Il Collocamento Mirato: Un Percorso per l'Inclusione Lavorativa delle Persone con Disabilità
L'inserimento nel mondo del lavoro per le persone con disabilità è un obiettivo fondamentale per la loro piena integrazione sociale ed economica. In Italia, uno strumento chiave per raggiungere questo scopo è il "collocamento mirato", un sistema che mira a promuovere l'occupazione attraverso servizi di sostegno e un'attenta valutazione delle capacità lavorative individuali. Questo articolo esplora in dettaglio il funzionamento del collocamento mirato, le categorie di persone che ne possono beneficiare, le procedure di iscrizione e gli obblighi dei datori di lavoro.

Chi Può Accedere al Collocamento Mirato?
Il collocamento mirato è rivolto a persone con disabilità o appartenenti ad altre categorie protette, in possesso di specifici requisiti. La legge di riferimento è la Legge 68/99, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Per poter beneficiare di questo servizio, è necessario avere almeno 16 anni (con l'obbligo scolastico assolto per i minori di 16 anni) e non aver raggiunto l'età pensionabile. Inoltre, la persona deve essere priva di lavoro o svolgere un'occupazione il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale. Attualmente, questi limiti sono fissati in € 8.500,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato e € 5.500,00 per il lavoro autonomo. Queste soglie sono soggette a rivalutazione annuale.
Le categorie di persone che possono iscriversi al collocamento mirato, con specifiche relative allo stato di disoccupazione, includono:
- Invalidi civili: Persone con disabilità che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.
- Invalidi del lavoro: Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL.
- Persone non vedenti o sorde: In base alle leggi n. 382/1970 e n. 381/1970 e successive modificazioni. La definizione di non vedente include chi è affetto da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n. 138/2001. La definizione di non udente si riferisce a chi è affetto da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio: Con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni.
Esistono anche categorie specifiche che possono accedere al collocamento mirato anche se occupate, o che hanno requisiti particolari:
- Orfani o coniugi superstiti di deceduti causa lavoro, vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia: In questi casi, i decessi devono aver dato luogo a una rendita INAIL. Esiste un'alternatività tra orfano e coniuge superstite se entrambi sono occupati; se uno dei due è disoccupato, possono iscriversi entrambi.
- Familiari superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere: Coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti, solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale.
- Testimoni di giustizia: Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L. 125/13, D.M. 204/14.
- Orfani disastro Hotel Rigopiano: Ai sensi della L. 12/2019.
- Medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: Impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19. A questi si aggiungono i loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale.
- Vittime dei crolli di strade e autostrade: Ai sensi dell'art. 5 della Legge 63/2025, godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, essendo equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Profughi italiani rimpatriati: Con status riconosciuto ai sensi della L. 124/2017.
- Care leavers: Ai sensi del D.L. 34/20 e Nota Min. Lavoro.
D'altra parte, possono iscriversi al Collocamento mirato solo se disoccupati:
- Orfani e vedovi del servizio, di guerra, o equiparati: Con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. I figli ed il coniuge delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico.
- Orfani per crimini domestici: Ai sensi dell'art. 6 della L. 4/18.
L'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato è un processo che richiede la presentazione di una domanda presso il Centro per l'Impiego (CPI) competente per territorio, in base alla propria residenza.
Collocamento mirato e inclusione: il ruolo centrale della Legge 68/99 | ANMIC INFORMA 20.01.2025
Procedure per l'Iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale presso un Centro per l'impiego, è necessario seguire una procedura specifica.
- Rivolgersi al Centro per l'Impiego: Se si tratta di una prima iscrizione, è necessario recarsi al Centro per l’impiego del territorio dove si ha la propria residenza. Successivamente, è possibile iscriversi anche all’elenco di una provincia diversa, ma non è possibile essere iscritti a più di un elenco provinciale contemporaneamente. I Centri per l’Impiego sono strutture pubbliche presenti su tutto il territorio nazionale, che offrono servizi ai cittadini e alle imprese.
- Rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID): Se non lo si ha già fatto, è necessario rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità, un documento fondamentale per essere considerati disoccupati.
- Compilazione della Domanda di Iscrizione: Va compilata e sottoscritta la domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello. In questa domanda, si dovranno dichiarare i requisiti in possesso che danno diritto all’iscrizione.
- Presentazione della Domanda e Documentazione: La domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, va consegnata o inviata via PEC o tramite servizio postale al Centro per l’impiego. La documentazione richiesta comprende:
- Un documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione equivalente per stranieri non comunitari).
- Copia del codice fiscale.
- L’attestazione ISEE in corso di validità (documento non obbligatorio ma consigliato).
- La documentazione relativa alla propria disabilità.
La documentazione specifica richiesta per attestare la disabilità varia a seconda della categoria di appartenenza:
- Invalidi civili, non vedenti, sordi: Verbale della Commissione di accertamento prima istanza, accompagnato dalla Relazione Conclusiva per l’accertamento delle residue capacità lavorative rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’ULSS o dall’INPS.
- Invalidi del lavoro: Certificazione INAIL accompagnata dalla Relazione Conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria dell'INAIL per l'accertamento delle residue capacità lavorative e relazionali.
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra: Modello 69/Ter dell’Ufficio Provinciale del Tesoro.
- Invalidi per servizio: Mod. 69/Ter dell’Ufficio Provinciale del Tesoro oppure Decreto Ministeriale dell’Amministrazione di appartenenza oppure estratto del Verbale di visita collegiale della Commissione Militare medico-ospedaliera contenente la proposta di pensione privilegiata dalla 1^ all’8^ categoria.
Per ogni persona iscritta, vengono descritte le capacità lavorative, le attitudini, le competenze, le predisposizioni, il tipo e il grado di disabilità. Queste informazioni sono cruciali per il successivo incrocio tra le richieste delle aziende e i profili dei candidati.
Centralinisti Telefonici Non Vedenti e Altre Categorie Speciali
La Legge 68/99 dedica attenzione anche a categorie professionali specifiche, come i centralinisti telefonici non vedenti. Questi soggetti hanno la possibilità di iscriversi non solo nell'elenco del CPI del proprio ambito territoriale di residenza, ma anche in un altro elenco provinciale. Sono inoltre previsti contributi per le spese di residenzialità per la frequenza a corsi attivati fuori regione. L'abilitazione a questa funzione può essere acquisita attraverso la frequenza di specifici corsi regionali o presso scuole statali o autorizzate per ciechi, oppure tramite esperienza lavorativa maturata come centralinista presso un'azienda per almeno 6 mesi.
Altre categorie professionali non vedenti che possono iscriversi al collocamento mirato includono:
- Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti: Richiede l'iscrizione all'Albo professionale nazionale.
- Terapisti della riabilitazione non vedenti e Fisioterapisti non vedenti: Richiede l'iscrizione all'Albo professionale nazionale.
Queste disposizioni evidenziano un approccio inclusivo che considera le specificità di diverse professionalità e disabilità.
Obblighi dei Datori di Lavoro
La Legge 68/99 impone obblighi precisi ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, al fine di garantire l'assunzione di persone con disabilità. Sono tenuti all’assunzione obbligatoria di disabili tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero minimo di 15 persone. La quota di riserva per ogni azienda viene stabilita in base al numero totale dei dipendenti.
Le aziende, per adempiere all’obbligo di assunzione, devono presentare richiesta ai centri per l’impiego entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Periodicamente, i datori di lavoro sono tenuti a inviare ai centri per l’impiego i propri prospetti informativi, che sono pubblici. Questi prospetti dichiarano il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi della quota di riserva, nonché le postazioni e le mansioni disponibili per i disabili.
È importante notare che le aziende possono computare nella quota di riserva anche i lavoratori che diventano disabili successivamente all’assunzione, oppure quelli che, sebbene già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio. In questi casi, è richiesto un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o al 45% se disabili psichici, o al 33% se invalidi del lavoro.

Il Ruolo dei Centri per l'Impiego
I Centri per l'Impiego (CPI) svolgono un ruolo centrale nel sistema del collocamento mirato. Essi sono responsabili dell'incrocio tra le richieste delle aziende e i profili dei disabili disoccupati iscritti nei rispettivi elenchi provinciali. Viene creata una graduatoria unica, e sia l'elenco che la graduatoria dei disabili disoccupati sono pubblici.
L'attività dei CPI si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione, che ha visto riforme come quella introdotta dal ministro Fornero (Legge 92/12) e l'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act dal 2016.
Inclusione nel Settore Pubblico
Anche per lavorare nella pubblica amministrazione, il collocamento mirato gioca un ruolo importante. Per accedere a un impiego nel settore pubblico, è necessario vincere un concorso. Le quote di riserva per ogni concorso pubblico vengono stabilite in ogni bando. L'appartenenza a una categoria protetta deve sempre essere specificata nella domanda di partecipazione al concorso.
Conservazione, Sospensione e Perdita dello Stato di Disoccupazione
L'interessato mantiene l'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato fintanto che è in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione. La perdita dello stato di disoccupazione avviene, ad esempio, quando si inizia un'attività lavorativa che supera i limiti di reddito previsti, a meno che tale attività non rientri in particolari progetti o sia svolta per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.
La normativa prevede anche casi specifici in cui è possibile iscriversi al collocamento mirato anche se si è occupati, come per gli orfani o il coniuge superstite di deceduti causa lavoro, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere, a determinate condizioni.
La complessità del sistema del collocamento mirato sottolinea l'impegno del legislatore nel garantire pari opportunità nel mondo del lavoro, promuovendo un percorso di inclusione che valorizzi le capacità di ogni individuo.
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