Apparecchi a Pressione: Guida Completa alla Messa in Servizio e alle Verifiche Periodiche secondo la Normativa INAIL

La sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi a pressione è un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli incidenti in ambito industriale e lavorativo. La normativa italiana, in particolare attraverso i decreti legislativi e ministeriali, stabilisce procedure precise per la messa in servizio e la verifica periodica di queste attrezzature, con l'INAIL che svolge un ruolo centrale in questo processo. Un recente documento emanato dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) fornisce indicazioni dettagliate per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione, offrendo un quadro normativo e operativo essenziale per datori di lavoro, tecnici e operatori del settore.

Schema di un recipiente a pressione con indicazione dei principali componenti

Il Quadro Normativo: DM 11 Aprile 2011 e Adempimenti del Datore di Lavoro

Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, integrato dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, disciplina in modo esaustivo le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione. L'Allegato II del DM 11 aprile 2011 in particolare, specifica le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Un nuovo documento pubblicato dall'INAIL, intitolato "Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011", si propone come uno strumento di armonizzazione a livello nazionale per garantire un approccio coerente e pratico alla prima verifica periodica. Questo documento, redatto da esperti dell'INAIL, mira a fornire indicazioni chiare e comportamenti uniformi a tutti i soggetti coinvolti nel processo, dai datori di lavoro agli organismi di controllo.

Il datore di lavoro che impiega un'attrezzatura o un insieme a pressione ha una serie di responsabilità cruciali per garantire la sicurezza e la conformità normativa. Tra gli adempimenti principali, ricordati più volte nei documenti INAIL, figurano:

  • Comunicazione di messa in servizio: È obbligatorio comunicare all'INAIL la messa in servizio di ogni attrezzatura o insieme a pressione, utilizzando la procedura telematica CIVA. L'INAIL provvederà all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio ai sensi dell'art. 5 del D.M. 329/04, è necessario richiedere una verifica di messa in servizio prima di procedere all'utilizzo.
  • Richiesta della prima verifica periodica: Il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL la prima delle verifiche periodiche, sempre tramite la procedura telematica CIVA. Questa verifica, da effettuarsi secondo la periodicità stabilita dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, decorre dalla data di messa in servizio dichiarata. La prima verifica periodica include controlli di sicurezza e la compilazione di una scheda tecnica per l'identificazione dell'attrezzatura, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata dell'INAIL.
  • Richiesta delle verifiche periodiche successive: Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste ai soggetti abilitati secondo il comma 13 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, rispettando sempre la periodicità indicata.
  • Comunicazione di cessazione, trasferimento o spostamento: Qualsiasi variazione riguardante l'esercizio, il trasferimento di proprietà o lo spostamento di un'attrezzatura a pressione deve essere comunicata all'INAIL (tramite CIVA) e alle ASL/ARPA competenti. In caso di spostamento, è inoltre necessario dichiarare una nuova messa in servizio.
  • Gestione di attrezzature con membrature specifiche: Per attrezzature o insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'INAIL.
  • Conservazione dei verbali: È fondamentale conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche, riparazioni) per esibirli in caso di ispezione. Tali verbali devono accompagnare l'attrezzatura in caso di trasferimento di proprietà o spostamento.

Recipienti a Pressione: Classificazione e Periodicità delle Verifiche

Il nuovo documento INAIL si concentra in particolare sui "Recipienti" a pressione, appartenenti al gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento) come definito dal punto 1.1.3 dell'Allegato II al DM 11 aprile 2011. Il termine "recipiente" viene utilizzato indistintamente sia per attrezzature immatricolate come tali, sia come parte di un "insieme".

Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare la conformità alle modalità di installazione prescritte dal fabbricante, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza originali, e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

Per determinare la periodicità delle verifiche, i recipienti a pressione devono essere classificati in accordo alle tabelle presenti nel D.Lgs. 26/2016 (che recepisce la Direttiva 2014/68/UE - PED). Questa classificazione dipende da vari parametri, tra cui:

  • Caratteristiche del fluido: Gruppo 1 (fluidi pericolosi) o Gruppo 2 (fluidi non pericolosi, come l'aria).
  • Stato fisico: Gas, vapore, liquido.
  • Parametri operativi: Pressione massima ammissibile (PS) e temperatura.
  • Capacità: Volume del recipiente.

La Direttiva 2014/68/UE PED

La periodicità e la tipologia di verifica sono riassunte in tabelle che fanno riferimento all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Per i recipienti costruiti in assenza di specifiche disposizioni legislative e regolamentari che recepiscano le direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve assegnare una categoria all'attrezzatura secondo le tabelle 1-4 del D.Lgs. 26/2016.

È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 6, lettera d) del DM 11 aprile 2011, restano ferme le disposizioni previste dal DM 329/04 ("Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"). Dal combinato disposto di questi decreti ministeriali emergono diversi punti chiave:

  • Esclusioni ed esenzioni: Rimangono valide le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche previste dagli artt. 2 e 11 del DM 329/04.
  • Anticipo della periodicità: La periodicità delle verifiche può essere anticipata qualora il fabbricante abbia previsto, nel manuale d'uso e manutenzione, scadenze inferiori a quelle indicate dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le verifiche successive devono essere eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica.
  • Proseguimento dell'esercizio: L'esito positivo delle verifiche consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature.
  • Riparazioni e modifiche: Tali interventi devono essere eseguiti secondo le disposizioni dell'art. 14 del DM 329/04.
  • Declassamento o demolizione: Se, anche a seguito di riparazioni o modifiche, l'attrezzatura non garantisce un idoneo funzionamento, essa deve essere declassata, utilizzata a pressione atmosferica o demolita.
  • Mancata esecuzione delle verifiche: La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste comporta la messa fuori esercizio dell'attrezzatura fino all'espletamento della verifica omessa.

Recipienti a Pressione: Le Deroghe e la Struttura del Documento INAIL

Il documento INAIL affronta anche la questione delle eventuali deroghe che possono essere autorizzate. Tali deroghe, relative a periodicità di verifiche differenti o a tipologie di ispezioni alternative, possono essere concesse previa richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico o a un Organismo Notificato, a condizione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Per una migliore comprensione e organizzazione delle informazioni, il documento "Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011" è strutturato come segue:

  1. Introduzione
  2. Campo d’applicazione
  3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
  4. Richiesta di prima verifica periodica
  5. Riferimenti normativi
  6. Scheda tecnica
  7. Verbale di prima verifica periodica

A queste sezioni seguono Appendici contenenti Liste di controllo e documentazione utile.

Diagramma di flusso che illustra il processo di messa in servizio e verifica di un apparecchio a pressione

Adempimenti Specifici per la Dichiarazione di Messa in Servizio

La dichiarazione di messa in servizio all'INAIL è un passaggio obbligatorio per la maggior parte degli apparecchi a pressione, in particolare quelli con una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar. Questa procedura serve a comunicare ufficialmente l'installazione e l'operatività dell'attrezzatura.

Il processo di dichiarazione di messa in servizio solitamente inizia con un sopralluogo tecnico, durante il quale uno specialista valuta le caratteristiche del serbatoio (capacità, pressione massima di esercizio, anno di costruzione, presenza marcatura CE/PED), gli accessori di sicurezza (valvola di sicurezza, manometro, pressostato), le condizioni di installazione e d'uso, e la documentazione esistente (certificato CE, certificato di taratura valvola di sicurezza).

È fondamentale disporre di una serie di documenti tecnici e amministrativi per compilare correttamente la pratica, tra cui:

  • Certificato CE (Dichiarazione di Conformità) del serbatoio: Documento rilasciato dal costruttore che attesta la conformità alla direttiva PED e riporta le specifiche tecniche. In assenza di marcatura CE per apparecchiature molto datate, possono essere richiesti documenti equivalenti come collaudi ISPESL.
  • Certificato di taratura/collaudo della valvola di sicurezza: Attesta che la valvola è correttamente dimensionata, tarata e testata.
  • Relazione tecnica e schema dell'impianto: Documento redatto dall'utilizzatore o dal consulente, che descrive l'impianto, le condizioni di installazione, le misure di sicurezza e controllo adottate.
  • Dichiarazione di installazione a regola d'arte: Attestazione che l'installazione è stata eseguita in conformità al manuale d'uso.
  • Documenti d'identità del dichiarante e marche da bollo: Necessari per l'invio telematico della pratica.

La pratica deve essere inviata telematicamente tramite il portale CIVA del sito INAIL.

Gestione di Apparecchiature Datate o Mai Denunciate

Un caso particolare riguarda gli apparecchi a pressione datati o che sono stati in esercizio senza essere mai stati denunciati. In queste situazioni, diventa cruciale valutare lo stato dell'attrezzatura attraverso verifiche aggiuntive che attestino la sua integrità.

Le prove non distruttive (NDT) più comuni includono:

  • Esame spessimetrico ad ultrasuoni: Misurazione dello spessore delle pareti per rilevare assottigliamenti dovuti a corrosione.
  • Ispezione visiva interna/esterna: Ricerca di segni di corrosione, cricche o altri difetti.
  • Altre prove se necessarie: Test di pressione (idrostatico), esami con liquidi penetranti o magnetoscopia, a seconda dei risultati delle prime verifiche.

In questi casi, il rapporto della verifica di integrità diventa un allegato fondamentale alla dichiarazione di messa in servizio, fornendo un'evidenza oggettiva dell'idoneità dell'apparecchio all'esercizio. L'INAIL generalmente accetta la denuncia tardiva se corredata da tali verifiche.

La corretta gestione degli apparecchi a pressione, dalla messa in servizio alle verifiche periodiche, è un processo continuo che richiede attenzione ai dettagli normativi e un impegno costante nella manutenzione e nel controllo. Il documento INAIL rappresenta un punto di riferimento essenziale per garantire la conformità e la sicurezza in questo ambito.

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