L'Assegno di Mantenimento e Divorzile: Il Pagamento Diretto tramite INPS e Terzi Debitori

La fine di un matrimonio, sia esso una separazione o un divorzio, comporta spesso la necessità di garantire il sostentamento economico al coniuge che si trova in una situazione di maggiore svantaggio. In questi casi, la legge prevede il versamento di un assegno periodico, un obbligo che, tuttavia, non sempre viene rispettato spontaneamente dal coniuge obbligato. Di fronte a tali inadempienze, l'ordinamento giuridico ha introdotto lo strumento del "pagamento diretto da parte di terzi", una misura volta a garantire che l'avente diritto riceva quanto gli spetta, anche quando il debitore primario non adempie. Questo meccanismo, ulteriormente rafforzato dalla recente Riforma Cartabia, si rivela particolarmente efficace quando il debitore percepisce redditi da terzi, come uno stipendio da un datore di lavoro o una pensione dall'INPS.

Pagamento assegno di mantenimento

Mantenimento e Assegno Divorzile: Una Differenza Fondamentale

È importante, innanzitutto, distinguere tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, sebbene entrambi mirino a garantire un sostegno economico post-matrimoniale. L'assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione, ha lo scopo di preservare per il coniuge beneficiario un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio. La Cassazione ha chiarito che il suo fine è quello di assicurare al coniuge un tenore di vita "pressappoco lo stesso".

Diversamente, l'assegno divorzile, richiesto dopo lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, ha una funzione differente. Esso non è più legato al mantenimento del tenore di vita pregresso, ma mira a garantire all'ex coniuge quanto necessario per vivere e per raggiungere l'autosufficienza economica. La sua quantificazione si basa, quindi, sul contributo fornito alla vita familiare, sulle aspettative professionali sacrificate, sull'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione e sull'impossibilità di procurarseli autonomamente. Si pensi, ad esempio, al caso di un coniuge che abbia rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia e alla cura dei figli.

Il Pagamento Diretto del Terzo: Uno Strumento di Tutela Efficace

Il meccanismo del "pagamento diretto del terzo" si inserisce nel quadro degli strumenti normativi volti a fornire una tutela privilegiata ai crediti di mantenimento. Esso consente al beneficiario dell'assegno di ottenere il versamento della somma direttamente da un soggetto terzo che, a sua volta, è debitore nei confronti del coniuge inadempiente. I casi più comuni riguardano il datore di lavoro, che versa lo stipendio al proprio dipendente, o l'INPS, che eroga la pensione a un pensionato.

La ratio legis di questo istituto, introdotto originariamente per l'assegno di separazione con l'art. 37 della legge 151/1975, e successivamente esteso e modificato nel corso degli anni, è quella di assicurare al coniuge creditore la tempestiva disponibilità delle somme necessarie al proprio mantenimento e a quello della prole, esonerandolo dall'onere di promuovere reiterate procedure esecutive, che comporterebbero inevitabili ritardi nel soddisfacimento della pretesa.

Come Funziona il Pagamento Diretto del Mantenimento?

Per poter attivare la procedura di pagamento diretto del terzo, è necessario che si verifichino determinate condizioni. In primo luogo, il coniuge creditore deve aver formalmente messo in mora l'ex coniuge inadempiente. Tale messa in mora deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o, più recentemente, tramite posta elettronica certificata - PEC) e deve riguardare un periodo di inadempimento di almeno trenta giorni.

Solo a seguito di questa formale diffida, rimasta priva di effetti, il creditore può procedere alla notifica del provvedimento giudiziale (o dell'accordo di negoziazione assistita) che stabilisce l'importo dell'assegno di mantenimento o divorzile. Questa notifica deve essere indirizzata sia al debitore inadempiente che al terzo soggetto tenuto a corrispondere somme di denaro all'obbligato (ad esempio, il datore di lavoro o l'INPS), richiedendo che le somme dovute vengano versate direttamente all'avente diritto.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica. Qualora il terzo non adempia a tale obbligo, il coniuge creditore acquisisce un'azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il recupero delle somme dovute.

Procedura pagamento diretto assegno mantenimento

Pagamento Diretto del Mantenimento dopo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha rappresentato un passo avanti significativo nella semplificazione e nell'efficacia dello strumento del pagamento diretto del terzo. Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di un'unica procedura applicabile sia all'assegno di mantenimento (per sé o per i figli) sia all'assegno divorzile. Questo ha eliminato la necessità di richiedere un provvedimento specifico al giudice per disporre l'assegnazione delle somme al terzo.

Ora, il datore di lavoro o l'INPS, una volta ricevuta la notifica della sentenza o del provvedimento che stabilisce l'assegno, è tenuto a trattenere direttamente dalla retribuzione o dalla pensione la somma indicata nel provvedimento, senza possibilità di opporsi. Questa semplificazione mira a rendere il processo più rapido ed efficace, evitando i tempi morti e le complessità burocratiche che potevano caratterizzare la procedura precedente.

Inoltre, la riforma ha rafforzato le tutele in caso di inadempimento del terzo. Se quest'ultimo non provvede al pagamento nonostante l'intimazione, il creditore potrà agire direttamente contro di lui in via esecutiva, ovvero tramite il pignoramento, come se si trattasse del debitore originario.

Ex Non Paga: Come Ottenere il Mantenimento dall'INPS

Il caso in cui l'ex coniuge non adempia all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento o divorzile e percepisca una pensione dall'INPS è una delle situazioni in cui la procedura di pagamento diretto del terzo trova ampia applicazione. L'ente previdenziale, infatti, agisce come un vero e proprio terzo debitore nei confronti del pensionato.

Per ottenere il versamento dell'assegno dall'INPS, l'avente diritto dovrà seguire i passaggi già descritti:

  1. Costituzione in mora dell'ex coniuge: Invio di una raccomandata A/R o PEC all'ex coniuge, intimandogli il pagamento delle somme dovute per un periodo di almeno trenta giorni.
  2. Notifica del provvedimento all'INPS: Una volta decorso il termine di trenta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, il coniuge creditore dovrà notificare sia all'ex coniuge che all'INPS il provvedimento giudiziale che stabilisce l'importo dell'assegno. Contestualmente, dovrà richiedere all'INPS l'attribuzione diretta della somma indicata.

A partire dal mese successivo alla notifica, l'INPS sarà obbligato a versare l'assegno di mantenimento o divorzile direttamente al beneficiario, detraendolo integralmente dalla pensione dell'obbligato. È fondamentale sottolineare che l'INPS non può limitare tale prelievo, dovendo attenersi scrupolosamente all'importo stabilito nel provvedimento notificato. L'ente previdenziale dovrà unicamente procedere al prelievo e al versamento, dichiarando eventualmente se la pensione è capiente o meno per coprire l'intero importo dell'assegno.

Come si calcola l’Istat sull’assegno di mantenimento

Il Procedimento per l'Ordine Diretto e l'Invito al Terzo

La normativa italiana prevede due procedimenti distinti per ottenere il pagamento diretto: l'ordine diretto ex art. 156, comma 6, del Codice Civile e l'invito diretto ex art. 8 della legge sul divorzio.

Il Procedimento ex Art. 156, Comma 6, C.C.

Questo procedimento si attiva su richiesta dell'avente diritto e prevede che il giudice ordini ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all'obbligato, di versare direttamente agli aventi diritto una parte di tali somme. La competenza è del Tribunale ordinario, che procede con rito camerale ex art. 738 c.p.c. L'onere probatorio ricade sul richiedente, che deve dimostrare l'esistenza del diritto all'assegno e l'inadempimento dell'onerato, fornendo prove del ritardo, di precedenti inadempimenti, di richieste di messa in mora o della notifica di atti di precetto.

In pendenza del giudizio di separazione o divorzio, in particolare prima della sentenza definitiva, è possibile ricorrere a questo strumento per tutelare i crediti derivanti da assegni di mantenimento disposti con provvedimenti presidenziali provvisori. Anche in questi casi, il Tribunale valuta il comportamento processuale e extraprocessuale dell'obbligato.

Il Procedimento ex Art. 8, Legge n. 898/1970

La legge sul divorzio, all'articolo 8, comma 3, prevede un procedimento leggermente diverso. In questo caso, il coniuge creditore, dopo aver costituito in mora il coniuge obbligato tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute.

Questo procedimento è applicabile in via principale dopo la pronuncia della sentenza di divorzio. Il comma 4 dell'art. 8 prevede espressamente che, qualora il terzo debitore non adempia, il coniuge creditore abbia azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.

Adempimento Successivo alla Presentazione del Ricorso

Un aspetto interessante riguarda l'ipotesi in cui il pagamento avvenga dopo l'instaurazione del ricorso per il pagamento diretto. La giurisprudenza, in particolare una pronuncia del Tribunale di Taranto del 1996, ha ritenuto che l'adempimento tardivo, o addirittura successivo alla proposizione del ricorso, non sia di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del presupposto per disporre il pagamento diretto. L'obiettivo è evitare di frustrare l'esigenza di garantire al coniuge avente diritto la tempestiva disponibilità delle somme, esimendolo da procedure esecutive che causano un differimento nel tempo del soddisfacimento della pretesa. Tuttavia, tale pronuncia è rimasta, in larga misura, isolata.

Efficacia e Revoca dell'Ordine di Pagamento Diretto

L'efficacia dell'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo decorre, di norma, dalla notifica del provvedimento. La Cassazione, con sentenza del 1980, ha disposto l'applicabilità analogica dei principi fissati in tema di cessione di credito, identificando l'efficacia dell'ordine con quella della notificazione del provvedimento al terzo.

Per quanto concerne la revoca della misura, l'ordinamento non prevede disposizioni specifiche. Tuttavia, è evidente che il coniuge obbligato debba avere la possibilità di richiedere la revoca dell'ordine qualora vengano meno i presupposti per la sua imposizione, come ad esempio la revoca dell'assegno di mantenimento stesso. La domanda di revoca si propone con atto di citazione. Le somme eventualmente versate dal terzo nelle more del procedimento di revoca non saranno ripetibili.

Concorso nel Pignoramento e Privilegio del Credito

Non è infrequente l'ipotesi di concorso tra l'ordine di pagamento diretto e il pignoramento del medesimo credito. L'art. 8, comma 5, della legge sul divorzio, stabilisce che, in caso di concorso del coniuge con altri creditori, il credito da assegno di mantenimento ha natura privilegiata. La giurisprudenza di rango costituzionale ha riconosciuto che il credito di alimenti, e per estensione il credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, è diretto a soddisfare le necessità primarie della vita dell'alimentando/beneficiario.

La Riforma Cartabia e il Futuro del Pagamento Diretto

La Riforma Cartabia ha indubbiamente rappresentato un momento cruciale per l'istituto del pagamento diretto. L'introduzione dell'art. 473-bis.37 c.p.c. ha ulteriormente semplificato le procedure, rendendo lo strumento più accessibile ed efficace per chi si trova nella difficile situazione di non percepire regolarmente l'assegno di mantenimento o divorzile. La possibilità di agire direttamente contro il terzo inadempiente in via esecutiva rafforza ulteriormente la tutela del creditore.

In sintesi, il pagamento diretto da parte di terzi, e in particolare attraverso l'INPS, si configura come una soluzione giuridica di primaria importanza per garantire il diritto al mantenimento e al sostegno economico post-coniugale, assicurando che le decisioni giudiziarie vengano effettivamente rispettate, anche di fronte a un coniuge inadempiente.

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