Accertamento Postumi INAIL: Guida Completa e Procedure

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale a causa dell’attività lavorativa svolta, è importante seguire alcune procedure per ottenere la giusta tutela previdenziale. L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) è l’ente che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori del settore privato o pubblico privatizzato. In questo articolo risponderemo alle principali domande su quali sono gli obblighi del lavoratore e dei datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, e come affrontare l'accertamento dei postumi.

Cosa si Intende per Infortunio sul Lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro qualsiasi infortunio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, e che causa nell’infortunato un’inabilità temporanea o permanente al lavoro o, in alcuni casi più gravi, la morte. Un infortunio è configurabile come infortunio sul lavoro quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre elementi:

  • L’occasione di lavoro: da intendersi come il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
  • La causa violenta: definita dall’Inail, come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”. Difatti, qualora l’evento si protragga nel tempo, potrebbe invece derivarne una malattia professionale.
  • La lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore.

Nel caso di ferita con materiale sporco di sangue sospetto di contaminazione da virus dell’epatite B, dell’epatite C o del virus dell’AIDS (per esempio, una puntura con ago usato) è raccomandabile una denuncia cautelativa.

Malattia Professionale: Riconoscimento e Tutela

Se un lavoratore contrae una patologia a causa dell’esposizione prolungata a fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro, nell’esercizio della propria attività, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale e alle prestazioni erogate dall’INAIL.

Alcune malattie professionali sono tabellate nelle due liste stilate dall’INAIL (una per l’industria e una per l’agricoltura). In genere, sono provocate dalle lavorazioni o dagli agenti chimici-fisici indicati nelle stesse tabelle. Esse devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse e definito il periodo massimo di indennizzabilità. Nel caso di patologie correlate all’esposizione ad amianto non esiste un periodo massimo di indennizzabilità.

Le monografie IARC sull’asbesto mostrano la chiara correlazione tra esposizione all’amianto, negli ambienti di lavoro e nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si maneggia amianto, e patologie asbesto correlate. La questione è stata approfondita anche nel “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia ed 2024“, a firma dell’Avv. Ezio Bonanni, e dalla pubblicazione del Ministero della Salute “Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate”. Tra le patologie amianto correlate l’asbestosi è stata la prima ad essere stata inserita nelle tabelle delle malattie professionali, già con la L. 455 del 1943. Soltanto con il D.P.R. 336 del 1994, sono state inserite nella Lista I dell’INAIL anche il mesotelioma e il carcinoma polmonare (con D.M. 27 Aprile 2004, G.U. n.134 del 10 Giugno 2004). Queste patologie sono considerate dall’INAIL causate con elevata probabilità dell’esposizione all’amianto, di natura professionale. Queste patologie sono assistite dalla presunzione legale di origine. Non è necessario dimostrare una soglia di esposizione, come ribadito anche dalla sentenza Cass., Sez. Lav., n. 23653/16. L’esistenza della malattia stessa attiva il diritto all’indennizzo INAIL, perché si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.

Nella lista III, invece, compare solo il tumore all’esofago. La sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto in Italia il cosiddetto “sistema misto”. Secondo questo sistema, accanto alla presunzione legale d’origine del sistema tabellare vi è la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia contratta, pur non essendo presente nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Schematic representation of the INAIL process for occupational diseases

Iter da Seguire in Caso di Infortunio sul Lavoro o Malattia Professionale

A seguito di un infortunio sul lavoro o della diagnosi di una malattia professionale, il lavoratore deve seguire un iter preciso per ottenere il riconoscimento e le relative prestazioni.

1. Denuncia dell’infortunio/malattia:

  • Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio avvenuto o della possibile origine professionale della patologia, tramite presentazione del primo certificato medico.
  • Per le malattie professionali, la denuncia deve essere fatta entro 15 giorni dalla manifestazione della patologia.
  • È fondamentale verificare che il datore di lavoro abbia presentato la denuncia all’INAIL.

2. Certificazione Medica:

  • Il lavoratore deve rivolgersi ad un medico, optando per:
    • Il medico dell’azienda, qualora presente nel luogo di lavoro.
    • Un medico del Pronto soccorso, soprattutto nei casi più gravi in cui si necessiti di cure immediate o specialistiche.
    • Il proprio medico curante.
  • È necessario acquisire il primo certificato medico - con il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati - e gli eventuali ulteriori certificati medici.

3. Denuncia del Datore di Lavoro:

  • Il datore di lavoro, a sua volta, dovrà trasmettere all’INAIL la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, o entro 5 giorni per la malattia professionale.
  • Il certificato medico viene comunque trasmesso per via telematica all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato.

4. Istruttoria INAIL e Liquidazione del Danno:

  • L’INAIL, a seguito della ricezione della documentazione, procede all’istruttoria e alle successive attività finalizzate alla liquidazione del danno.
  • Il lavoratore, scaduti i giorni di prognosi riconosciuti dal medico curante, deve presentarsi presso gli ambulatori dell’INAIL per il riconoscimento dell’evento lesivo, o può provvedere, tramite il medico di base, a trasmettere all’INAIL il certificato medico continuativo e/o definitivo.

Tipologie di Danni Risarcibili e Prestazioni INAIL

A seguito di un infortunio sul lavoro che determini un’assenza del lavoratore di almeno tre giorni, l’infortunato potrà confidare nell’intervento dell’INAIL, sul quale grava l’onere di pagare l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, sostitutiva della retribuzione.

Prestazioni Economiche INAIL:

  • Inabilità Temporanea Assoluta:

    • Dal 4° al 90° giorno: il 60% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 91° giorno fino alla guarigione: il 75% della retribuzione giornaliera.
    • Questa prestazione è dovuta in tutti i casi, anche quando il grado invalidante è inferiore al 6%, con decorrenza dal giorno successivo alla manifestazione della malattia. L’indennità giornaliera sostituisce la retribuzione per il 60% fino al 90° giorno.
  • Danno Biologico Permanente:

    • L’INAIL, in caso di postumi valutati oltre il 5%, risarcisce il cosiddetto “danno biologico permanente”, definito dall’art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 38/2000 come la «lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona».
    • L’indennizzo INAIL, in caso di danni biologici permanenti, viene erogato al lavoratore che riporti una menomazione permanente superiore al 6%.
    • Nel caso di invalidità permanenti comprese tra il 6% e il 15%, al lavoratore viene riconosciuto un “indennizzo in capitale” erogato in un’unica soluzione.
    • Nel caso di invalidità compresa tra il 16% e il 100%, al lavoratore è riconosciuto un indennizzo in forma di rendita mensile.
  • Rendita Mensile Vitalizia:

    • La somma versata è composta da due quote: una finalizzata a risarcire il danno biologico, l’altra la ridotta capacità produttiva del lavoratore. La quantificazione delle quote avviene sulla base delle Tabelle indennizzo danno biologico in capitale, quanto alla prima quota, ed alla Tabella dei coefficienti, quanto alla seconda. Tale prestazione economica non è soggetta a tassazione IRPEF.
  • Assegno Mensile per l’Assistenza Personale Continuativa:

    • Spetta, per determinate menomazioni, se il grado di invalidità è del 100%.
  • Integrazione di Fine Anno:

    • Intorno ai 200,00 €. Spetta in diversa misura, agli invalidi sopra l’80% e a quelli con 100% più assegno di assistenza personale continuativa.
  • Cure Idrofangotermali e Soggiorni Climatici:

    • A giudizio del medico dell’INAIL, non oltre la scadenza decennale di revisione della rendita.
  • Rendita ai Superstiti:

    • In caso di decesso del lavoratore per causa diretta o concausa della malattia contratta, al coniuge, ai figli o agli altri familiari spetta una rendita ai superstiti (vitalizia e cumulabile). I familiari del lavoratore devono fare domanda di rendita ai superstiti entro 90 giorni dalla comunicazione dell’INAIL, pena decadenza del diritto alla prestazione. La quota per il coniuge è pari al 50%, fino alla morte o ad un nuovo matrimonio. In caso di decesso di entrambi i genitori, la quota parte spettante è pari al 40% per ciascun figlio orfano e del 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità. La somma globale degli assegni è nel limite della rendita diretta.
  • Assegno Funerario:

    • Una prestazione erogata una tantum, per le spese sostenute per il funerale della vittima che ha contratto la malattia professionale. Questo diritto spetta al coniuge, unito anche civilmente, e in mancanza di quest’ultimo, ai figli, oppure agli ascendenti. Il superstite deve presentare la domanda alla sede INAIL competente.

Steps to take after a work injury with Eric Palacios & Associates

Revisioni dell'Invalidità e Ricorso Amministrativo

Tenuto conto della possibilità che tali postumi subiscano delle variazioni nel corso del tempo, la normativa ha previsto il sistema delle cosiddette “revisioni”. La logica fondante è quella di adeguare le prestazioni economiche alle reali condizioni del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

  • Revisioni per Malattie Professionali: Entro 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data della segnalazione, in tutti i casi di danni con una percentuale al di sotto del 16% (liquidazione in capitale o di danno in franchigia inferiore al 6%).
  • Revisioni per Infortuni: Sono possibili sei revisioni nel decennio. Una volta l’anno per i primi quattro anni, purché tra una revisione e l’altra intercorra almeno un anno.
  • Aggravamento: In caso di aggravamento, la revisione dell’invalidità può essere fatta entro 10 anni dall’infortunio (o 15, se si tratta di malattia professionale) a domanda dell’infortunato. Fanno eccezione i tumori, la silicosi, l’asbestosi, le malattie infettive e parassitarie. Il termine per presentare la domanda di aggravamento è di 6 mesi dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, nel caso di pendenza del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro si è già risolto, il termine è di 1 anno dalla manifestazione della malattia, se non vi è stata assenza dal rapporto di lavoro.

Ricorso Amministrativo:

  • I termini per un eventuale ricorso amministrativo sono di 3 anni dalla notifica della decisione INAIL.
  • Per le casalinghe, il termine del ricorso amministrativo è di 90 giorni.
  • L’assicurato, nel ricorso, può chiedere di essere sottoposto ad una visita medica collegiale tra il medico dell’INAIL e il proprio medico di fiducia, quest’ultimo a spese dell’assicurato.
  • Se il lavoratore non è d’accordo con la valutazione dei danni effettuata dall’INAIL, può richiedere un’altra visita medica. In seguito, sarà l’INAIL a dover fissare la visita collegiale.

Se l’INAIL non dovesse riconoscere l’origine professionale della malattia, è indispensabile ricorrere all’intervento del Giudice. L’azione deve essere proposta entro i 3 anni dalla definizione del procedimento amministrativo. Il ricorso deve essere depositato al Giudice del lavoro competente per la sede che ha emesso il provvedimento, in relazione alla residenza del lavoratore.

Danno Differenziale e Risarcimento Civilistico

Nel caso in cui l’infortunio dipenda dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o dalla condotta colposa o negligente di un terzo (si pensi ad un automobilista che provoca un incidente che coinvolge il lavoratore durante l’orario di lavoro o, nel caso del cosiddetto “infortunio in itinere” nel tragitto verso il luogo di lavoro), il lavoratore avrà diritto all’integrale risarcimento del danno civilistico e, dunque, al risarcimento dei seguenti danni non coperti dall’INAIL (cosiddetto “danno differenziale”):

  • Danno biologico temporaneo.
  • Danno biologico permanente con postumi inferiori al 6%.
  • Danno morale.
  • Danno dinamico-relazionale.
  • Danno da perdita o menomazione del rapporto parentale.
  • Danno patrimoniale, sia per spese sostenute che per mancato guadagno.

La diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato (Cassazione Civile, 07.02.2023, n. 3694).

Esclusioni e Rischio Elettivo

L’INAIL esclude dalla definizione di infortunio sul lavoro:

  • Gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro.
  • Quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
  • Gli infortuni nel caso del cosiddetto “rischio elettivo”, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore.

Per rischio elettivo si intende un comportamento del lavoratore abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29777; Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364).

Calcolo del Danno e Tempistiche

Le prestazioni erogate da parte dell’INAIL sono calcolate sulla base della tabella INAIL per il danno biologico come modificata dal D.M. 45/2019, che sostituisce la precedente risalente al 2000 (D.M. 12 luglio 2000).

Qualora il lavoratore infortunato abbia diritto anche all’ulteriore risarcimento del danno civilistico, si renderà necessario quantificare il cosiddetto danno differenziale, che si ottiene dalla differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto dovuto dal datore di lavoro, da calcolarsi con le tabelle previste per le singole voci di danno.

Le tempistiche per ricevere il risarcimento dipendono in primo luogo dalla prognosi e, successivamente, anche dalle tempistiche dell’INAIL e delle eventuali ulteriori azioni intraprese per ottenere il risarcimento del danno civilistico. Diversamente, il danno biologico temporaneo viene riconosciuto tempestivamente.

Assistenza e Consulenza

In caso di difficoltà o per ricevere assistenza qualificata e una tutela a 360°, è possibile rivolgersi ai Patronati, come il Patronato ACLI o il Patronato Ital, che svolgono un ruolo fondamentale per la difesa della salute dei lavoratori, orientando, assistendo e tutelando chi deve accedere alle prestazioni e agli indennizzi INAIL, anche attraverso il supporto di esperti medici e legali. L’ONA - Osservatorio Nazionale Amianto tutela da decenni le vittime di malattia professionale, offrendo assistenza legale gratuita per l’ottenimento di tutte le prestazioni INAIL e per il risarcimento completo dei danni subiti. È altresì consigliabile rivolgersi ad un legale per valutare quali diritti poter esercitare e i soggetti tenuti al risarcimento.

Infographic on the steps to follow after a workplace accident

Infortuni Consecutivi e Revisione

In caso di diversi infortuni consecutivi, cioè se dopo il primo infortunio, subentra un secondo o un terzo infortunio, e via dicendo, si fa una valutazione complessiva dei postumi e il ricalcolo di un nuovo capitale o rendita, sottraendo quanto già erogato per i precedenti infortuni.

La Franchigia e il Diritto di Rivalsa

L’abbassamento della franchigia al 5% può non portare alcun beneficio economico all’infortunato nei casi in cui l’INAIL esercita il diritto di “rivalsa”. In passato, siccome il risarcimento verteva sul danno biologico, mentre l’indennizzo INAIL sulla capacità lavorativa operaia, l’INAIL poteva fare una rivalsa solo se, oltre al danno biologico, al danneggiato veniva riconosciuta anche una ridotta capacità lavorativa. Con la nuova norma viene indennizzato il danno biologico.

Prescrizione e Decadenza

La prescrizione triennale non si applica a tutte le azioni per il conseguimento delle prestazioni, in quanto ad alcune fattispecie si applicano termini quinquennali (ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento) o decennali (rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico INAIL per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio).

Il termine prescrizionale triennale è sospeso per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall’art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all’art. 104 del D.P.R. 1124/65, l’INAIL è tenuto a comunicare al lavoratore la definizione del procedimento amministrativo. Pertanto, il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Istituto, ossia si protrae per tutta la durata del procedimento, e fino ad una sua definizione in senso positivo o negativo.

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione dall’INAIL, è invece previsto dall’articolo 7 della L. n. 18/2020.

Sono, inoltre, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124/1965 che scadano nel periodo su indicato.

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