Trattenute INPDAP sulla Pensione: Una Guida Dettagliata per i Pensionati
Il momento della pensione rappresenta il meritato riconoscimento di anni di lavoro e contribuzione. Tuttavia, per molti pensionati italiani, soprattutto coloro che decidono di trasferire la propria residenza all'estero, le trattenute fiscali possono rappresentare un aspetto cruciale nella pianificazione del proprio futuro. L'Italia, con la sua articolata normativa fiscale, presenta spesso un carico impositivo che spinge alcuni a cercare soluzioni alternative, come la residenza in Paesi con regimi fiscali più vantaggiosi.

Il Fascino del Portogallo per i Pensionati Italiani
Negli ultimi anni, il Portogallo è emerso come una meta prediletta per i pensionati italiani in cerca di un alleggerimento fiscale. Questo Paese membro dell'Unione Europea ha introdotto un regime fiscale speciale, noto come "Residente Não Habitual" (RNH), che offre significative agevolazioni. In particolare, per i primi dieci anni di residenza in Portogallo, i pensionati provenienti dall'estero possono beneficiare di una tassazione agevolata al 10% sui redditi da pensione. Questa prospettiva di godere dei frutti del proprio lavoro con una tassazione più favorevole rispetto a quella italiana è la principale motivazione che spinge molti a considerare l'emigrazione, anche senza allontanarsi eccessivamente dall'Italia. Si stima che oltre 2000 pensionati italiani abbiano già scelto il Portogallo come loro nuova residenza.
La Disparità di Trattamento tra Settore Privato e Pubblico
Tuttavia, è fondamentale comprendere che il trattamento fiscale non è uniforme per tutti i pensionati. Esiste una distinzione importante che riguarda l'origine della pensione. Un pensionato italiano del settore privato che trasferisce la propria residenza in Portogallo può richiedere all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) di ricevere la pensione lorda, senza alcuna trattenuta fiscale alla fonte in Italia. Questa possibilità deriva dall'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
La situazione cambia radicalmente per i pensionati del settore pubblico. Anche se trasferiscono la loro residenza in Portogallo, la loro pensione continua ad essere tassata "all'origine" dall'Istituto di previdenza italiano. Questa disparità di trattamento ha sollevato questioni legali e dibattiti, con alcuni ex dipendenti pubblici italiani che hanno contestato tale differenza, ritenendola una violazione delle norme UE sulla libera circolazione e la non discriminazione.
La Vicenda Giudiziaria: Pensionati del Settore Pubblico vs. INPS
Due pensionati italiani, entrambi ex dipendenti del settore pubblico e beneficiari di una pensione erogata dall'INPS, hanno deciso di portare la questione davanti alle autorità competenti. Dopo aver spostato la loro residenza in Portogallo nel 2015, hanno presentato una richiesta all'INPS per ricevere la pensione lorda, senza il prelievo fiscale italiano, invocando la convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni.
L'INPS, tuttavia, ha respinto le loro richieste, motivando la decisione con il fatto che tale normativa si applicava esclusivamente ai pensionati del settore privato residenti in Portogallo. L'Istituto ha inoltre precisato che per gli ex lavoratori del settore pubblico, la normativa in questione sarebbe stata applicabile solo a condizione che avessero acquisito la cittadinanza portoghese, oltre ad aver trasferito la loro residenza nel Paese iberico.
Questa posizione dell'INPS è stata confermata da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, giunta il 30 aprile. La Corte ha respinto le rimostranze dei pensionati, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria: gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, nell'ambito delle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, i criteri di ripartizione della competenza fiscale tra loro. I trattati fiscali, secondo la Corte, non hanno lo scopo di garantire che l'imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato.

L'Impatto della Pandemia: Sospensione delle Verifiche di Esistenza in Vita
La pandemia da COVID-19 ha introdotto ulteriori complessità nella gestione delle pensioni erogate a residenti all'estero. Con il messaggio del 19 marzo 2020, n. 1249, l'INPS ha comunicato la sospensione delle attività di accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero, relative agli anni 2019 e 2020. Tale decisione è stata presa con l'obiettivo primario di salvaguardare la salute dei pensionati e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di verifica.
L'INPS ha precisato che ogni decisione presa in merito alla sospensione poteva essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica internazionale. Successivamente, l'Istituto ha comunicato un nuovo calendario per la seconda fase di verifica dell'esistenza in vita. Questa fase è iniziata con l'invio delle richieste di attestazione ai pensionati nel corso di agosto 2020. Le attestazioni richieste dovevano pervenire a Citibank, l'istituto bancario incaricato dei pagamenti esteri per conto dell'INPS, entro dicembre 2020.
Nel caso in cui l'attestazione non fosse stata prodotta entro il termine stabilito, il pagamento della rata di gennaio 2021 sarebbe avvenuto, ove possibile, in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza del pensionato.
L'INPDAP e le Prestazioni Creditizie e Sociali per i Dipendenti Pubblici
Prima della sua integrazione nell'INPS, l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) gestiva una serie di prestazioni destinate ai dipendenti e ai pensionati del settore pubblico. Queste prestazioni includevano non solo l'erogazione delle pensioni, ma anche un'ampia gamma di attività creditizie e sociali.
Con l'entrata in vigore di specifiche normative, come la Finanziaria e il successivo Decreto, tutti i dipendenti pubblici e i pensionati già dipendenti pubblici, anche se non iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPDAP, hanno potuto accedere alle prestazioni creditizie e sociali erogate dall'ente. Per beneficiare di tali prestazioni, era prevista la corresponsione di un contributo. Per i dipendenti in attività di servizio, questo contributo era pari allo 0,35% della retribuzione.
Chi, in una fase iniziale, non desiderava essere iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali erogate dall'INPDAP e, di conseguenza, non voleva pagare il relativo contributo, doveva comunicare la propria non adesione.
Le prestazioni erogate dall'INPDAP non si limitavano all'attività creditizia (prestiti e mutui), ma includevano anche il finanziamento di attività di carattere sociale, come l'assistenza ai giovani e agli anziani. Queste prestazioni sociali non avevano carattere di obbligatorietà e venivano erogate a seguito di apposite graduatorie. Anche le prestazioni creditizie erano soggette alla predisposizione di graduatorie, in quanto la loro erogazione dipendeva dai limiti delle risorse disponibili. Nel recente passato, l'insufficienza di tali risorse aveva determinato serie difficoltà, un problema che l'allargamento della platea degli aventi diritto rischiava di ampliare ulteriormente.
Come funziona la PENSIONE in Italia
Riforma del Sistema Pensionistico e Nuove Regole per i Dipendenti Pubblici
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ha introdotto il principio dell'unificazione delle basi imponibili, sia fiscale che previdenziale, per il trattamento pensionistico delle attività di lavoro dipendente. A partire dal 1° gennaio 1998, gli emolumenti utili ai fini pensionistici sono quelli indicati agli articoli 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La legge ha altresì individuato le voci retributive utili per il Trattamento di Fine Servizio (TFS), che include indennità di buonuscita e indennità di premio servizio. Per le ulteriori voci retributive introdotte dalla contrattazione collettiva nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ma non per il TFS, era dovuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, pari all'aliquota di computo del 6,91%.
L'INPDAP, con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, ha illustrato le misure della manovra correttiva in materia di pensioni nel pubblico impiego. Tale manovra prevedeva un prelievo aggiuntivo sui "maxi-assegni" e, a partire dal 2012, un freno alla rivalutazione automatica delle pensioni. La stretta sugli assegni, prevista dalla legge 111/2011, si sarebbe sviluppata su due fronti: uno di applicazione immediata e l'altro con attuazione progressiva a partire dal 2012.
La manovra introdotta modifiche anche per il 2012, con un freno alla rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, valido fino a tutto il 2013. La circolare dell'INPDAP riassumeva anche le modifiche riguardanti i requisiti per il pensionamento dei circa 3,5 milioni di dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2013. Per la pensione di vecchiaia, sarebbe stato necessario compiere 65 anni e 3 mesi di età, mentre per la pensione di anzianità, l'età richiesta sarebbe stata di 61 anni e 3 mesi, con almeno 36 anni di contributi versati.
Regime Fiscale per i Medici Dipendenti Pubblici e Trattenute Specifiche
Le nuove norme pensionistiche non si sono applicate automaticamente all'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici), grazie all'autonomia regolamentare riconosciuta alla Fondazione.
Una delle trattenute previdenziali più consistenti riguarda il trattamento pensionistico, pari all'8,80% della retribuzione lorda mensile, pagata dal lavoratore. Questa quota rappresenta solo una parte dell'intero ammontare versato all'ente previdenziale, poiché una parte molto più consistente, pari al 24,20%, viene pagata direttamente dallo Stato, partendo dal "lordo Stato".
È importante notare che gli assegni al nucleo familiare, se percepiti, non sono soggetti a trattenuta previdenziale, così come la retribuzione di risultato.
Adesione al Fondo Credito e Trattenute Aggiuntive
Dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 e della collegata legge 222 del 2007, l'adesione al fondo credito avviene per manifesta espressione di volontà. Coloro che erano già iscritti a quella data hanno mantenuto la loro iscrizione e la relativa trattenuta. Per chi è stato assunto successivamente, l'iscrizione è a domanda dell'interessato. L'iscrizione al fondo dà accesso al credito ex INPDAP, erogato a condizioni particolarmente vantaggiose.
Esiste un'ulteriore trattenuta che i dirigenti sono tenuti a pagare: l'addizionale pensione prevista dalla legge 438/1992, articolo 3-ter. Questa trattenuta è pari all'1% della parte di retribuzione eccedente una soglia stipendiale determinata annualmente dall'INPS. Per i redditi relativi all'anno 2020, la fascia di retribuzione pensionabile è stata fissata a 47.379,00 euro annui, corrispondenti a 3.948,00 euro mensili (come indicato nella Circolare INPS n. [numero circolare non specificato nel testo fornito]). Si sottrae la quota mensile dalla retribuzione totale lorda e sull'importo rimanente si calcola l'1%. Anche questa trattenuta è oggetto di dibattito, con alcuni che la ritengono operata illecitamente dallo Stato. Sebbene sia una trattenuta di modesta entità, è significativa per le polemiche che ha generato. In passato, veniva applicata ai dirigenti provenienti dal ruolo di direttori didattici nella misura dello 0,80% dello stipendio tabellare.
Infine, l'ultima voce da analizzare è la trattenuta per la buonuscita. Per coloro che rientrano nel regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la trattenuta è pari al 2,50% dell'80% della retribuzione lorda mensile ed è indicata nel cedolino come "TFR Art. 1, c.3 DPCM 20/12/1999".

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