Quarantena Badanti: Chi Paga e Come Funziona
La gestione della malattia, dell'infortunio e, più recentemente, delle quarantene legate a emergenze sanitarie come il COVID-19, rappresenta un aspetto cruciale nel rapporto di lavoro domestico, coinvolgendo sia i datori di lavoro che i collaboratori, tra cui colf e badanti. Comprendere chi debba sostenere i costi e quali siano le procedure da seguire è fondamentale per garantire la corretta applicazione contrattuale e la tutela di tutte le parti. Questo articolo analizza in dettaglio gli obblighi contributivi, i diritti alle prestazioni e le specifiche disposizioni relative ai periodi di assenza, con un focus particolare sulle implicazioni dell'emergenza sanitaria.
Contribuzione alla Cassa Mutua per Colf e Badanti (Cas.Sa.Colf)
Con l'introduzione del Contratto Nazionale dei Collaboratori Domestici, avvenuta con il rinnovo del 16 febbraio 2007, è stato stabilito l'obbligo per i datori di lavoro che aderiscono alle Associazioni stipulanti, o che comunque applicano tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla "Cassa mutua per colf e badanti", nota come "Cas.Sa.Colf". Questa contribuzione è essenziale per garantire ai lavoratori domestici prestazioni in caso di malattie e infortuni, ma offre anche benefici ai datori di lavoro.
Il versamento dei contributi alla Cassa avviene tramite l'INPS. Il contributo, che assicura un'assistenza sanitaria integrativa ai collaboratori domestici, deve essere pagato congiuntamente ai contributi trimestrali. La procedura prevede:
- L'inserimento del codice F2 (Cas.Sa.Colf) nel campo "c.org".
- Il calcolo dell'importo da versare, determinato dalla moltiplicazione di € 0,03 per il numero di ore retribuite nel trimestre.
Una volta confermata la modifica, viene visualizzata una sintesi per il pagamento nel modello MAV (Modello di Pagamento). Successivamente, l'INPS provvede a riversare i contributi versati dal datore di lavoro con codice F2 direttamente alla Cas.Sa.Colf, assicurando la corretta attribuzione al singolo lavoratore.

Soggetti Beneficiari e Requisiti per le Prestazioni
I beneficiari delle prestazioni erogate dalla Cas.Sa.Colf sono i dipendenti iscritti, i datori di lavoro e i loro aventi causa. Sia il dipendente che il datore di lavoro sono considerati iscritti alla Cas.Sa.Colf a partire dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
Affinché sorga il diritto alle prestazioni, è necessario che siano stati pagati almeno quattro trimestri continuativi di contributi precedenti alla richiesta di prestazioni. Questi contributi devono essere stati versati anche da diversi datori di lavoro, se applicabile. Inoltre, è richiesta la condizione che siano stati versati contributi sanitari per un importo minimo di 25 euro. È importante notare che per l'emergenza COVID-19 è stata prevista una deroga a queste regole, dettagliata più avanti nell'articolo.
Per conoscere le modalità specifiche di richiesta delle prestazioni, gli interessati devono consultare il sito web www.Cas.Sa.Colf.it, dove sono disponibili la modulistica necessaria, come i moduli MRP-D o MRD-DL.
Gestione delle Assenze per Malattia e Infortunio
Nel caso in cui un iscritto sia assente per malattia e/o infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro stabilito dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), e per periodi per i quali non erano dovuti i contributi per l'intero trimestre, è necessario allegare alla domanda di prestazioni una copia della certificazione medica. Questa certificazione deve provenire dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da un sanitario convenzionato e deve attestare l'avvenuta inabilità al lavoro.

Prestazioni Sanitarie Integrative Offerte da Cas.Sa.Colf
I lavoratori domestici che soddisfano i requisiti di versamento contributivo, indipendentemente dall'entità dei contributi versati e dal numero di settimane coperte, possono accedere alle prestazioni offerte dalla Cassa sanitaria integrativa di categoria. La Cas.Sa.Colf prevede rimborsi in diverse situazioni:
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico.
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico.
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto.
- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.
Modifiche Statutarie per l'Emergenza COVID-19
In risposta all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, la Cas.Sa.Colf ha introdotto significative modifiche al proprio statuto, in collaborazione con UniSalute, con prestazioni aggiuntive per gli iscritti in vigore dal 1° gennaio 2021.
Prestazioni per i Positivi al COVID-19 (Art. 1)
La Cas.Sa.Colf si impegna a corrispondere ai dipendenti iscritti le seguenti indennità:
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero: In caso di ricovero con pernottamento in strutture ospedaliere, viene erogata un'indennità di € 100,00 per ogni notte di ricovero, per un periodo massimo di 50 giorni annui.
- Indennità Forfettaria per Ricovero: Oltre alla diaria giornaliera, in caso di ricovero con pernottamento, viene riconosciuta un'indennità forfettaria di € 1.000,00.
- Indennità Forfettaria per Ricovero in Terapia Intensiva: Se durante il ricovero si è reso necessario il ricorso alla Terapia Intensiva, l'indennità forfettaria sale a € 2.000,00, cumulabile con le prestazioni precedenti.
- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza/Isolamento Domiciliare: In caso di necessità di un periodo di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni sanitarie, viene erogata un'indennità di € 30,00 al giorno per un massimo di 10 giorni annui. Questa diaria viene corrisposta anche se il lavoratore non ha subito un ricovero.
- Indennità per Figli a Carico: Ai lavoratori con almeno un figlio minorenne anagraficamente convivente, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 40,00 per un massimo di 14 giorni annui, cumulabile con le altre prestazioni.
- Rimborso per Materiale Sanitario Riabilitativo: La Cas.Sa.Colf rimborsa i materiali sanitari utilizzati per la cura domiciliare (farmaci, bombole di ossigeno, saturimetro), a seguito di presentazione di documentazione comprovante l'acquisto e prescrizione medica. La disponibilità una tantum per questa garanzia è di € 200,00 per iscritto.
- Rimborso per Visite Domiciliari: In caso di visite mediche o infermieristiche domiciliari o extradomiciliari, rese necessarie per contrastare l'epidemia, viene riconosciuto un rimborso entro il limite complessivo di € 100,00 annui, sia per prestazioni del SSN che private.
Documentazione Medica Necessaria per l'Art. 1:Per attivare queste garanzie, è indispensabile presentare il referto del tampone che attesti la positività al COVID-19, rilasciato dalle autorità competenti e confermato dal Ministero della Salute e/o dall'Istituto Superiore di Sanità. Per la prestazione di cui all'Art. 1.3, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (Allegato A). È inoltre necessario compilare il modulo "richiesta prestazioni covid-19" (Allegato B).
Lavoro domestico al tempo del coronavirus: l’impatto dell’emergenza sanitaria sulla forza lavoro
Prestazioni di Prevenzione per Sospetto COVID-19 (Art. 2)
Qualora a un lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico) per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare, la Cas.Sa.Colf riconosce una diaria di € 40,00 al giorno, fino a un massimo di 14 giorni annui.
Documentazione Medica Necessaria per l'Art. 2:Per accedere a questa prestazione, il lavoratore dovrà inviare alla Cas.Sa.Colf il certificato medico attestante il provvedimento di quarantena, completo degli estremi, e il modulo "richiesta prestazioni covid-19" (Allegato B) debitamente compilato.
Prestazione di Genitorialità per Figli in Situazioni di Disagio (Art. 3)
La Cas.Sa.Colf rimborsa fino a € 200,00 una tantum per le spese sostenute da lavoratori e lavoratrici con figli a carico o conviventi in situazioni di disagio a causa dell'emergenza COVID-19. Le prestazioni includono:
- Spese per Istruzione, Scuola o Baby Sitting: Per figli fino al compimento del quinto anno di età, iscritti all'asilo o alla scuola dell'infanzia, o ospitati da centri diurni assistenziali.
- Spese per Assistenza Domiciliare: Per figli a carico o conviventi in condizione di non autosufficienza, fino al compimento del diciottesimo anno di età.
- Bonus Spesa: Per la fornitura di prodotti alimentari o il rimborso delle spese sostenute per le necessità alimentari dei figli fino al compimento del diciottesimo anno di età, a carico o conviventi.
Le prestazioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 sono cumulabili fino al massimale complessivo di € 200,00.
Documentazione Medica Necessaria per l'Art. 3:Per ottenere queste prestazioni, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (Allegato A) e il modulo "richiesta prestazioni covid-19" (Allegato B) compilato.
Pareri Medici e Consulti in Videoconferenza (Art. 4)
Per fronteggiare la sospensione delle visite specialistiche e la chiusura di molti poliambulatori, UniSalute ha attivato un nuovo servizio di video consulto specialistico. Inoltre, è disponibile un servizio di teleconsulto medico COVID-19 H24 in caso di sintomi sospetti.
Contributi per Accesso alle Prestazioni (Art. 5)
Al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento ordinario, la Cas.Sa.Colf richiede la presentazione di due trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore a € 8,00. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi di assistenza contrattuale, verranno accettati i trimestri precedenti, come ad esempio il 3° e 4° trimestre 2019, verificati tramite i MAV. Per tutti gli altri criteri di regolarità contributiva, si applicano le norme vigenti del regolamento ordinario.
Modulistica e Decadenza (Art. 6 e 8)
Per la richiesta delle prestazioni, è obbligatorio utilizzare l'apposito stampato (Modulo per prestazioni COVID-19), allegato al regolamento, che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal lavoratore. A questo modulo va allegata la documentazione richiesta per ogni specifica prestazione. La Cas.Sa.Colf si riserva il diritto di richiedere la cartella clinica o copie autentiche dei documenti. La richiesta, completa della documentazione, deve essere inviata entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento a pena di decadenza.
Corresponsione della Prestazione (Art. 9)
Il pagamento delle prestazioni avviene esclusivamente tramite accredito (bonifico) su conto corrente bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.
Modifiche al Regolamento (Art. 10)
Le disposizioni contenute in questa integrazione al regolamento sono da considerarsi provvisorie e legate al periodo emergenziale, e la loro validità sarà valutata in base all'evoluzione del quadro sanitario nazionale.
Implicazioni Specifiche per il Lavoro Domestico durante l'Emergenza COVID-19
Durante l'emergenza sanitaria, sono emerse questioni specifiche riguardanti il lavoro domestico, in particolare per quanto concerne le assenze, la quarantena e la retribuzione.
COVID-19 come Infortunio sul Lavoro
Per i lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter), il COVID-19 contratto durante l'attività lavorativa è considerato un infortunio sul lavoro e non una malattia.
Congedo Indennizzato per Quarantena Scolastica dei Figli
L'INPS ha chiarito che il congedo indennizzato per quarantena scolastica dei figli, previsto dall'articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, non è a carico delle famiglie datrici di lavoro domestico. Tale misura straordinaria è direttamente pagata dall'Istituto. Colf, badanti e baby-sitter hanno diritto a fruire di questo congedo indennizzato in caso di quarantena scolastica dei figli minori di 14 anni. La domanda per il congedo può riguardare periodi antecedenti alla data di presentazione, purché ricadenti tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020. Nella domanda devono essere indicati gli estremi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL.

Possibilità di Continuare l'Attività Lavorativa
Colf, badanti e baby sitter possono continuare a svolgere la loro attività per comprovate esigenze lavorative. In caso di richiesta da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno certificare i propri spostamenti mediante un'autodichiarazione, che includa i dati del datore di lavoro.
Gestione delle Assenze in Caso di Sospensione dell'Attività
Se l'attività lavorativa viene sospesa, le opzioni pratiche per gestire l'assenza sono:
- Ferie: Mettere il lavoratore in ferie (possibile anche anticiparle se non maturate).
- Aspettativa non retribuita: Concordare per iscritto un periodo di aspettativa non retribuita. In questo caso, il datore di lavoro potrà anticipare una parte del TFR maturato al dipendente.
- Risoluzione del rapporto di lavoro: Procedere con la risoluzione del rapporto, nel rispetto degli obblighi di preavviso e liquidando il TFR.
Giorni di Riposo per Lavoratori Conviventi
I lavoratori domestici con contratti in regime di convivenza che, nei giorni di riposo stabiliti, sono stati impossibilitati ad uscire a causa dei decreti ministeriali per contrastare la diffusione del COVID-19:
- Se hanno prestato servizio, saranno retribuiti conteggiando le ore lavorate come straordinario.
- Se hanno goduto del riposo in casa, non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva.
Blocco dei Licenziamenti e Cassa Integrazione
Il blocco dei licenziamenti introdotto durante l'emergenza non si applica al settore domestico. Le famiglie possono continuare a interrompere il rapporto di lavoro. I lavoratori, se in possesso dei requisiti, possono richiedere la NASpI (con un termine ordinario esteso a 128 giorni). La Cassa Integrazione in deroga non è prevista per i lavoratori domestici, essendo il settore espressamente escluso dall'art. 22 del Decreto Legge "Cura Italia".
Congedo Parentale e Bonus Baby Sitter
Per i lavoratori domestici non è previsto il congedo parentale né la possibilità di accedere al bonus baby sitter, come chiarito dall'INPS con il Messaggio 1281 del 20 Marzo 2020.
Premio dei 100 Euro
Colf, badanti e baby sitter che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo potrebbero avere diritto al Premio da 100 euro, da richiedere eventualmente con la dichiarazione dei redditi, in attesa di chiarimenti ministeriali.
Gestione della Quarantena e Malattia
Quarantena del Datore di Lavoro o Familiare
Se il datore di lavoro o un suo familiare è in quarantena, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso.
Quarantena del Lavoratore
Se è il lavoratore ad essere in quarantena, questo periodo sarà equiparato alla malattia. Il datore di lavoro dovrà retribuire le giornate secondo quanto stabilito dal CCNL del lavoro domestico.
Malattia per Colf/Badanti a Ore
In caso di malattia, la colf o badante assunta a ore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore. Per i conviventi, non è necessario l'invio del certificato medico, a meno che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
Retribuzione della Malattia nel Lavoro Domestico
La famiglia datrice di lavoro è responsabile del pagamento della malattia del lavoratore domestico. Le modalità e i tempi dipendono dalla retribuzione concordata e dall'anzianità di servizio.
- Fino a 3 anni di anzianità: Il contratto nazionale prevede che il datore di lavoro riconosca 8 giorni di malattia pagati. Fino al 3° giorno consecutivo, l'importo è pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera; dal 4° giorno in poi, è pari al 100%.
- Da 3 a 5 anni di anzianità: Il datore di lavoro riconosce 10 giorni di malattia pagati con le stesse modalità: 50% fino al 3° giorno, 100% dal 4° giorno in poi.
- Oltre 5 anni di anzianità: Il datore di lavoro riconosce 15 giorni di malattia pagati, con le stesse percentuali.

Periodo di Comporto
Il Contratto nazionale di lavoro domestico garantisce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il cosiddetto periodo di comporto. La durata varia a seconda dei mesi di attività svolta presso lo stesso datore di lavoro:
- Fino a 6 mesi: 10 giorni.
- Da 6 mesi a 2 anni: 45 giorni.
- Oltre 2 anni: 180 giorni.
Durante il periodo di comporto, il lavoratore non viene pagato, ma non può essere licenziato. Il datore di lavoro non versa contributi, ma deve accantonare tredicesima mensilità, TFR e ferie che continuano a maturare.
Gestione della Quarantena e Assenza Non Retribuita
In caso di quarantena, il datore di lavoro potrà gestirla come ferie o, in alternativa, come assenza non retribuita. Può essere considerata come malattia se il medico di base rilascia il relativo certificato. Se il lavoratore non desidera svolgere la prestazione e le ferie maturate non sono sufficienti, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, formalizzato per iscritto, specificando che non vi sarà retribuzione né maturazione di TFR, ferie o contributi. Nel cedolino paga, il datore dovrà indicare la causale AD (aspettativa non retribuita) o AC ("Assenza non retribuita Covid19") o PNR (permesso non retribuito) al posto delle ore lavorate.
Aspetti Pratici e Normativi Recenti
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Il lavoro domestico rientra nella categoria a rischio medio per quanto riguarda la necessità di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, gel disinfettanti). I guanti, in particolare, devono essere forniti obbligatoriamente dal datore di lavoro.
Positività al COVID-19 della Badante
Se la badante risulta positiva al COVID-19, sarà soggetta a un periodo di quarantena che dovrà essere documentato. Se è l'assistito a risultare positivo, la badante potrà concordare con il datore di lavoro un periodo di ferie o assenze non retribuite, salvo che non risulti tra i contatti ristretti.
Green Pass e Vaccinazioni
Il Green Pass è diventato obbligatorio in molte situazioni lavorative. Per le badanti che provengono da Paesi Extra UE e hanno ricevuto vaccini non autorizzati da EMA o AIFA (come Sputnik o Sinopharm), la situazione è complessa. Non si può chiedere di ripetere la vaccinazione, ma sussiste la difficoltà nel certificare l'iter vaccinale corretto, creando una situazione in cui la collaboratrice potrebbe essere protetta ma non avere il Green Pass.
Rientro da Paesi a Rischio
Le badanti che rientrano da Paesi considerati a rischio (anche per trascorrere le ferie nel Paese d'origine) sono tenute a effettuare un tampone entro 48 ore prima dell'ingresso in Italia, che dovrà risultare negativo. Tale operazione andrà ripetuta al termine dell'isolamento. Sarà inoltre necessario fornire un'autocertificazione che documenti il motivo dello spostamento. È importante ricordare che permane il divieto di ingresso in Italia per chi nei 14 giorni precedenti ha soggiornato in determinati Paesi.
Conclusioni Operative
La gestione dei contributi, delle assenze per malattia, infortunio e quarantena nel settore del lavoro domestico richiede attenzione e conoscenza delle normative vigenti e delle specifiche disposizioni contrattuali. La Cas.Sa.Colf gioca un ruolo centrale nell'offrire tutele sanitarie integrative, con prestazioni potenziate in periodi di emergenza come quella legata al COVID-19. È fondamentale che datori di lavoro e collaboratori siano informati sui propri diritti e doveri per garantire un rapporto di lavoro sereno e conforme alla legge.
Per qualsiasi chiarimento o supporto nella gestione di queste complesse dinamiche, è consigliabile rivolgersi agli uffici competenti o a consulenti specializzati nel settore del lavoro domestico.
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