Legge 104: Addio al Referente Unico per i Permessi di Assistenza ai Disabili Gravi

L'introduzione del Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha segnato una svolta epocale nell'ambito dei permessi e dei congedi dedicati all'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questo provvedimento, attuativo della direttiva europea (UE) n. 2019/1158 sull'equilibrio tra vita professionale e familiare, ha sostanzialmente modificato il concetto di "referente unico dell'assistenza", aprendo la possibilità a più familiari di beneficiare dei permessi retribuiti per prendersi cura dello stesso congiunto con disabilità grave.

Famiglia che si prende cura di un anziano

Riformulazione dell'Articolo 33 della Legge 104: La Fine del Referente Unico

Il fulcro della novità risiede nella riformulazione del comma 3 dell'articolo 33 della Legge 104. Fino al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, il principio del "referente unico dell'assistenza" impediva a più lavoratori dipendenti di fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere la stessa persona con handicap in situazione di gravità. Questa regola, sebbene mirasse a una gestione ordinata dei benefici, creava spesso difficoltà pratiche per le famiglie, specialmente in presenza di più familiari in grado di fornire supporto.

Con il nuovo assetto normativo, questo principio è stato superato. Ora, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, il diritto a fruire di tali permessi può essere riconosciuto a più soggetti che assistono la medesima persona con disabilità grave. Questi aventi diritto possono alternarsi nella fruizione dei permessi, garantendo una maggiore flessibilità e una distribuzione del carico assistenziale.

Ciò significa che uno stesso individuo affetto da disabilità grave può ora avere più persone che fungono da caregiver, ciascuna delle quali può beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104, purché non si sovrappongano negli stessi giorni. Questa modifica è stata dettagliatamente chiarita dall'INPS in diverse comunicazioni, tra cui il Messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 e la più recente Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, oltre al messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023.

Chi ha Diritto ai Permessi e ai Congedi?

L'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 prevede che i permessi mensili retribuiti spettino al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità. I beneficiari originari includevano il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado. La norma prevedeva anche un'estensione entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave avessero compiuto i sessantacinque anni di età, fossero affetti da patologie invalidanti, o fossero deceduti o mancanti.

La recente riforma ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, introducendo la possibilità per più soggetti di assistere la stessa persona disabile grave. Questo si applica sia ai permessi lavorativi che al congedo straordinario retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001.

Per quanto riguarda il congedo straordinario, la normativa è stata estesa per includere il "convivente di fatto". La definizione di "convivente di fatto" fa riferimento a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, come individuato dal comma 36, Art. 1 della Legge 76/2016. Analogamente, anche la "parte dell’unione civile convivente" può richiedere il congedo straordinario.

La sequenza prioritaria per la fruizione del congedo straordinario, secondo l'articolo 42, comma 5-bis, del D.Lgs. 151/2001, è la seguente:

  1. Il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto.
  2. Il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile grave, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto.
  3. Uno dei figli conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui sussistano le condizioni previste al punto 2.
  4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui sussistano le condizioni previste al punto 2.
  5. Un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave, nel caso in cui sussistano le condizioni previste al punto 2.

Compatibilità tra Permessi e Congedi

Una delle questioni più dibattute, e ora chiarite dall'INPS, riguarda la compatibilità tra la fruizione dei permessi ex Legge 104 e il congedo straordinario. In precedenza, la fruizione dei congedi ai sensi della Legge 104 non era compatibile con la richiesta di prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. 151/2001) o con le ore di riposo alternative a tale prolungamento. L'INPS aveva stabilito che, qualora fosse stata presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale o di ore di riposo a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della Legge 104 venivano revocate.

Tuttavia, con le recenti indicazioni, l'INPS ha chiarito che, pur rimanendo il divieto di sovrapposizione degli stessi giorni, è ora possibile autorizzare sia la fruizione del congedo straordinario che la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge 104 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave.

Ciò significa che una domanda di congedo straordinario può essere accolta anche per periodi per i quali siano già state rilasciate autorizzazioni per la fruizione dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33, comma 3, della Legge 104, o per il prolungamento del congedo parentale, o per le ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nei mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere accolte domande per la fruizione dei tre giorni di permesso mensile, del prolungamento del congedo parentale o delle ore di permesso alternative, presentate da altri referenti per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Calendario con giorni evidenziati

Specificità per i Genitori

La normativa riserva un trattamento leggermente più flessibile ai genitori. Per quanto riguarda i permessi lavorativi, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.

Per quanto concerne il congedo straordinario, l'articolo 42, comma 5-bis, del D.Lgs. 151/2001 prevede che, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori (anche adottivi o affidatari), che possono fruirne alternativamente. Tuttavia, è importante sottolineare che, negli stessi giorni, l'altro genitore non può fruire dei benefici previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, della Legge 104, né del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. 151/2001).

Modalità di Richiesta

Le domande per la fruizione dei permessi e del congedo straordinario devono essere presentate all'INPS attraverso i canali consueti: il sito web dell'istituto, il contact center integrato o gli Istituti di Patronato.

Per quanto riguarda il congedo straordinario richiesto dal convivente di fatto, è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la convivenza di fatto con la persona con disabilità da assistere. Sul sito dell'INPS è disponibile il modulo MV68.

Considerazioni sulla Convivenza e sui Legami Affettivi

La legge, nell'estendere i benefici ai conviventi di fatto e alle parti di unione civile, riconosce l'importanza dei legami affettivi e della reciproca assistenza morale e materiale che vanno oltre i vincoli tradizionali di parentela. Questo approccio riflette una maggiore sensibilità verso le diverse forme familiari e le reali dinamiche di supporto e cura all'interno della società.

La possibilità di instaurare la convivenza con il disabile successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario offre un ulteriore elemento di flessibilità, consentendo di adattare le procedure alle esigenze concrete delle famiglie.

L'Importanza del Dialogo e dell'Adeguamento Normativo

L'emanazione del D.Lgs. 105/2022 e le successive precisazioni dell'INPS dimostrano un impegno costante nell'adeguare la normativa alle mutevoli esigenze sociali e familiari. L'obiettivo è quello di fornire un supporto concreto ed efficace a chi assiste familiari con disabilità grave, riconoscendo il valore inestimabile del loro impegno e garantendo loro il diritto a un equilibrio tra vita lavorativa e responsabilità di cura.

Novità Legge 104: permessi, congedi e riconoscimento disabilità più facile.

La revisione del contenuto normativo, pur escludendo la parte dell'Art. 33 della Legge 104 relativa ai permessi spettanti ai lavoratori con handicap grave riconosciuto in proprio, ha apportato modifiche sostanziali che migliorano significativamente le condizioni per i caregiver. La possibilità di condividere i permessi tra più familiari e l'estensione dei benefici a nuove figure come i conviventi di fatto rappresentano passi avanti fondamentali per un sistema di welfare più inclusivo e rispondente alle necessità dei cittadini.

Le indicazioni operative contenute nella Circolare n. 39 del 4 aprile 2023 e nel successivo Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 dell'INPS sono strumenti essenziali per comprendere appieno le nuove disposizioni e per navigare correttamente le procedure di richiesta. L'istituto ha adeguato il proprio sistema di gestione delle domande per recepire questi cambiamenti, facilitando l'accesso ai benefici per chi ne ha diritto.

In sintesi, la Legge 104, attraverso le recenti modifiche legislative, si conferma uno strumento vitale per garantire dignità e supporto sia alle persone con disabilità grave sia a coloro che dedicano la propria vita alla loro assistenza, promuovendo un modello di cura più equo e sostenibile.

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