Infortunio e Inabilità Assoluta al Lavoro Domestico: Guida Completa
L'ambito del lavoro domestico, pur essendo intrinsecamente legato all'ambiente familiare, non è esente da rischi che possono portare a infortuni o malattie professionali. La tutela in questi casi è garantita da un'assicurazione specifica gestita dall'INAIL, che prevede una serie di prestazioni e indennità volte a risarcire il lavoratore per il mancato guadagno e per eventuali danni permanenti. La normativa italiana stabilisce che i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed alcune tipologie di lavoratori autonomi siano assicurati dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni Domestici
Dal 1999, un'apposita assicurazione gestita dall'INAIL copre i rischi legati agli infortuni che possono verificarsi in ambito domestico. Hanno l'obbligo di versare il premio assicurativo tutti coloro, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che svolgono in modo abituale, esclusivo e gratuito l'attività di cura della casa e del nucleo familiare. In sostanza, questa assicurazione può riguardare non solo la classica casalinga, ma anche pensionati di età inferiore ai 67 anni, studenti che dimorano in località diversa da quella di residenza, giovani in cerca di prima occupazione che si occupano della cura della casa, cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia senza altra occupazione, lavoratori in cassa integrazione o in disoccupazione, e soggetti che svolgono attività lavorativa non continuativa durante l'anno.
L'importo da pagare è di 24 € annui, deducibili ai fini fiscali, con scadenza al 31 gennaio di ogni anno. È prevista l'esenzione dal pagamento per coloro che possiedono contemporaneamente un reddito personale lordo inferiore a 4.648,11 euro e un reddito familiare lordo inferiore a 9.296,22 euro. L'iscrizione e il pagamento avvengono esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi online INAIL e il sistema PagoPA. La principale conseguenza di un ritardo nel versamento del premio è che la copertura assicurativa decorrerà solo dal giorno successivo al pagamento, pertanto eventuali infortuni domestici occorsi in data antecedente non saranno oggetto di tutela.

Definizione di Infortunio e Malattia Professionale
Per "infortunio" si intende un evento lesivo occorso per causa violenta in occasione di lavoro, che determini una menomazione permanente o la morte. La normativa emergenziale, e segnatamente l'art. 42 del d.l. 17/03/2020, n. 18, ha espressamente qualificato come infortunio sul lavoro il caso di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro. La Corte di Cassazione ha infatti da tempo ammesso che costituisce "causa violenta" anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo-fisiologico, anche qualora i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. In tutti i casi accertati di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro da coloro per i quali opera la copertura assicurativa scatterà dunque la tutela apprestata dall'INAIL per l'infortunio sul lavoro.
Per "malattia" si intende un evento morboso o stato patologico della persona che ne determina l’incapacità lavorativa temporanea.
Infortunio in Itinere e Malattia Professionale
L'infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro può essere considerato infortunio sul lavoro se si verifica in occasione del "percorso normale", ovvero del percorso più breve, diretto, comodo o conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative e in orari compatibili con queste ultime. L'infortunio in itinere per essere indennizzabile deve inoltre essere accaduto allorquando il percorso normale sia stato intrapreso con i cosiddetti mezzi di trasporto privati o pubblici.
Sono tutelabili anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative. Resta invece esclusa dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il cosiddetto "rischio elettivo", ovvero quella condotta del lavoratore che, esorbitando dal rischio lavorativo specifico, si espone volontariamente a un pericolo non necessario o non correlato alla prestazione lavorativa.
Obblighi dei Soggetti Coinvolti in un Infortunio sul Lavoro
Obblighi del Lavoratore
Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità. In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore domestico (convivente e non convivente), che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio: fino a sei mesi, 10 giorni di calendario; da sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; oltre i due anni, 180 giorni di calendario. I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente. Se il/la collaboratore/trice supera il periodo di comporto previsto dal CCNL in base alla propria anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro.
Il collaboratore dovrebbe farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. La collaboratrice dovrebbe specificare il momento e il luogo durante il quale è avvenuto l'incidente e le modalità con cui è avvenuto. In tal modo il medico del pronto soccorso può capire se si tratta di infortunio (presso luogo di lavoro o nel tragitto da e per il lavoro) oppure di malattia (incidente avvenuto in altre occasioni) e nel caso aprire una pratica INAIL.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro. Il datore deve fare denuncia di infortunio all'INAIL utilizzando il modulo cartaceo "4 bis RA." e spedirlo mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), allegando il certificato di infortunio. Il datore di lavoro è obbligato, se l'infortunio non è guaribile entro 3 giorni, ad inoltrare la denuncia di infortunio all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso. Se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia, infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità.

Con la circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 è stato stabilito l'obbligo, per tutti i datori, di comunicare l'infortunio anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni, ma da tale onere è stato espressamente escluso il datore di lavoro domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata dalle associazioni dei datori di lavoro domestico in quanto nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), all'art. 2 co. 1, lett. a) è specificato che gli obblighi di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai servizi di protezione civile e ai servizi di pubblica utilità ai quali sono addetti i lavoratori stessi.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore deve segnalare l'evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.
La Conservazione del Posto di Lavoro (Periodo di Comporto)
La conservazione del posto è un diritto riconosciuto ai lavoratori che garantisce il mantenimento dell’impiego, al sopravvenire di determinate circostanze. In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico (convivente e non convivente), che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio:
- Fino a sei mesi: 10 giorni di calendario
- Da sei mesi a due anni: 45 giorni di calendario
- Oltre i due anni: 180 giorni di calendario
I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente. Se il/la collaboratore/trice supera il periodo di comporto previsto dal CCNL in base alla propria anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro.
Gestione della Malattia nel Lavoro Domestico
In caso di malattia, il/la collaboratore/trice domestico/a è obbligato ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti. Come ogni altro lavoratore subordinato, dovrà fornire il certificato medico, con alcune particolarità:
- Collaboratore non convivente: dovrà comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia. Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro. Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.
- Collaboratore convivente: non è obbligata all’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
L’indennità di malattia nel lavoro domestico è un onere esclusivamente a carico del datore di lavoro. In caso di malattia, al lavoratore domestico spetta la retribuzione globale di fatto per giorni complessivi nell’anno solare pari a:
- 8 giorni: per anzianità fino a sei mesi
- 10 giorni: per anzianità da sei mesi a due anni
- 15 giorni: per anzianità oltre due anni
Nella misura del:
- 50% della retribuzione globale di fatto: fino al 3º giorno consecutivo
- 100% della retribuzione globale di fatto: dal 4º giorno in poi
In caso di collaboratore domestico convivente, cui spetta normalmente la quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, detta quota giornaliera è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro, ovvero in ospedale.
Per il conteggio dei giorni totali retribuiti e la retribuzione stessa:
- Si contano tutti i giorni solari del certificato, comprese domeniche e giorni non lavorativi, ma vengono retribuiti solo i giorni lavorativi.
- Si contano come giorni di malattia i giorni negli ultimi 12 mesi, ossia tutti i giorni dei certificati e non solo i giorni lavorativi.
- Ogni inizio di malattia, con certificato diverso, si contano i primi 3 giorni al 50% e i rimanenti al 100%. Perciò se il primo, il secondo o il terzo giorno di malattia cadono in un giorno lavorativo si pagherà la malattia al 50% della retribuzione; se invece i giorni lavorativi cadono nei giorni successivi al terzo, si pagherà il 100%.
Una volta esauriti i giorni pagabili di malattia o infortunio, qualora il lavoratore si trovi ancora impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa, ha facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento delle ferie maturate e non godute.
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Prestazioni INAIL in Caso di Infortunio o Malattia Professionale
L'INAIL provvede ad erogare al lavoratore le prestazioni assistenziali stabilite dalla legge.
A) Inabilità Temporanea Assoluta al Lavoro
A decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica, l'INAIL eroga una indennità sostitutiva della retribuzione. I primi tre giorni di infortunio non sono indennizzati dall'INAIL (c.d. "periodo di carenza"). Il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. La maggior parte dei contratti di lavoro prevedono, da parte del datore di lavoro, un'integrazione del trattamento corrisposto dall'INAIL, che permetta la copertura dell'indennità giornaliera al 100%.
B) Indennizzo per Danno Biologico Permanente (6%-15%)
Qualora dall'infortunio sul lavoro sia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l'INAIL eroga un indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal lavoratore. La prestazione è erogata in un'unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato. Qualora dall'infortunio sia conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, non è riconosciuto indennizzo da parte dell'INAIL.
C) Rendita per Danno Biologico Permanente (16%-100%)
Qualora sia accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, l'INAIL eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. Tale rendita è composta da:
- Una quota che indennizza il danno biologico secondo apposite tabelle.
- Una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro, calcolata sulla base di un apposito coefficiente.
L'importo della rendita può essere ridotto di 1/3 per periodi di ricovero (solo agli assicurati senza familiari a carico).
D) Rendita ai Superstiti
In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, l'INAIL eroga una rendita ai superstiti (coniuge/unito civilmente e figli, ed in mancanza di questi, genitori, fratelli e sorelle). La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
Valutazione del Danno Biologico e Procedure di Opposizione
La valutazione dell’eventuale danno biologico permanente è operato avendo quale riferimento i parametri medico legali predefiniti con apposite tabelle (c.d. "Tabelle delle menomazioni" previste dal d.lgs. 38/2000 e "Tabella indennizzo danno biologico"). Il lavoratore che non ritenga corrette le valutazioni dell’Istituto può presentare opposizione contro il provvedimento contestato, entro il termine di prescrizionale triennale. L’istanza di opposizione amministrativa deve essere presentata presso la sede INAIL competente. Nel caso in cui l’esito dell’istanza non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare, con l’assistenza legale di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
Sanzioni Amministrative
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di mancata o tardiva denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL. Infatti, la circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2003 n. 2 stabilisce che l'indennità corrisposta dall'ente ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio.
Infortunio e Inabilità Permanente Assoluta al Lavoro Domestico
Agli effetti del presente titolo, deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, l'aliquota è crescente col grado della inabilità. Per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, l'aliquota è pari al cento per cento. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina più prossima: per eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione. A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 3. Con sentenza del 24 - 30 maggio 1977 n. 93, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
In sintesi, in caso di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che comporti un'inabilità permanente, l'INAIL eroga prestazioni economiche che possono consistere in un indennizzo in capitale o in una rendita mensile, a seconda del grado di invalidità accertato. La tutela è estesa anche agli infortuni in itinere e, in determinate circostazioni, alle malattie professionali contratte in occasione di lavoro.
L'infortunato assicurato o i superstiti aventi diritto presentano/inoltrano la domanda per ottenere la liquidazione delle prestazioni utilizzando il modulo predisposto dall'INAIL, reperibile presso le sedi INAIL e i patronati o online.
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