L'Oblio Oncologico: Un Diritto alla Rinascita Professionale e Sociale
Il diritto all'oblio, nel suo senso più ampio, affonda le sue radici nel concetto di riservatezza, un pilastro fondamentale della giurisprudenza e della dottrina legale. Originariamente, nel contesto analogico, questo diritto era principalmente legato alla non divulgazione di informazioni datate, come vecchie condanne penali o altri dati sensibili che avrebbero potuto ostacolare l'individuo nella sua vita quotidiana. Tuttavia, l'avvento di Internet e la pervasiva digitalizzazione delle informazioni hanno trasformato radicalmente il panorama della privacy, introducendo nuove e complesse sfide. La capacità intrinseca del web di conservare e rendere accessibili indefinitamente vasti archivi di dati ha reso la gestione della privacy e l'esercizio del diritto all'oblio un'impresa notevolmente più ardua.
Una pietra miliare in questo percorso è stata la sentenza "Google Spain" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2014, che ha ridefinito i contorni del diritto all'oblio nell'era digitale. Successivamente, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, entrato in vigore nel 2018, ha formalizzato e rafforzato questo diritto, integrandolo negli articoli 17, 21 e 22 sotto la denominazione di "diritto alla cancellazione".
È fondamentale distinguere il diritto all'oblio dal diritto alla riservatezza, sebbene siano strettamente correlati e entrambi cruciali per la tutela della privacy e dell'identità personale. Mentre il diritto alla riservatezza si concentra sulla protezione della sfera privata dell'individuo contro intrusioni o divulgazioni non autorizzate, il diritto all'oblio si occupa specificamente della rimozione di informazioni obsolete o irrilevanti dalla sfera pubblica, con un'enfasi particolare sul contesto digitale. La giurisprudenza e le normative vigenti si adoperano costantemente per bilanciare questi diritti con altri interessi pubblici, quali la libertà di espressione e il diritto del pubblico all'informazione, stabilendo criteri e condizioni precise per il loro esercizio.

L'Oblio Oncologico: Una Nuova Frontiera della Tutela dei Diritti
L'oblio oncologico emerge come un'estensione specifica e vitale di questi principi, riferendosi al diritto di una persona di non essere più discriminata a causa di una precedente diagnosi di cancro, con un focus particolare sul contesto lavorativo. La Repubblica Italiana, in linea con i suoi principi costituzionali, riconosce il lavoro non solo come un'attività economica, ma come un diritto fondamentale e un pilastro su cui si edifica la società. Gli articoli 1 e 4 della Costituzione sottolineano l'importanza del lavoro per la realizzazione personale e per il progresso sociale ed economico del Paese.
L'articolo 2 della Costituzione Italiana sancisce il principio fondamentale del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell'individuo, non solo nella sua dimensione singola ma anche all'interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. L'articolo 3 della Costituzione Italiana afferma il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, eliminando ogni distinzione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'articolo 32 della Costituzione Italiana riconosce il diritto alla salute come interesse primario dell'individuo e della collettività, impegnando lo Stato a tutelarlo attraverso azioni mirate alla prevenzione e alla cura delle malattie.
A livello internazionale, gli articoli 8 e 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Il Quadro Normativo Italiano: Dalla Costituzione allo Statuto dei Lavoratori
Lo Statuto dei Lavoratori, introdotto con la legge n. 300 del 1970 e successivamente modificato, rappresenta un pilastro della legislazione lavoristica italiana. Esso stabilisce chiaramente il divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale.
La disciplina relativa al trattamento dei dati personali, in particolare quelli riguardanti lo stato di salute dei lavoratori, trova una sua specifica regolamentazione nello Statuto dei Lavoratori, negli articoli 5 e 6. L'articolo 5 vieta esplicitamente al datore di lavoro di effettuare accertamenti sull'idoneità del lavoratore e sulla sua infermità per malattia o infortunio. Gli accertamenti sanitari possono essere condotti solo da entità esterne, come i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, e solo in circostanze ben definite, come nel caso di assenze per malattia.
A livello europeo, diverse direttive mirano a proteggere i lavoratori da discriminazioni basate su condizioni di salute. Oltre agli aspetti legali, è fondamentale considerare le implicazioni etiche e sociali dell'oblio oncologico. Il diritto alla privacy dei lavoratori, specialmente riguardo a condizioni di salute come il cancro, è un aspetto cardine del diritto del lavoro. L'oblio oncologico si inserisce in questo contesto come un'estensione del diritto alla privacy, assicurando che le persone non debbano affrontare discriminazioni a lungo termine a causa di una diagnosi del passato.

La Legge sull'Oblio Oncologico: Un Faro di Speranza
La legge n. 193 del 2023 rappresenta un passo avanti cruciale nella protezione dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, mirando a prevenire discriminazioni in vari ambiti della vita sociale ed economica, inclusa l'occupazione. Questa legge vieta esplicitamente ai datori di lavoro di richiedere informazioni relative a precedenti diagnosi di cancro durante i processi di selezione o i colloqui di lavoro. Qualora un datore di lavoro violasse queste disposizioni, richiedendo informazioni sullo stato di salute pregresso in contesti non giustificati da esigenze lavorative specifiche e direttamente correlate all'attività lavorativa da svolgere, potrebbe incorrere in sanzioni.
Il diritto ad essere medicalmente dimenticati mira a eliminare le barriere che le persone guarite da una patologia oncologica possono incontrare in diversi ambiti della vita sociale ed economica. Questo include:
- Accesso ai Servizi Bancari e Finanziari: Evitare che le storie cliniche influenzino negativamente l'idoneità per prestiti, ipoteche o altri servizi finanziari.
- Procedure d’Adozione: Garantire che le precedenti condizioni di salute non siano utilizzate per discriminare nei processi di adozione.
- Inserimento o Reinserimento nel Mondo del Lavoro: Assicurare che le persone guarite non siano ostacolate o discriminate durante la ricerca di un impiego o il ritorno al lavoro dopo una malattia.
Diritto all'oblio oncologico: cos'è? perchè è importante e necessario? perchè serve una legge?
Criteri Temporali e Applicazione Pratica
La normativa che regola il diritto all'oblio oncologico introduce criteri temporali specifici per il riconoscimento di tale diritto, basati sulla distanza temporale dalla conclusione del trattamento attivo della patologia oncologica. Questi criteri sono di fondamentale importanza, poiché stabiliscono parametri chiari per determinare quando una persona può essere considerata "medicalmente dimenticata" in relazione alla sua pregressa condizione di salute.
- Periodo di Dieci Anni: Il diritto all'oblio oncologico si applica a coloro che hanno concluso il trattamento attivo della patologia oncologica da almeno dieci anni, senza aver sperimentato recidive o ricadute.
- Riduzione a Cinque Anni per i Minorenni: Per i casi in cui la malattia sia insorta prima del ventunesimo anno di età, il periodo necessario per beneficiare del diritto all'oblio oncologico è ridotto a cinque anni.
Il Bilanciamento tra Diritto del Lavoratore e Esigenze del Datore di Lavoro
La questione del bilanciamento tra il diritto del datore di lavoro di indagare sulle potenziali assunzioni e il diritto del candidato al lavoro di mantenere riservate informazioni sul proprio passato, in particolare in relazione a una pregressa condizione oncologica, rappresenta un punto di frizione significativo nel diritto del lavoro e nella tutela della privacy. Il diritto all'oblio oncologico, che impedisce indagini preassuntive relative a condizioni di salute pregresse, si basa su principi fondamentali di privacy e di non discriminazione.
- Diritto del Datore di Lavoro: I datori di lavoro hanno un legittimo interesse a valutare l'idoneità dei candidati per le posizioni disponibili.
- Diritto alla Privacy del Candidato: Il diritto alla privacy storica e all'oblio oncologico enfatizza l'importanza di consentire agli individui di iniziare nuovi capitoli della loro vita senza essere penalizzati per eventi passati, in particolare per condizioni di salute che sono state superate.
La normativa sottolinea l'importanza di tutelare la riservatezza del lavoratore, in particolare riguardo al suo passato oncologico.
Principali Disposizioni della Legge n. 193/2023
- Articolo 4: Stabilisce norme specifiche per l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. La legge vieta esplicitamente di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati riguardanti patologie oncologiche pregresse, a condizione che il trattamento attivo si sia concluso da più di dieci anni senza episodi di recidiva.
- Politiche Attive: La legge richiede l'adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo con il Ministro della Salute, di specifiche politiche attive per garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nonché nell'accesso ai servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi per chi ha superato una patologia oncologica.
La legge prevede una graduale implementazione, articolata in fasi:
- Prima Fase (Entro il 2.3.2024): Emissione di un decreto del Ministero della Salute per disciplinare le modalità e le forme per la certificazione della guarigione.
- Seconda Fase (Entro il 2.4.2024): Definizione, tramite decreto del Ministero della Salute, di una serie di patologie oncologiche per cui i pazienti possono essere considerati guariti in un lasso temporale inferiore rispetto a quello generalmente previsto.
- Terza Fase (Entro il 2.7.2024): Emissione di un decreto, a firma del Ministero del Lavoro in concerto con il Ministero della Salute, dopo aver consultato le organizzazioni di pazienti oncologici.

Rilevanza Giurisprudenziale e Interpretazioni
La tendenza normativa e giurisprudenziale sembra inclinare verso la prevalenza del diritto al reinserimento e alla parità di trattamento dei lavoratori, anche in presenza di pregressi oncologici. Questo approccio è motivato dalla volontà di combattere ogni forma di discriminazione e di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti che hanno superato una patologia oncologica.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1754/2022, emessa l'11 aprile 2024, affronta una questione delicata e di grande rilevanza sociale: il licenziamento di un lavoratore affetto da una doppia neoplasia linfoproliferativa cronica, ritenuto discriminatorio in quanto basato sul superamento del periodo di comporto. La Corte, confermando le decisioni dei gradi di giudizio precedenti, ha stabilito che tale licenziamento viola i principi di non discriminazione previsti dalla normativa europea e nazionale, in particolare alla luce della Direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. 216/2003.
- Discriminazione Indiretta: La Corte ha riconosciuto che l'applicazione del periodo di comporto standard a un lavoratore disabile, senza considerare le sue specifiche esigenze e la maggiore probabilità di assenze dovute alla sua condizione di salute, costituisce una forma di discriminazione indiretta.
- Accomodamenti Ragionevoli: La decisione ribadisce l'importanza degli accomodamenti ragionevoli, che i datori di lavoro sono tenuti a valutare e implementare per garantire che i lavoratori disabili non siano svantaggiati.
- Onere della Prova Attenuato: In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la sentenza applica un regime di onere della prova attenuato a favore del lavoratore.
Il Diritto all'Oblio nel Contesto Digitale e la Cassazione
Durante il Coffee Privacy del 28 marzo, è stato approfondito il tema del diritto all'oblio, e in particolare dell'oblio oncologico, previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Il diritto all'oblio fa parte dei diritti della personalità, ovvero di quei diritti soggettivi assoluti funzionalmente diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale che ogni persona ha in quanto tale.
Il diritto all'oblio viene definito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come il diritto dell'interessato di ottenere la rimozione dalla libera circolazione delle informazioni che lo riguardano. L'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 obbliga i titolari che hanno reso pubblici dei dati personali dell'interessato (ad esempio pubblicandoli su un sito web) ad informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che trattano tali dati personali cancellati, comprendendo qualsiasi link, copia o riproduzione. Questo perché, come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto all'oblio si configura come: "il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata".
Il problema sorge con l'informatizzazione delle notizie e la loro diffusione negli archivi online, che ha comportato una fruibilità costante di questi dati personali, persistenti nel tempo. Tale permanenza, percepita come svincolata dallo scorrere del tempo, sovraespone in maniera costante il soggetto interessato, il quale rischia di rimanere sempre associato alle notizie che lo riguardano, in particolare quelle negative, con impatti significativi sulla sua vita e potenziali danni.
È per tale ragione che il diritto all'oblio assume un'importanza fondamentale. In questa prospettiva, il diritto all'oblio si differenzia dal diritto alla riservatezza per un fattore determinante: il trascorrere del tempo. La Cassazione ha sottolineato come l'equilibrio tra i diritti fondamentali della persona e il diritto alla libertà di espressione del pensiero possa raggiungersi disponendo che: "il gestore del motore di ricerca [sia] obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad eliminare il link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca", anche nei casi in cui la loro pubblicazione sul web sia stata lecita.

Impatto su Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi
La legge sull'oblio oncologico, in particolare l'articolo 2, introduce un cambiamento di paradigma nell'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. Essa vieta agli operatori commerciali di acquisire informazioni su patologie oncologiche pregresse se sono trascorsi 10 anni dalla malattia senza ricadute.
Criticità e Armonizzazione con le Normative Europee
La legge sull'oblio oncologico potrebbe presentare delle criticità se messa in relazione con le norme riguardanti il credito al consumo e le direttive europee in materia assicurativa e bancaria. La Direttiva UE n. 2023/970 (direttiva sulla parità di retribuzione) e la Direttiva UE 2023/2024 (CCD2) riguardano, tra l'altro, la valutazione del merito creditizio e l'accesso ai dati personali.
La valutazione del merito creditizio è un tema di primaria importanza che genera numerosi contenziosi civilistici. Un punto focale di tale valutazione è la capacità del cliente di rimborsare le rate. Prima dell'introduzione della Legge n. 193/2023, le banche e gli istituti finanziari potevano richiedere informazioni sullo stato di salute pregresso, talvolta utilizzandole per negare finanziamenti o applicando polizze con coperture parziali dei danni, escludendo eventi collegati alla malattia oncologica.
La Legge sull'oblio oncologico si pone come una nuova regola che vieta agli operatori commerciali di acquisire informazioni su patologie oncologiche, laddove siano trascorsi 10 anni dalla malattia senza ricadute.
La Direttiva UE n. 2023/2024 (CCD2) stabilisce che gli Stati membri dispongano che i dati personali relativi alle diagnosi di malattie oncologiche delle persone non siano utilizzati ai fini di una polizza assicurativa collegata ad un contratto di credito, dopo un periodo di tempo che gli Stati membri non possono prevedere come superiore a 15 anni dalla certificazione di guarigione.
Nell'ambito bancario, la Direttiva prevede che la valutazione del merito creditizio debba basarsi esclusivamente sui dati riguardanti la situazione economico-finanziaria e afferma che tali informazioni non dovrebbero includere categorie di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (dati particolari).
Attualmente, in Italia, la Legge n. 193/2023 pone un divieto relativo di trattare questa tipologia di dati nei contratti bancari. In futuro, a seguito del recepimento della CCD2, le Banche avranno un divieto assoluto di trattare le informazioni di cui all'art. 9 del GDPR. Questo potrebbe comportare per le Banche uno sgravio di responsabilità formale, ma anche un rischio di aumento dei casi di insolvenza, poiché la cancellazione di tali dati potrebbe ridurre l'affidabilità dei calcoli relativi al rischio creditizio.
Il Ruolo della Sintetizzazione dei Dati
Il processo di sintetizzazione dei dati consiste nell'apprendimento, da parte di un algoritmo, delle correlazioni e delle metriche statistiche dei "big data". Questo processo crea un nuovo database artificiale, privo di replicazioni o collegamenti diretti con gli elementi identificativi dei dati di partenza, offrendo una prospettiva anonimizzata e aggregata delle informazioni.

Tutela dei Dati e Responsabilità dei Titolari
L'introduzione del diritto all'oblio oncologico in Italia, sancito dalla Legge n. 193 del 7 dicembre 2023, rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche. Tale normativa mira a evitare che la storia clinica passata di un paziente possa causare discriminazioni, ponendo un freno agli effetti pregiudizievoli del passato e garantendo parità di accesso ai servizi bancari, assicurativi, finanziari, ai concorsi pubblici, alla selezione del personale e alle adozioni.
L'oblio oncologico, come concetto giuridico, è la facoltà per i pazienti guariti di non essere considerati come persone a rischio in ambito lavorativo, economico o personale a causa della loro pregressa condizione oncologica. La legge n. 193/2023 prevede che, trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento per i maggiorenni e cinque anni per i minorenni, senza ricadute o recidive, le informazioni sulla passata patologia oncologica non possano essere prese in considerazione.
Impatto sulla Privacy e Gestione dei Dati
La normativa ha un forte impatto sulla privacy e sulla gestione dei dati personali. In linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la legge stabilisce che i dati sanitari oncologici non più rilevanti ai fini di una valutazione corrente non possono essere conservati né utilizzati per scopi discriminatori.
- Diritto alla Cancellazione dei Dati: Il GDPR già prevede il diritto alla cancellazione dei dati, o "diritto all'oblio", il quale risulta rafforzato dalla legge 193/2023 nel contesto oncologico.
- Responsabilità dei Titolari del Trattamento: Enti pubblici e privati sono responsabili della tutela dei dati oncologici; devono garantire che, scaduto il termine stabilito dalla legge, le informazioni sensibili siano rimosse o oscurate dai propri archivi e sistemi informativi.
Il Garante Privacy italiano ha pubblicato i Provvedimenti n. 367 e n. 368 del 20 giugno 2024 e le relative FAQ sull'argomento. Questi documenti chiariscono i principali ambiti di applicazione e le garanzie per gli ex-pazienti oncologici, tra cui l'accesso a settori bancari, assicurativi, finanziari, selezioni pubbliche e adozioni. Le linee guida indicano come le informazioni legate alla precedente condizione oncologica debbano essere trattate e cancellate dopo 10 anni dal rilascio della certificazione, garantendo il rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Per esempio, nel caso delle adozioni, i criteri psicofisici non devono includere domande sulle passate patologie oncologiche. È consigliabile affidarsi a professionisti esperti per una consulenza in materia di protezione dei propri dati personali.

Tutela Specifica per Malati Oncologici Rari e Gestione degli Interessi
Oltre ai sussidi economici, alle agevolazioni fiscali, sul lavoro e in ambito medico e farmaceutico, i malati di tumore raro hanno, come tutti i pazienti oncologici, il diritto di conoscere i dettagli del proprio stato di salute e di tutelare i propri interessi giuridici, direttamente o indirettamente.
Diritto di Accesso alla Documentazione Sanitaria
Se il paziente lo desidera, può chiedere che le informazioni sul suo stato di salute siano condivise con altre persone, incluso il medico di fiducia. Durante il ricovero, il paziente affetto da tumore raro ha il diritto di ottenere una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica, anche se desidera un consulto medico esterno alla struttura.
In base alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, durante il ricovero, il malato e il medico di famiglia possono visionare in qualsiasi momento la cartella clinica. Secondo la stessa normativa, se il paziente o un suo delegato fanno richiesta di una copia integrale della stessa cartella, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta, o immediatamente in caso di documentata urgenza. Se il malato non può ritirarla personalmente, la consegna può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Strumenti di Tutela per l'Incapacità di Agire
Se il malato oncologico raro non fosse in grado, temporaneamente o permanentemente, di curare i propri interessi, legati alle questioni mediche ma anche alla gestione del conto corrente bancario o postale, alla vendita o acquisto di immobili, ecc., esistono strumenti giuridici a sua tutela.
- Procura Notarile: È un atto mediante il quale si conferiscono a una persona di fiducia poteri di rappresentanza al fine di compiere, in nome e per conto del malato oncologico raro, gli atti necessari per curarne gli interessi economici e giuridici. La procura, di qualsiasi tipo sia, non priva il malato della capacità di compiere personalmente gli atti per i quali l’ha conferita. La procura si definisce generale se pensata per gestire tutti gli interessi del malato, mentre è detta speciale se conferita per compiere un solo atto.
- Amministratore di Sostegno: Introdotto dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, l'Amministratore di sostegno è una persona che aiuta il malato che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura della propria persona e del proprio patrimonio. Per ottenere questa tutela, il malato oncologico raro deve presentare domanda al giudice tutelare. L'amministratore di sostegno supporta il malato ma non ne limita la capacità di agire.
- Curatela e Interdizione Giudiziale: La curatela è una misura di protezione per soggetti che, per infermità non grave da richiedere l'interdizione o per altre patologie, sono stati inabilitati. L'interdizione giudiziale tutela soggetti in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, privandoli della capacità di compiere atti giuridici potenzialmente lesivi.
È fondamentale sottolineare che sia la procura notarile che la nomina dell'amministratore di sostegno presuppongono la capacità di intendere e di volere del beneficiario al momento della loro conferimento o richiesta.

FAQ e Chiarimenti dal Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali italiano, in qualità di soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. 193), ha pubblicato sul proprio sito internet un elenco di F.A.Q. volte a fornire chiarimenti sull'applicazione della l. n. 193/2023.
La legge n. 193/2023, comunemente nota come "legge sull'oblio oncologico", definisce questo diritto come: "il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica per l’accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito di procedure per l’adozione, procedure concorsuali o selettive al lavoro e alla formazione professionale".
Istanza e Certificato di Oblio Oncologico
Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il Garante rileva che la domanda per ottenere il certificato di oblio oncologico può essere presentata, decorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale specialista nella disciplina attinente alla patologia oncologica, o anche al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Il termine, che decorre dal giorno dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, è dimezzato nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Il certificato di oblio oncologico, rilasciato da tali soggetti, deve contenere l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza dell'interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati. Il soggetto che rilascia il certificato è il titolare del trattamento dei dati ivi contenuti, e può conservare l'istanza e il certificato per un periodo non superiore a dieci anni dalla loro presentazione o ricezione, decorsi i quali ha l'obbligo di cancellarli.
Divieti per Banche, Assicurazioni e Datori di Lavoro
Per quanto concerne il contenuto del diritto all'oblio oncologico, il Garante esplica che la l. n. 193/2023 vieta a banche o altri istituti finanziari, di investimento e assicurativi, di richiedere (o altrimenti ottenere) informazioni relative allo stato di salute del contraente (persona fisica) concernenti patologie oncologiche allorquando il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (o cinque se la malattia è insorta in capo all'infraventunenne). Qualora tali operatori abbiano già a disposizione le informazioni concernenti pregresse patologie oncologiche dei clienti, la l. n. 193/2023 ne vieta l'utilizzo per la determinazione delle condizioni contrattuali.
La l. n. 193/2023 vieta inoltre al datore di lavoro, sia nella fase preassuntiva, sia in costanza di rapporto di lavoro, di richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (o cinque nel caso di malattia insorta prima dei ventun anni).
Inoltre, come rilevato dal Garante, trovano applicazione le disposizioni in materia di protezione dei dati personali che vietano, in via generale, al datore di lavoro di acquisire (anche a mezzo di terzi) e di trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. In particolare, alla luce di tali norme, il datore di lavoro non può acquisire informazioni sulle specifiche patologie (attuali o pregresse) dell'interessato, né utilizzarle ai fini dell'assunzione o dello svolgimento del rapporto di lavoro. Qualora poi, nel contesto di un rapporto di lavoro, sia necessario trattare dati sanitari del lavoratore, l'unico legittimato a farlo è il medico competente, il quale non può fornire al datore di lavoro informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi del lavoratore.
Documentazione delle Assenze per Motivi di Salute
Quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per assenze dal servizio per motivi di salute legati alle patologie oncologiche pregresse o in atto, o chiede il riconoscimento di benefici di legge legati a particolari condizioni di salute, il datore di lavoro è legittimato ad acquisire la documentazione relativa all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici. Non è però necessario che tale documentazione contenga informazioni diagnostiche, l'indicazione della specifica prestazione sanitaria effettuata o altri dettagli da cui sia ricavabile la patologia sofferta.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2-decies del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), il datore di lavoro non può utilizzare le informazioni contenute in tali documenti per finalità diverse da quelle in vista delle quali sono state raccolte.
Diritto all'Oblio nel Processo di Adozione
La legge n. 193/2023, nell'ambito delle procedure di adozione, stabilisce che i criteri psicofisici richiesti per l'idoneità all'adozione non debbano includere domande relative a pregresse patologie oncologiche. Questo garantisce che la storia clinica passata non diventi un ostacolo all'esercizio del diritto di formare una famiglia.
Il diritto all'oblio oncologico garantisce agli ex pazienti oncologici l'accesso a opportunità lavorative, formative, finanziarie e adottive senza subire discriminazioni legate al passato. L'oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. L'istanza di oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione. L'art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, specifica che tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato.
In ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. In tale quadro e in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente è, per legge, l'unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro. Resta salvo che, ove dalla documentazione prodotta dal dipendente tali dettagli informativi risultino presenti, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati.
Con l’entrata in vigore il 2 gennaio 2024 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, che sancisce espressamente il “diritto all’oblio oncologico”, è stata data finalmente tutela giuridica ai pazienti oncologici. Le stesse informazioni non possono esser acquisite da soggetti esterni, diversi dal contraente. Qualora, infatti, gli enti erogatori del servizio abbiano già acquisito tali dati, il paziente oncologico guarito potrà inviare loro una raccomandata A.r.
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