L'Infortunio Docente a Scuola: Tutela INAIL e Risarcimento

La scuola, quale ambiente educativo e formativo, è anche un luogo dove possono verificarsi eventi infortunistici. Sia gli studenti che il personale docente sono potenzialmente esposti a rischi durante le attività didattiche e collaterali. Comprendere la portata della tutela assicurativa INAIL e le procedure per ottenere un risarcimento in caso di infortunio è fondamentale per garantire la sicurezza e i diritti di tutti.

Bambini in classe che studiano

L'Evoluzione della Tutela INAIL per Studenti e Docenti

Fino a tempi recenti, la tutela assicurativa INAIL per gli studenti era limitata a specifici ambiti, come le attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, le esperienze di lavoro o le attività motorie. Analogamente, per il personale docente, la copertura era circoscritta a determinate circostanze, quali l'uso di macchine elettriche, esercitazioni pratiche, esperienze tecnico-scientifiche o attività di educazione fisica.

Tuttavia, a partire dal settembre 2023, si è assistito a un'estensione significativa della tutela assicurativa. Questa nuova normativa, successivamente prorogata e resa strutturale, copre ora ogni tipo di attività all'interno dell'ambiente scolastico, includendo viaggi d'istruzione, uscite didattiche, la mensa, la ricreazione e, in sostanza, ogni evento che si verifichi in ambito scolastico o ad esso connesso.

Copertura Assicurativa per Eventi Precedenti al 2023-2024

Per gli eventi accaduti negli anni scolastici precedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la tutela INAIL per gli studenti era più circoscritta. Erano coperti principalmente:

  • Gli infortuni occorsi durante esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera che prevedessero l'uso di apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.).
  • Gli infortuni avvenuti durante "esperienze di lavoro".
  • Gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche.
  • Gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento di attività scolastiche motorie.

L'INAIL tutelava anche i viaggi effettuati da alunni di istituti professionali o artistici presso aziende, luoghi di produzione, mostre, e le attività organizzate dagli istituti e svolte in occasione di manifestazioni che consentissero il contatto con le realtà produttive attinenti al loro indirizzo di studio. Gli infortuni degli studenti in occasione di stage formativi con contratti di formazione e lavoro rientravano anch'essi nella tutela INAIL, dando diritto anche al pagamento della rendita per inabilità temporanea in casi specifici. Gli studenti universitari che svolgevano tirocinio all'estero in stati membri dell'Unione Europea erano parimenti sottoposti alla tutela infortunistica INAIL, a condizione che il periodo di permanenza all'estero non superasse i 12 mesi.

È importante sottolineare che, in questa fase, allo studente infortunato non spettava di norma alcuna indennità per inabilità temporanea assoluta, ad eccezione del caso degli studenti-lavoratori con contratti di formazione e lavoro. La tutela si limitava al pagamento del danno biologico o della rendita per inabilità parziale in caso di esiti invalidanti. Le attività parascolastiche, come gite e viaggi di studio organizzati dai licei, non rientravano nella tutela INAIL.

La circolare n. 44 del 2016 aveva iniziato ad estendere l'ambito di tutela degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, considerandoli come rientranti nelle "esercitazioni di lavoro". In questo contesto, gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro" erano indennizzabili, intendendo per "ambiente di lavoro" non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché vi si svolgesse un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività presentasse le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. Una novità ulteriore in questo ambito fu la tutela anche per la "malattia professionale". La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell'infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa dell'attività lavorativa, fu quindi estesa a tutti gli studenti che svolgevano attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo durante lo svolgimento delle attività lavorative. In questi casi, era diventato tutelato anche l'infortunio dello studente in itinere, ma esclusivamente se l'evento infortunistico avveniva durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolgeva l'attività, e non, ad esempio, nel tragitto casa-azienda.

In caso di danno permanente alla psiche o alla integrità psico-fisica a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, lo studente veniva risarcito secondo le indicazioni del DL 38/2000. Il danno biologico valutato fino al 5% non dava diritto a risarcimento, essendo considerato "franchigia" relativa; dal 6% al 15% veniva indennizzato in capitale; dal 16% in poi veniva attivata una rendita mensile.

Grafico che mostra l'aumento della copertura assicurativa nel tempo

Copertura Assicurativa per Eventi Dal 2023-2024 in Poi

Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, la tutela assicurativa INAIL ha subito un ampliamento notevole, diventando più completa e inclusiva.

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e successivamente l'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, hanno reso queste modifiche strutturali.

La tutela assicurativa INAIL, a partire dall'anno scolastico 2023-24, è stata estesa a TUTTE le attività di apprendimento, superando la precedente limitazione alle sole attività tecnico-scientifiche e alle esercitazioni pratiche di lavoro.

Tra le attività scolastiche assicurate rientrano ora:

  • Tutti i tirocini curriculari.
  • Tutte le attività educative, compresi i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche, le attività sportive (come i giochi della gioventù) e persino le attività di mensa. In sintesi, TUTTE le attività.

Come esempio di infortunio dello studente, vengono inclusi urti contro suppellettili e scivolamenti o cadute all'interno di uno qualsiasi dei locali scolastici.

In aggiunta, viene precisato che nella tutela dello studente sono inclusi gli infortuni "in itinere". La novità più rilevante è che, oltre agli infortuni avvenuti durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolge l'attività, sono ora coperti anche gli infortuni avvenuti durante il tragitto scuola-abitazione. Questa estensione, considerata un'"interpretazione autentica" con effetto retroattivo, ha portato le sedi territoriali INAIL a riesaminare i casi precedentemente respinti.

Analogamente a quanto accadeva in precedenza, non è prevista l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per l'infortunio dello studente, ad eccezione del caso degli studenti-lavoratori. In sostanza, la tutela dello studente è stata ampliata a coprire tutte le attività scolastiche svolte all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, nonché tutte le attività svolte all'esterno, inclusi viaggi d'istruzione e percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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Tutela Assicurativa del Personale Scolastico

Anche il personale scolastico ha beneficiato di un ampliamento della tutela assicurativa. Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni o contratti di ricerca, precedentemente esclusi dalla tutela per rischi estranei a specifiche attività, sono ora coperti in maniera più estesa.

La tutela del personale scolastico si estende agli infortuni occorsi e alle malattie professionali manifestatisi durante TUTTE le attività, sia intrascolastiche che esterne (come viaggi o missioni), senza alcun limite di orario. Questo include anche l'infortunio in itinere. La copertura assicurativa è stata confermata anche per gli anni accademici successivi, mantenendo le stesse caratteristiche.

Prestazioni Sanitarie Erogate dall'INAIL agli Studenti Infortunati

L'INAIL ha precisato che la tutela assicurativa per gli studenti infortunati è estesa anche alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare quelle integrative e riabilitative, per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta.

Analogamente a tutti gli altri lavoratori, agli studenti infortunati spettano tutte le prestazioni previste per il recupero della capacità lavorativa durante il periodo di inabilità, ma anche quelle volte al recupero delle capacità lavorative e dell'integrità psico-fisica successivamente alla guarigione clinica.

La Responsabilità in Caso di Infortunio a Scuola

La normativa italiana e la giurisprudenza più recente attribuiscono alla scuola precisi obblighi di vigilanza e sicurezza. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare responsabilità civile (e, in casi gravi, penale).

Responsabilità della Scuola

L'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che chi ha in custodia una cosa è responsabile dei danni da essa causati, salvo che provi il caso fortuito. Pertanto, se un infortunio è dovuto a una condizione precaria della struttura scolastica (ad esempio, una buca nel cortile, una pavimentazione sconnessa, una finestra rotta), la responsabilità può ricadere sull'amministrazione scolastica o sull'ente proprietario dell'edificio. La scuola, e di riflesso il Ministero dell'Istruzione, può essere ritenuta responsabile se non dimostra di aver adottato misure adeguate alla prevenzione del danno.

Responsabilità dell'Insegnante

Gli insegnanti hanno un obbligo di vigilanza sugli studenti durante l'orario scolastico. Secondo l'articolo 2048 del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni a terzi o a sé stessi, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il docente è tenuto a prevenire comportamenti pericolosi o situazioni di rischio, anche se solo potenziali. Una condotta omissiva può esporre l'insegnante a responsabilità.

Insegnante che supervisiona gli studenti durante un'attività all'aperto

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è responsabile della sicurezza dell'edificio scolastico. Pur non avendo poteri di spesa diretti per la manutenzione, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo agli enti competenti.

Quando Richiedere il Risarcimento dei Danni

Il risarcimento è configurabile qualora vi sia una lesione (fisica o psicologica) imputabile a una condotta colposa o omissiva della scuola o del suo personale. È necessario dimostrare che:

  • L'incidente è avvenuto in ambito scolastico (durante l'orario di lezione, gite, uscite didattiche).
  • La scuola non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenirlo.
  • Esiste un nesso causale tra la condotta omissiva e il danno subito.

A Chi Spetta il Risarcimento?

Il risarcimento spetta allo studente minorenne, rappresentato dai genitori, e ai genitori stessi per i danni indiretti subiti (spese mediche, assistenza, danni morali).

Quali Danni Sono Risarcibili?

I danni risarcibili includono:

  • Danno biologico: lesione fisica o psichica accertata.
  • Danno patrimoniale: spese mediche, perdita di opportunità scolastiche o sportive.
  • Danno morale: sofferenza psichica causata dall'infortunio.
  • Danno da perdita di chance: se l'infortunio compromette la carriera scolastica o sportiva.

Procedura per Ottenere il Risarcimento

  1. Documentare l'infortunio: Raccogliere referti medici, testimonianze e ogni altra prova utile.
  2. Informare la scuola: Comunicare tempestivamente l'accaduto all'istituto scolastico tramite comunicazione scritta.
  3. Verificare la copertura assicurativa: Controllare se l'infortunio è coperto dalla polizza assicurativa della scuola o dall'INAIL.
  4. Presentare la richiesta di risarcimento: Inviare una richiesta formale all'istituto scolastico o alla compagnia assicurativa.
  5. Rivolgersi a un legale: Se la richiesta non viene accolta, è consigliabile intraprendere un'azione legale con l'assistenza di un avvocato esperto in infortuni scolastici.

Termini di Prescrizione

  • 5 anni: per illecito extracontrattuale (es. danno da struttura).
  • 10 anni: per responsabilità contrattuale (es. obbligo di vigilanza della scuola).
  • 2 anni: per le prestazioni INAIL (decorrono dalla data dell'infortunio).

È fondamentale agire tempestivamente per non perdere prove cruciali.

La Posizione della Giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte confermato la presunzione di responsabilità a carico dell'istituto scolastico in caso di infortunio durante l'orario scolastico. Spetta alla scuola dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. La responsabilità può estendersi al Ministero dell'Istruzione in casi di inadempienze contrattuali legate alla sicurezza e alla vigilanza degli studenti.

La Corte dei Conti, ad esempio, ha stabilito che un docente non è responsabile per danno erariale se non è provato un comportamento connotato da colpa grave. Il Ministero, che ha risarcito un alunno, non può rivalersi sull'insegnante in assenza di tale prova.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la scuola risponde dell'aggressione ad un'alunna da parte di un cane randagio entrato nel cortile, salvo prova contraria di aver predisposto tutti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi.

Nel caso di infortunio durante una gita o un'uscita didattica, l'obbligo di vigilanza della scuola aumenta, dato il contesto meno controllabile. La responsabilità dell'istituto può sorgere in caso di sorveglianza insufficiente o inadeguate misure di sicurezza.

Anche in caso di infortuni derivanti da attività sportive, la scuola è tenuta a garantire attrezzature sicure, ambienti idonei e un livello di sorveglianza adeguato. La presenza del rischio sportivo non esonera la scuola dalle sue responsabilità.

Infine, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, è di natura contrattuale. L'accoglimento della domanda di iscrizione instaura un vincolo negoziale che impone all'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.

Simbolo della giustizia con un libro di legge

Considerazioni Finali

Gli infortuni scolastici non vanno mai sottovalutati. La normativa vigente tutela gli studenti e impone alla scuola obblighi precisi di vigilanza e sicurezza. Conoscere i propri diritti, i tempi e le modalità per richiedere un risarcimento è essenziale per tutelare al meglio i propri interessi. L'assistenza di un avvocato esperto in infortuni scolastici può fare la differenza nel garantire un indennizzo adeguato e nel districarsi nelle complessità legali e burocratiche.

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