L'Esame di Terza Media per Alunni con Disabilità Gravissima: Tra Inclusione e Attestato di Credito Formativo

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente. Per gli alunni con disabilità, in particolare quelli con bisogni educativi speciali (BES) e disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, il superamento di questo esame assume sfumature e implicazioni peculiari, regolate da una normativa in continua evoluzione volta a garantire equità e inclusione. La questione si fa particolarmente complessa quando si tratta di alunni con disabilità gravissima, le cui condizioni richiedono un'attenta valutazione delle procedure e degli esiti possibili, al fine di rispettare la dignità dello studente e la veridicità degli atti formali.

Il Nuovo PEI e la Valutazione degli Alunni con Disabilità Gravissima

La normativa più recente, in particolare il nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI), mira a personalizzare il percorso scolastico di ogni studente, tenendo conto delle sue specifiche potenzialità e necessità. Per un alunno con disabilità gravissima, che presenta profonde compromissioni cognitive, comunicative e relazionali, la predisposizione di un PEI differenziato è fondamentale. Questo strumento didattico-pedagogico deve delineare un percorso educativo che, pur riconoscendo i limiti imposti dalla condizione di disabilità, offra opportunità di apprendimento e crescita compatibili con le capacità residue.

La sfida principale risiede nel conciliare l'obbligo di valutazione con la realtà di uno studente che, per la sua condizione, potrebbe non essere in grado di sostenere prove d'esame equipollenti a quelle dei compagni. Valutare uno studente con un'età mentale stimata a un anno o un anno e mezzo, e che non interagisce in alcun modo, non parla, non mangia autonomamente e necessita di pannolone durante l'orario scolastico, presenta delle criticità. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, che regola gli esami di Stato, stabilisce che le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Tuttavia, per gli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o non sostengono una o più prove, è previsto il rilascio dell'attestato di credito formativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 62/2017.

Bambino con disabilità in aula

Questo attestato, pur non conferendo il titolo di studio, certifica il percorso formativo svolto e il credito formativo acquisito, permettendo allo studente di proseguire il proprio percorso nell'ambito della scuola secondaria, seppur con modalità e percorsi differenziati. La decisione di optare per un PEI differenziato e, conseguentemente, per il rilascio di un attestato di credito formativo, deve essere presa in accordo con la famiglia e l'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE), tenendo conto della relazione del consiglio di classe e della gravità della disabilità.

La Predisposizione delle Prove d'Esame per Alunni con Disabilità

La normativa italiana prevede specifiche disposizioni per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame per gli alunni con disabilità. La commissione d'esame, o il consiglio di classe, può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Questo garantisce che le prove siano il più possibile adeguate alle reali capacità e al percorso svolto dallo studente.

Nel caso delle prove scritte, il Ministero dell'Istruzione trasmette i testi anche in codice Braille per i candidati non vedenti. Per coloro che non conoscono il Braille, è possibile richiedere formati alternativi (audio o testo) o la trascrizione su supporto informatico. La commissione è autorizzata a concedere tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte. Sebbene i tempi più lunghi non debbano di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto al calendario stabilito, in casi eccezionali, tenendo conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno, la commissione può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 62/2017. La commissione sottopone al candidato i materiali pertinenti.

Una questione ricorrente riguarda la preparazione delle buste contenenti le tracce. Mentre per la classe vengono predisposte tre terne di prove di differenti tipologie, per l'alunno con disabilità la prassi consolidata, confermata anche da esperienze di docenti, prevede la preparazione di una singola prova, personalizzata in base al PEI dello studente. Questa prova viene inserita in una busta, e la procedura di estrazione avviene secondo le stesse modalità previste per gli altri candidati, garantendo la regolarità dell'esame. Non è necessaria la predisposizione di tre buste con tre tracce diverse per l'alunno con disabilità, in quanto ciò potrebbe non essere legalmente fondato e non rispecchierebbe la personalizzazione del percorso.

L’esame di stato per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali: l’equipollenza delle prove

L'Attestato di Credito Formativo: Un Ponte verso il Futuro

Il rilascio dell'attestato di credito formativo è una disposizione normativa cruciale per gli alunni con disabilità che non sostengono l'esame in modo equipollente o che non partecipano alle prove. Questo attestato, previsto dal D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 5, non è un "non licenziato", ma una certificazione che valorizza il percorso formativo e le competenze acquisite, seppur in modo differenziato. Esso funge da ponte verso la scuola secondaria di secondo grado, consentendo allo studente di proseguire il proprio itinerario educativo in contesti che possano ancora meglio rispondere alle sue esigenze.

L'attestato di credito formativo ha una valenza importante per la continuità didattica. Esso fornisce indicazioni preziose alla commissione della scuola superiore riguardo al livello di apprendimento raggiunto dallo studente, alle strategie educative che si sono rivelate efficaci e alle sue potenzialità. Questo permette una migliore pianificazione del percorso di studi successivo, garantendo che lo studente continui a essere supportato in modo adeguato.

È fondamentale sottolineare che la partecipazione all'esame, anche in forma differenziata o attraverso il rilascio dell'attestato di credito formativo, ha un valore intrinseco in termini di autostima e socializzazione per lo studente con disabilità. L'inclusione in questo momento di passaggio, pur con le dovute personalizzazioni, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e a promuovere un'immagine positiva di sé.

La Certificazione delle Competenze e le Prove INVALSI

Oltre all'esame di Stato, al termine della scuola secondaria di primo grado, viene compilata una certificazione delle competenze per tutti gli alunni. Per gli studenti con disabilità, questa certificazione deve essere accompagnata da una nota esplicativa, come previsto dal DM 14/24, art. 4, comma 4. Questa nota fornisce un quadro più dettagliato delle competenze acquisite, tenendo conto del percorso individualizzato e delle strategie adottate.

Per quanto riguarda le prove INVALSI, gli alunni della terza classe che le svolgono in formato standard (CBT con il PC) ricevono una loro certificazione delle competenze direttamente dall'INVALSI. Per gli alunni con disabilità, le prove INVALSI sono adattate secondo quanto previsto dal loro PEI. La normativa, come indicato nel DL 62/14 art. 9 comma 3 lettera F, prevede l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La Normativa di Riferimento e la Sua Evoluzione

La normativa che regola gli esami di Stato per gli alunni con disabilità è complessa e si basa su diversi decreti legislativi e ordinanze ministeriali. Tra i riferimenti principali si annoverano il D.Lgs. 62/2017 ("Norme in materia di valutazione e certificazione di cui alla Legge 107/2015"), il DM 741/2017 (decreto attuativo del D.Lgs. 62/2017) e il D.P.R. n. 323/1998.

È importante notare che la normativa è in continua evoluzione, con l'obiettivo di migliorare le politiche scolastiche inclusive. Le ordinanze ministeriali relative agli Esami di Stato, come quella pubblicata il 14 marzo, forniscono aggiornamenti e chiarimenti sulle procedure. La Corte Costituzionale ha inoltre emesso sentenze che hanno contribuito a definire meglio i diritti degli studenti con disabilità.

Superare la "Bocciatura" per una Valutazione Inclusiva

È fondamentale abbandonare il concetto di "bocciatura" per gli alunni con disabilità che non superano l'esame in modo equipollente. La normativa attuale, attraverso il rilascio dell'attestato di credito formativo, riconosce il valore del percorso formativo e promuove una visione più inclusiva della valutazione. L'esame di terza media per questi alunni non è solo una prova di verifica delle conoscenze, ma un momento di riconoscimento del loro impegno e delle loro conquiste, per quanto diverse possano essere rispetto ai loro coetanei.

La possibilità di esonero dalle prove scritte, prevista dal D.Lgs. 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14, è un ulteriore strumento a disposizione per garantire che la valutazione sia il più equa e significativa possibile. Le prove sono predisposte in base al PEI e, se nel percorso didattico non sono state previste attività su determinate materie, ciò deve essere considerato nella valutazione.

La discussione sulle prove differenziate e sulla loro equipollenza è continua. L'obiettivo primario rimane quello di garantire che ogni studente, indipendentemente dalla propria condizione, abbia la possibilità di dimostrare le proprie competenze e di proseguire il proprio percorso educativo nel modo più proficuo possibile. La collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti è la chiave per affrontare queste sfide e per costruire un sistema scolastico realmente inclusivo.

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