L'Assicurazione INAIL nello Smart Working: Navigare tra Tutela e Nuove Sfide
L'evoluzione del mondo del lavoro ha portato a un profondo ripensamento dei concetti tradizionali di "luogo di lavoro" e "orario di lavoro". Lo smart working, o lavoro agile, rappresenta una delle manifestazioni più significative di questo cambiamento, introducendo un approccio alla prestazione lavorativa incentrato sulla definizione di obiettivi condivisi tra lavoratore e datore di lavoro, piuttosto che sulle rigide modalità per raggiungerli. Questa flessibilità, tuttavia, solleva interrogativi cruciali in merito alla tutela assicurativa, in particolare per quanto concerne gli infortuni sul lavoro.

Il Quadro Normativo di Riferimento
La normativa cardine che disciplina il lavoro agile in Italia è la Legge 22 maggio 2017, n. 81, intitolata "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Questa legge dedica specifici articoli alla tutela dei lavoratori agili. In particolare, l'articolo 18 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e salute del lavoratore agile, fornendo gli strumenti necessari e garantendo un ambiente di lavoro sicuro.

Un aspetto fondamentale è sancito dall'articolo 23 della medesima Legge sul lavoro agile. Questa disposizione estende ai lavoratori "agili" le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche quando questi rischi siano connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Questa estensione è cruciale, poiché riconosce la realtà del lavoro svolto in contesti diversi dall'ufficio tradizionale.
A fornire ulteriori chiarimenti operativi e interpretativi è intervenuta la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017. Questo documento fornisce indicazioni precise sugli aspetti legati all'obbligo assicurativo e alla classificazione tariffaria, alla retribuzione imponibile, alla tutela assicurativa e, non da ultimo, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel contesto del lavoro agile. La circolare, elaborata a seguito di un confronto con i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce gli aspetti chiave per l'applicazione della normativa.
L'Evoluzione del Concetto di "Occasione di Lavoro"
Per comprendere appieno la portata della tutela assicurativa nello smart working, è necessario ripercorrere l'evoluzione storica del concetto di "occasione di lavoro", presupposto fondamentale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, regolata dal Testo Unico (T.U.) 1124/65.
In origine, la tutela era legata al "rischio professionale", ovvero ai pericoli intrinseci di determinate attività lavorative, come stabilito dalla legge 80 del 1898. Successivamente, il concetto si è ampliato per includere il "rischio specifico improprio" e il "rischio generico aggravato", riferendosi anche a situazioni e attività strettamente connesse a quella lavorativa principale. La giurisprudenza ha poi valorizzato il "rischio ambientale", riconoscendo la rilevanza dei contesti in cui si svolgeva l'attività.
L'approdo più recente è la tutela basata sul "nesso funzionale", anche indiretto, con il lavoro. Questo principio, ulteriormente affinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000, ha portato a una interpretazione più estensiva dell'ambito di copertura. Il concetto di "occasione di lavoro", pur rimanendo formalmente nell'articolo 2 del T.U. 1124/65, ha progressivamente perso il suo legame con la nozione originaria di rischio professionale. Non appare più sufficiente a spiegare la tutela infortunistica in relazione a molti atti compiuti nell'ambito lavorativo, specie quando vi sono interessi esterni al rapporto di lavoro ma inevitabilmente connessi ad esso.
La giurisprudenza ha dovuto bilanciare l'interesse dell'istituto assicuratore a non coprire rischi estranei alle attività lavorative, con l'interesse del lavoratore a non vedere esclusi dall'ambito della tutela momenti peculiari della sua vita lavorativa e personale che si intrecciano con essa.

La Dinamica Giurisprudenziale e l'Infortunio in Itinere
La materia della tutela infortunistica è costantemente influenzata dalle dinamiche giurisprudenziali, che si adattano ai perenni mutamenti del mondo del lavoro. Talvolta, si assiste persino a inversioni di tendenza, che rendono complessa una definizione univoca e statica dei confini della tutela.
Un esempio emblematico di questa complessità riguarda l'infortunio in itinere, ovvero l'infortunio occorso nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Tradizionalmente, la tutela per l'infortunio in itinere è stata confermata anche dopo l'introduzione dell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, a condizione che siano rispettati i presupposti generali previsti dalla normativa.
Tuttavia, la giurisprudenza ha dovuto affrontare casi limite e situazioni inedite. Ad esempio, la questione se accompagnare a casa un collega di lavoro costituisca un "rischio professionale" è stata oggetto di dibattito. Di contro, alcune pronunce hanno esteso la tutela anche a deviazioni dal percorso abituale, purché giustificate da specifiche esigenze.
Sui confini dell'occasione di lavoro, una pronuncia emblematica della Cassazione (Cass. n. 18659/2020) ha affrontato il tema dell'infortunio occorso durante un permesso per motivi personali. In quel caso, i giudici hanno affermato che l'infortunio, benché verificatosi durante un permesso, non escludeva il nesso con l'attività lavorativa e, quindi, l'occasione di lavoro. La Corte ha richiamato il principio che il permesso costituisce una sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore, non ontologicamente differente dalle pause o dai riposi, e che il lavoratore che si allontana dall'azienda per fruire del riposo giornaliero è tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno.
L'infortunio in itinere e il percorso "normale"
Il Lavoro Agile e le Sue Specificità nella Tutela Infortunistica
Il lavoro agile introduce ulteriori variabili nell'interpretazione dei concetti tradizionali. La Circolare INAIL n. 48 del 2017, nel fornire prime indicazioni, ha evidenziato la necessità di adattare i principi generali alle peculiarità del lavoro agile.
Un punto cruciale riguarda la determinazione della "normalità del percorso abituale" nel lavoro agile. Poiché sia il luogo che gli orari di lavoro sono spesso decisi dal lavoratore, è il lavoratore stesso, attraverso le proprie scelte personali, a determinare la finalità lavorativa del percorso. Questo aspetto è reso ancora più evidente dall'articolo 23, comma 2, della Legge n. 81/2017, che estende ai lavoratori agili la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, il terzo comma dell'articolo 23 stabilisce che, per i lavoratori agili, l'obbligo di cui all'articolo 18 (relativo alla sicurezza e salute) è adempiuto dal datore di lavoro, purché siano garantite le condizioni di sicurezza e salute necessarie.
La necessità di conciliare le esigenze del lavoro con quelle familiari è un tema sempre più rilevante. La giurisprudenza ha riconosciuto che la cura di tali esigenze, che incidono sulla scelta del luogo della prestazione lavorativa e sull'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, deve considerarsi connessa al rapporto di lavoro agile, integrando così l'occasione di lavoro ex art. 2 del T.U.

La Casa come Luogo di Lavoro: Nuovi Scenari per l'INAIL
Nel contesto del lavoro con modalità agile, la casa di abitazione può effettivamente costituire anche il luogo di lavoro. Questo scenario impone una riconsiderazione delle tutele assicurative. Sarebbe irragionevole, in termini di principio di eguaglianza e ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), non proteggere l'infortunio in itinere del lavoratore in smart working che, ad esempio, si reca dalla propria abitazione (luogo di lavoro) a scuola per ritirare il figlio, allo stesso modo di un collega non in smart working che compie una deviazione dal percorso lavorativo per la stessa ragione.
La Circolare INAIL n. 48 del 2017, pur non potendo coprire ogni singola fattispecie, fornisce un quadro interpretativo che tende a valorizzare la connessione finalistica tra l'attività del lavoratore e le esigenze lavorative, anche quando queste si intrecciano con la vita privata.
Pertanto, la connessione con il lavoro nello smart working non si limita all'istituto del permesso, ma si fonda sulla disciplina stessa del lavoro agile. La flessibilità nella scelta del luogo e degli orari di lavoro, decisa dal lavoratore, determina la finalità lavorativa del percorso, rendendo necessario un adattamento delle interpretazioni tradizionali per garantire una tutela adeguata.
L'assicurazione INAIL, quindi, si confronta con una realtà lavorativa in continua trasformazione, dove i confini tra vita professionale e vita privata si fanno sempre più sfumati, richiedendo un'interpretazione dinamica e attenta dei principi normativi per garantire una protezione efficace a tutti i lavoratori.
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