Inarcassa e Contributi Figurativi per Servizio Militare: Una Guida Completa

L'accredito figurativo per servizio militare rappresenta un'importante opportunità per i professionisti iscritti a Inarcassa di integrare la propria posizione contributiva, con ripercussioni significative sul diritto e sulla misura della futura pensione. Questa possibilità, tuttavia, è soggetta a specifiche condizioni e regolamentazioni che è fondamentale conoscere per poterla sfruttare appieno.

Definizione e Ambito di Applicazione dei Contributi Figurativi per Servizio Militare

I contributi figurativi per servizio militare sono un riconoscimento previdenziale volto a evitare che i soggetti subiscano un pregiudizio in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa a causa dell'adempimento di un obbligo nascente dalla legge alla quale l'interessato non può sottrarsi. L'accredito interessa sia i lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (agricoltori autonomi e artigiani/commercianti), nonché nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Illustrazione di un soldato italiano in uniforme

Servizio di Leva Obbligatorio

Per quanto riguarda il servizio obbligatorio, sono accreditabili i periodi di servizio militare prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati svolti sino al 31 dicembre 2005. Sono accreditati i periodi compresi tra la data iniziale di chiamata alle armi e quella finale con la collocazione in congedo illimitato. Lo svolgimento del servizio militare obbligatorio impediva al lavoratore, durante tutto il periodo della ferma di leva, di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, pertanto, allo stesso non poteva essere accreditata alcuna contribuzione previdenziale.

Servizio Volontario e le Sue Implicazioni

Dal 1° gennaio 2006, la sospensione della leva obbligatoria ha fatto venir meno il riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare (volontario) prestato a partire dalla predetta data. Lo scopo dell'articolo 49 della legge 153/1969, infatti, è quello di evitare che i soggetti subiscano un pregiudizio in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa a causa dell'adempimento di un obbligo nascente dalla legge alla quale l'interessato non può sottrarsi. In quest'ottica, lo svolgimento del servizio militare su domanda dell'interessato (la cosiddetta ferma volontaria) non può rilevare, quindi, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa. Giova ricordare, tuttavia, che in passato, durante la vigenza del servizio obbligatorio, in favore degli ex militari in ferma volontaria dell'esercito, dell'aeronautica, dei carabinieri e della marina, l'ordinamento riconosceva la contribuzione figurativa per tali periodi ove la normativa ad essi applicata non prevedesse espressamente la costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della legge 322/1958, in vigore sino al 31 luglio 2010.

Requisiti per l'Accredito Figurativo

Per ottenere l'accredito, l'interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda; il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione e non deve essere già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Inoltre, per ottenere l'accredito, l'assicurato deve essere in possesso di almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare; oppure riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale. L'accredito figurativo per servizio militare è possibile solo se, per il periodo, non sia attivabile la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Diagramma che illustra i requisiti per l'accredito figurativo

Il Ruolo di Inarcassa e le Specificità per gli Iscritti

Le regole specifiche sussistono per il riconoscimento del servizio militare per gli iscritti a forme di previdenza esclusive o sostitutive dell'AGO. Per il pubblico impiego, in particolare, la valutazione dei servizi è regolata dall'articolo 145 del Dpr 1092/1973 (per gli iscritti alla Cassa Stato) e dall'articolo 1 della legge 274/1991 (per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro) che ne prevede il riconoscimento, sempre a domanda, al momento dell'assunzione del rapporto di lavoro. Naturalmente, in questi casi, essendo stati tali periodi già computati ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'AGO, non possono essere utilizzati nella predetta assicurazione.

Gestione Autonoma e FPLD: La Scelta dell'Accredito

Di norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi sono effettuati nel FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma, è comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma (Mess Inps 4956/2014).

Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni (in particolare il FPLD e una delle gestioni autonome ove l'interessato abbia diverse posizioni assicurative), l’INPS consente di scegliere dove accreditare il periodo di servizio militare. L'assicurato sarà chiamato a confermare o modificare la scelta effettuata anche all’atto del pensionamento. Per l’applicazione dei suddetti principi, è stata adeguata la domanda telematica di pensione con un apposito campo per la scelta del fondo di accredito da parte dell’assicurato. Le predette disposizioni valgono anche per l’accredito figurativo per servizio militare in favore dei lavoratori autonomi.

Contributi figurativi per maternità fuori dal lavoro: requisiti, tempi e domanda INPS

Procedura di Richiesta e Termini

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione, previa produzione della documentazione necessaria a comprovare lo svolgimento del periodo del servizio militare, come il foglio matricolare (per i soldati e sottufficiali) o lo stato di servizio, per gli ufficiali. È sufficiente anche un'autocertificazione del periodo di svolgimento del servizio militare, ma in tal caso l’INPS deve acquisire la convalida del periodo militare dalla competente autorità militare.

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Servizi Equiparati e Servizio Civile

Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo. I periodi di servizio civile sono stati caratterizzati nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale. Sino al 2005, tali periodi erano equiparati al servizio militare in quanto si trattava di periodi di servizio non armato o di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, per i quali veniva apposta specifica annotazione sul foglio matricolare.

Dal 2006, venendo meno la connotazione di adempimento obbligatorio, i volontari del servizio civile sono stati soggetti all'obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS con oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile (art. 9 D.Lgs. 77/2002; Circolare Inps 55/2008); dal 2009, a seguito della Riforma del servizio civile, l'articolo 4 della legge 2/2009 ne prevede la valorizzazione ai fini previdenziali solo tramite riscatto oneroso dell'interessato.

Riscatto di Laurea e Servizio Militare: Considerazioni Aggiuntive

L'accredito figurativo per servizio militare è un processo distinto dal riscatto di laurea o di altri periodi. Il riscatto del corso legale di laurea, ad esempio, ha un periodo massimo di 5 anni e può riguardare un solo diploma di laurea. A seguito della riforma universitaria introdotta con legge n. 341/1990, sono riscattabili sia i diplomi universitari (DU) sia i diplomi di laurea (DL), compresi gli anni "fuori corso" entro il limite massimo.

Il riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati può essere totale o parziale ed anche non continuativo. In caso di più periodi concomitanti (es. sovrapposizione tra laurea e servizio militare), è riscattabile uno solo di essi. La ricongiunzione ed il riscatto sono facoltà che trovano fondamento in disposizioni differenti e non possono essere oggetto di uno stesso provvedimento. I due provvedimenti vengono quindi elaborati separatamente rispettando l’ordine cronologico di arrivo.

Infografica che compara i requisiti per il riscatto di laurea e il servizio militare

Novità e Aspetti Fiscali

Novità dal 2026

Dal 2026, il professionista che presenti la domanda di riscatto nei primi due anni solari di iscrizione a Inarcassa dovrà un onere sempre pari, per ciascuna annualità riscattata, al contributo minimo soggettivo ordinario dovuto nell’anno della domanda. Il professionista può scegliere, in sede di accettazione della proposta di riscatto, l’applicazione degli interessi di capitalizzazione per il periodo dalla data di scadenza originaria del contributo minimo soggettivo in deroga e la data di pagamento dell’onere del riscatto. Per i pagamenti in forma rateale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un tasso d’interesse pari all’1,6% per le domande di riscatto presentate nel 2026. Dal 2026, gli iscritti che al momento della domanda di riscatto non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e godano dell’agevolazione contributiva per i giovani iscritti (RGP artt. 4.4 e 5.4) non devono gli interessi di rateazione dell’onere.

Regime Fiscale

L’articolo 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 prevede che dal reddito complessivo si deducano i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge. Per i regimi fiscali di vantaggio o forfettari, i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali.

Considerazioni Finali sull'Utilità dei Contributi Figurativi

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione (anche da riscatto o volontaria) e risultano utili sia al diritto che alla misura di tutte le pensioni, nonché per le prestazioni antitubercolari e per la disoccupazione. La loro corretta gestione e richiesta è quindi fondamentale per ottimizzare la propria posizione previdenziale futura.

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