Il Fondo Perequativo IMIS: Strumenti di Calcolo e Ripartizione delle Risorse Comunali
L'Imposta Municipale Propria (IMU), precedentemente nota come IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) in alcune regioni, rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per gli enti locali italiani. La sua corretta gestione e ripartizione è fondamentale per garantire l'efficienza dei servizi comunali e per attuare politiche di perequazione volte a ridurre le disparità territoriali. Questo articolo esplora gli strumenti a disposizione dei cittadini per il calcolo e il pagamento dell'IMIS, analizzando al contempo le complesse dinamiche del fondo perequativo comunale (FSC), con particolare riferimento alle normative e alle ripartizioni del 2020 e degli anni successivi.
Accesso e Pagamento dell'IMIS: Un Percorso per il Contribuente
Per i cittadini del Comune di Trento, l'accesso ai prospetti informativi relativi al saldo IMIS è stato semplificato. È possibile accedere all'Area Personale del sito istituzionale, dove il prospetto sarà reso disponibile. In alternativa, i contribuenti hanno ricevuto direttamente il prospetto alla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Qualora si necessiti di assistenza o si desideri delegare un'altra persona al ritiro del prospetto, è possibile compilare un apposito modulo di delega, reperibile online. Il delegato, munito di un proprio documento di identità, del modulo di delega firmato dal delegante e del documento d'identità e codice fiscale del delegante, dovrà recarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Il servizio di simulazione online offerto dal Comune consente ai proprietari di immobili di calcolare l'IMIS dovuta per l'anno di competenza. Inserendo i propri dati anagrafici e i dettagli degli immobili posseduti, è possibile generare e stampare il modello F24 necessario per effettuare il pagamento. Questo strumento è essenziale per una corretta autoliquidazione dell'imposta, promuovendo trasparenza e semplificazione per il cittadino.
Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC): Meccanismi di Perequazione
Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) rappresenta il principale strumento di perequazione fiscale a livello nazionale, volto a compensare le differenze di capacità fiscali e di fabbisogni standard tra i comuni italiani. La sua composizione e ripartizione sono soggette a continue evoluzioni normative.
Nel 2020, il totale del fondo destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO), escludendo la quota ristorativa TASI e le assegnazioni speciali (legge di bilancio 2020), ammontava a circa 1.909,3 milioni di euro. Nello stesso anno, il contributo versato dagli stessi enti comunali per alimentare il fondo si attestava sui 2.533,2 milioni di euro.

Complessivamente, nel 2020, ben 4.252 comuni RSO hanno beneficiato di risorse provenienti dal FSC. Per questi enti, il "fondo netto" - definito come la differenza tra i trasferimenti FSC (al netto della quota ristorativa TASI e delle assegnazioni speciali) e il loro apporto al fondo - è risultato positivo, con una percezione complessiva di circa 1.669,1 milioni di euro.
La distribuzione delle risorse del FSC 2020 evidenzia una tendenza perequativa significativa. I comuni con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a seguito del riparto, hanno ricevuto in media circa 64 euro pro capite in più rispetto alla propria quota di alimentazione del fondo. Al contrario, i comuni più grandi, con oltre 250.000 abitanti, che maggiormente contribuiscono al fondo, hanno registrato un trasferimento pro capite inferiore di circa 43 euro rispetto al loro apporto.
Composizione del Trasferimento FSC: Delta Perequativo e Delta Storico
Nel 2020, la composizione del trasferimento FSC è stata per il 27,5% costituita dal "Delta Perequativo" e per il restante 72,5% dal "Delta Storico". Il Delta Perequativo è sostanzialmente la differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali dei comuni.
La componente perequativa si articola ulteriormente in due parti:
- Una prima parte mira a colmare il divario, positivo o negativo, tra i fabbisogni standard determinati per le funzioni fondamentali dei comuni e le loro capacità fiscali.
- Una seconda parte è idealmente finalizzata alla perequazione basata esclusivamente sulle capacità fiscali, relative alle funzioni diverse da quelle fondamentali.
La legge di bilancio 2020 ha introdotto una novità rilevante, aumentando gradualmente il target perequativo, che fino al 2019 era fissato al 50%. Sebbene questa previsione vada nella direzione della perequazione integrale dei fabbisogni standard, sancita dalla legge 42/2009, la sua piena attuazione è condizionata alla risoluzione della questione delle risorse disponibili. Attualmente, il valore monetario dei fabbisogni standard, derivante dalla distribuzione della spesa corrente comunale, supera strutturalmente il valore del totale delle capacità fiscali. Senza la definizione chiara dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i fabbisogni rimangono "ingabbiati" nel riparto orizzontale ereditato dall'evoluzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e del Fondo di Solidarietà Comunale, periodo segnato da significativi tagli alle finanze locali tra il 2012 e il 2015.
Aggiornamenti Metodologici e Finanziari del FSC
Il report "Perequazione" fornisce un'analisi dettagliata delle componenti del Fondo di Solidarietà Comunale. Le tabelle contenute in tali report permettono di visualizzare la scomposizione dei trasferimenti comunali FSC (escluso il ristoro TASI e l'assegnazione di 100 milioni) aggregati a livello regionale. Per gli amministratori comunali, è possibile accedere a dati più specifici a livello di singolo comune.
La determinazione del FSC è influenzata da aggiornamenti e cambiamenti metodologici che, di anno in anno, modificano sia i fabbisogni standard che le capacità fiscali di ciascun comune. Tra il 2020 e il 2022, la perequazione a favore dei comuni meno dotati è stata attuata senza ridurre le assegnazioni degli altri enti. Questo è stato possibile utilizzando parte delle risorse spettanti al comparto per il progressivo reintegro dei tagli operati dal decreto n. 66/2014, pari a 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022, con l'obiettivo di raggiungere a regime 560 milioni.
Nel 2023, queste risorse sono state incrementate di 80 milioni, di cui 50 milioni destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali. Questa modifica mira a rendere il FSC meno sbilanciato, ma richiede comunque un finanziamento "orizzontale" di 36 milioni. È importante notare che l'incremento di queste risorse, già insufficienti per il 2023, si fermerà a partire dal 2025. La dimensione dello sbilancio residuo attuale (-36 milioni nel 2023) potrebbe sembrare lieve, ma il processo perequativo residuo redistribuirà prevedibilmente tra il 2025 e il 2030 ulteriori 600 milioni.
Le problematiche relative al mancato ripristino di un contributo di 50 milioni e alla necessità di un finanziamento "orizzontale" non sono state affrontate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), giudicate estranee ai suoi compiti.
Il fondo comprende diverse componenti:a) Una quota di mero ristoro di gettiti comunali aboliti a seguito di modifiche normative, di rilevante dimensione (circa 3.818 milioni).b) La quota di risorse destinata al potenziamento dei servizi sociali comunali, introdotta nel 2021 e pari nel 2023 a circa 300 milioni di euro, con una crescita progressiva fino a circa 754 milioni.c) Una componente condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, relativi all'incremento di asili nido e trasporto scolastico di studenti con disabilità, introdotta nel 2022 per 150 milioni di euro, che passano a 225 milioni nel 2023 e prevedono una crescita significativa fino al 2027 (1.220 milioni).
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Si auspica che tali risorse vengano riassegnate al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento dei servizi sociali, come richiesto in diverse sedi tecniche, con riferimento a tutti i servizi oggetto di finanziamento vincolato (sociale, asili nido e trasporto scolastico di studenti con disabilità).
Aiuti di Stato e Contributi per le Imprese: Un Quadro Normativo Complesso
Parallelamente alla gestione del FSC, il quadro normativo italiano ha introdotto nel corso del 2020 e negli anni successivi una serie di aiuti e contributi a sostegno delle imprese, particolarmente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. La determinazione dell'importo del contributo perequativo spettante richiede una complessa analisi dei ricavi, dei compensi e del risultato economico d'esercizio.
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi di riferimento sono quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, o i compensi di cui all'art. 54 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei ricavi e compensi conseguiti nell'anno 2019, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 (per l'anno 2019), riportato nel campo VE50.
Nel caso di erede che prosegue l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019, o di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a seguito di trasformazione aziendale avvenuta dopo tale data, l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita IVA del deceduto o del soggetto confluito.
La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 doveva essere presentata entro il 30 settembre 2021. Per la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è considerata validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Un criterio fondamentale per accedere ad alcuni aiuti è la diminuzione del risultato economico d'esercizio. L'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tra i vari contributi introdotti vi sono:
- "Contributo Rilancio" (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
- "Contributo centri storici" e "Contributo santuari" (articolo 59 del decreto legge n. 137/2020)
- "Contributo Comuni montani" (articolo 60 del decreto legge n. 137/2020)
- "Contributo Ristori", "Contributo Ristori bis" e "Contributo maggiorazione 50% zone rosse" (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 149/2020)
- "Contributo Natale" (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020)
- "Contributo Sostegni" (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
- "Contributo Sostegni bis automatico" (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)
- "Contributo Sostegni bis attività stagionali" (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021)
Per determinare l'importo del contributo spettante, è necessario calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Limiti agli Aiuti di Stato e Utilizzo del Credito d'Imposta
È fondamentale per i richiedenti verificare di non rientrare tra i soggetti esclusi, come gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR). Gli aiuti richiesti e ottenuti devono coprire i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e non possono essere cumulati con aiuti per gli stessi costi ammissibili.
Ai fini della verifica del superamento del limite massimo di aiuti di Stato per specifiche sezioni (3.1 e 3.12), i richiedenti devono calcolare l'importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti, facendo riferimento alle date di concessione di ogni misura agevolativa. Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto all'importo complessivo degli aiuti ricevuti, si superasse il limite massimo consentito, il contributo potrà essere richiesto solo nella misura che non eccede tale limite.
Il contribuente è tenuto ad attestare di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere restituiti volontariamente con gli interessi. In caso di mancata restituzione, l'importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Esistono limiti all'ammontare annuo massimo delle compensazioni e dei crediti d'imposta fruibili, nonché divieti di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro.
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