 81/2018 (Art. 18). Per attivare la copertura assicurativa dell'evento, il datore di lavoro è obbligato a inviare l'apposita denuncia di infortunio all'INAIL. In altre ipotesi, può essere sufficiente una comunicazione di infortunio.
Per infortunio sul lavoro si intende un evento che abbia avuto conseguenze tali sul lavoratore da determinare una inabilità temporanea assoluta comportante astensione dal lavoro.
Denuncia di Infortunio: Quando è Obbligatoria e i Tempi
L'articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 impone al datore di lavoro l'obbligo di denunciare all'INAIL gli infortuni che colpiscano i propri dipendenti, qualora siano prognosticate guarigioni non inferiori a tre giorni (escluso quello dell'infortunio). Questa denuncia è dovuta indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere effettuata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Deve essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria. Il termine di due giorni decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. In caso di giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualsiasi mezzo che ne comprovi l'invio, fermo restando l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità previste.

Sanzioni per Omessa Denuncia
L'omissione della denuncia di infortunio comporta sanzioni amministrative. Dal 1° gennaio 2007, l'importo della sanzione per la violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 varia da 1.290,00 a 7.745,00 euro. Per i lavoratori autonomi del settore artigianato e agricoltura, non è prevista sanzione amministrativa, ma si incorre nella perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.
Copertura Economica INAIL
La copertura economica a carico dell'INAIL è garantita a partire dal quarto giorno di assenza. È da questo giorno che scatta l'obbligo di invio della denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro.
Comunicazione di Infortunio a Fini Statistici
Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 18, impone ai datori di lavoro e ai dirigenti di comunicare telematicamente all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), a fini statistici e informativi. Per gli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni, la comunicazione ha anche fini assicurativi.
L'obbligo di comunicazione degli infortuni con assenza superiore a tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio.
Differenza tra Denuncia e Comunicazione di Infortunio
La denuncia di infortunio si applica agli eventi che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (escluso il giorno dell'infortunio). Ha principalmente fini assicurativi e prevede la copertura economica dell'INAIL.
La comunicazione di infortunio, invece, riguarda eventi con prognosi inferiore o uguale a tre giorni, o in alcuni casi anche superiori ma per lavoratori non assicurati INAIL. Ha finalità prevalentemente statistiche e informative e contiene un numero minore di dati, non includendo quelli retributivi del lavoratore, poiché non è prevista copertura economica INAIL.
Entrambe le procedure, denuncia e comunicazione, vanno trasmesse all'INAIL con le stesse modalità telematiche.
Come fare denuncia di infortunio sul lavoro all’inail?
Denuncia delle Malattie Professionali
Il lavoratore ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa, pena la perdita del diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. Deve inoltre comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico e dei successivi.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha l'obbligo di inviare telematicamente all'INAIL la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato. Anche in questo caso, l'invio telematico della denuncia da parte del datore di lavoro solleva dall'onere di invio contestuale del certificato medico, che l'INAIL richiederà solo se non l'abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico.
Per i lavoratori cessati o ex dipendenti di aziende cessate, è prevista la trasmissione via PEC del modulo 101 Prest.
Aggiornamenti Applicativi INAIL e Gestione Cantieri
L'INAIL aggiorna costantemente i propri applicativi per la comunicazione e la denuncia di infortunio. Dal 16 maggio 2025, è disponibile una nuova versione degli applicativi "Comunicazione di infortunio" e "Denuncia/Comunicazione di infortunio" che include un nuovo campo obbligatorio per acquisire l'informazione relativa all'eventuale accadimento dell'evento lesivo in cantiere.
L'inserimento dell'informazione "Attività svolta in cantiere" è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Per l'inoltro delle comunicazioni e denunce in modalità offline o in cooperazione applicativa, è necessario adeguare i propri sistemi entro il 15 maggio 2025.
Le cronologie delle versioni e la documentazione tecnica aggiornata per l'invio offline sono disponibili sui percorsi indicati sul sito INAIL: Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio e Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio.
Modifiche Normative e Semplificazioni
Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto significative modifiche, tra cui la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti. L'articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 è stato riscritto, con l'obiettivo di semplificare il processo e attribuire maggiore responsabilità ai medici per la trasmissione telematica dei certificati.
In particolare, è stata abolita la trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, in quanto ora è un obbligo del medico certificatore. Le disposizioni attuative della norma hanno chiarito che il medico, qualora rediga la certificazione ai fini assicurativi, è esentato dalla denuncia di cui all'art. 139 del D.P.R. 1124/1965, poiché la trasmissione telematica del certificato di malattia professionale assolve anche all'obbligo di denuncia per le malattie indicate nell'elenco specifico.
Le modalità di trasmissione telematica, sia per i certificati medici che per le denunce/comunicazioni di infortunio, sono diventate la norma, con l'obiettivo di garantire una gestione più rapida, trasparente ed efficiente dei dati relativi agli eventi infortunistici e alle malattie professionali. Questo sistema digitalizzato non solo semplifica gli adempimenti formali, ma migliora anche la raccolta di dati statistici fondamentali per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pagamenti e Finanziamenti
Dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore delle novità previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento relativo all'attività di certificazione telematica. L'INAIL trasferisce annualmente al Fondo Sanitario Nazionale la somma di 25 milioni di euro per l'attività di compilazione e trasmissione telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale da parte dei medici e delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

Queste risorse vengono poi ripartite per destinare quote specifiche ai fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale e al fondo per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata. L'obiettivo è incentivare e riconoscere l'impegno dei professionisti sanitari nell'adempimento di questi obblighi normativi, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Strategie di Prevenzione e Sicurezza Aziendale
Al di là degli adempimenti burocratici, è fondamentale ricordare che per evitare incidenti e infortuni sul lavoro, imprese, datori di lavoro e responsabili della sicurezza devono definire strategie efficaci di valutazione e prevenzione dei rischi. L'adozione di software professionali per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e di programmi specifici per l'elaborazione di accurati piani di sicurezza, specialmente nei cantieri edili, è ormai indispensabile per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.
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