Il Servizio Pubblico: Definizione, Evoluzione e Processi di Valutazione Sociale

L'istituto del servizio pubblico, il cui inquadramento è stato a lungo dibattuto, così come il dato nozionistico, rappresenta un pilastro fondamentale nell'organizzazione dello Stato moderno e nella soddisfazione dei bisogni collettivi. La sua definizione non è univoca e ha subito un'evoluzione significativa nel corso del tempo, influenzata da cambiamenti socio-economici, evoluzioni giuridiche e principi costituzionali.

La Nozione di Servizio Pubblico: Un Dibattito Aperto

La definizione stessa di servizio pubblico è da sempre di incerta configurazione. In sostanza, si ascrive alla nozione di servizio pubblico qualsiasi prestazione avente ad oggetto attività o beni accessibili a chiunque ne faccia richiesta, a parità di condizioni, nel senso di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione. Con maggiore sforzo esplicativo, può dirsi che, con il concetto di servizio pubblico, si fa riferimento ad attività di attribuzione di beni della vita suscettibili di valutazione patrimoniale che, sebbene dirette a soddisfare esigenze essenziali per la collettività, si estrinsecano secondo modalità non autoritative. Quindi, si può affermare che gli elementi essenziali del servizio pubblico sono la strumentalità al soddisfacimento di esigenze essenziali della collettività e la non autoritatività nella fase di erogazione della prestazione.

Sul piano del diritto positivo, si rinvengono plurime leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento al concetto di servizio pubblico, come la legge n. 142 del 1990, in tema di servizi pubblici locali, oggi trasfusa nel Testo Unico delle leggi comunali e provinciali, d.lgs. n. 267/2000, la legge n.146 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’art. 358 del Codice penale, il decreto legislativo n. 80 del 1998, riformulato con la legge n. 127 del 1997. Soltanto con la novella del Codice penale Rocco, avvenuta nel 1990, si è avuta una definizione del legislatore, al già visto art. 358.

La difficoltà nel trovare una definizione unitaria si rileva anche a livello giurisprudenziale; tant'è che nemmeno l'organo giurisdizionale è riuscito a pervenire a una soluzione univoca. Si sono sviluppati, infatti, tre orientamenti differenti:

Teoria Soggettiva

Per la tesi soggettiva, i servizi pubblici sono quelle attività economiche, attratte nella sfera di competenza dello Stato o di un altro ente pubblico, destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. La riserva nella mano pubblica delle attività dirette alla produzione di servizi pubblici, secondo questa tesi, è strettamente connessa al fatto che, verso la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, l'intervento dello Stato era molto forte. Infatti, in quel periodo erano proprio i Ministeri e le Agenzie ad occuparsi dei servizi pubblici, attraverso forme di dilatazione delle strutture organizzative originarie dello Stato, in particolare con la nascita: a livello statale, delle Aziende Autonome (enti inseriti in ambito ministeriale dotati di autonomia di gestione e di una diversa disciplina finanziaria, contabile e dei controlli); e a livello locale, delle Aziende Municipalizzate (quali diramazioni degli enti territoriali che svolgevano, ai livelli più vicini al cittadino, le medesime funzioni delle aziende autonome). Le aziende autonome, però, non erano in grado di assicurare una gestione efficiente delle attività economiche, le quali, proprio per le loro caratteristiche, richiedevano l'utilizzo di strumenti di diritto privato. È per questo motivo che si è avuta una trasformazione delle Aziende con una conseguenziale proliferazione incontrollata di enti pubblici necessari, qualificati come parastatali, che operavano in settori importanti come la ricerca scientifica, la cultura e la promozione economica.

Teoria Oggettiva

È per tale motivo che si fa largo la teoria oggettiva, secondo cui i servizi pubblici sono tali indipendentemente da una gestione diretta della pubblica amministrazione; anzi, risulta irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto che li eroga, in quanto l'interprete, al fine di identificare un servizio come pubblico, deve soffermarsi solo sul risultato di soddisfacimento del pubblico interesse. Il servizio pubblico, dunque, viene qualificato come quell'attività pubblica o privata destinata a soddisfare fini sociali e soggetta a programmi e controlli ai sensi dell’art. 41, co. 3 Cost. Non si guarda più al soggetto che eroga il servizio, cosa che consentiva una qualificazione del servizio pubblico soltanto ex post, omettendo di individuare le caratteristiche proprie dell'istituto, con conseguente incertezza in merito alla disciplina applicabile; per i fautori di questa tesi si pone l'attenzione sull'elemento teleologico del soddisfacimento degli interessi dei consociati. È quanto emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato, Sezione V, nella pronuncia del 14 febbraio 2013, n. 911, ha affermato che “per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una previsione legislativa che, alternativamente, ne preveda l’istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di un’accezione oggettiva della nozione, che tali attività presentino carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili)”.

La tesi oggettiva pura ha trovato accoglimento in un noto indirizzo giurisprudenziale sostenuto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1 del 2000, volto ad includere nella nozione di pubblico servizio ogni forma di attività “finalizzata al perseguimento dell'interesse collettivo”, con l’ulteriore conseguenza che l’ambito del servizio pubblico finirebbe col coincidere con l’intero ambito dell’attività amministrativa sorretta dai principi di cui all’art. 3 Cost., ovvero sottoposta “a controllo vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un’amministrazione pubblica”. In tal senso, si era espressa anche l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, col parere n. 4 del 1997. In definitiva, quindi, la teoria oggettivo-funzionale pone al centro le istanze di ispirazione costituzionale, correlate al principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost.

Teoria Intermedia

Per tale motivo, al fine di trovare un punto di equilibrio tra la tesi soggettiva e quella oggettiva, è stata sviluppata la c.d. teoria mista, secondo cui è servizio pubblico quello svolto da un ente pubblico, o chi per esso per il tramite di una procedura di affidamento, che è destinato a soddisfare i bisogni di una cerchia, più o meno ampia, di utenti, fermo restando che la relativa titolarità sia comunque riservata all’amministrazione pubblica che assume il servizio entro i propri compiti istituzionali e provvede alla sua organizzazione. Pertanto l’attività, che può essere gestita anche dal privato/concessionario senza che ciò incida sulla natura genuinamente pubblica del servizio, deve essere rivolta ai cittadini e deve essere svolta secondo canoni strutturali e funzionali di imprenditorialità. Ebbene, sono tre gli elementi per poter definire un servizio pubblico:

  • Imputabilità o titolarità del servizio pubblico all’amministrazione pubblica che ha istituito il servizio o alla quale lo stesso è stato assegnato dal legislatore che può, attraverso gli strumenti previsti per legge, affidarlo a terzi.
  • Finalità alle quali il servizio risponde perché è riferito ad esigenze della collettività.
  • Presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare determinate modalità di gestione.

Diagramma che illustra le tre teorie sulla definizione di servizio pubblico: soggettiva, oggettiva e mista.

La Tendenza Giurisprudenziale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e dei TAR ha più volte affrontato il problema della definizione della nozione di servizio pubblico, essendo divenuta quest’ultima un criterio di riparto della giurisdizione, a seguito del d.lgs. 80/1998. Con la sentenza n. 5097 del 2009, il Consiglio di Stato ha affermato che i servizi a rilevanza economica sono caratterizzati dalla (almeno potenziale) redditività e dalla complessiva attività svolta dalla società affidataria, che può anche avere un oggetto sociale eterogeneo, ricomprendente sia attività a rilevanza sociale, che economica. Ciò risulta confermato anche dalla disciplina contenuta nel citato art. 23 bis D.L. n. 112 del 2008.

Il servizio può essere svolto anche da soggetti privati, ma ciò non può far concludere che a detta nozione possa essere attribuita un’accezione così ampia da comprendere qualsiasi attività privata soggetta a controllo, vigilanza o autorizzazione della Pubblica Amministrazione, in quanto il servizio si qualifica come pubblico, perché l’attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti dell’Amministrazione pubblica. In questo senso si è espresso anche il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2146 del 2009. Ne deriva che la remunerazione del servizio non si pone quale corrispettivo del sinallagma contrattuale (che caratterizza, al contrario, la diversa figura dell’appalto pubblico del servizio), ma, come era ribadito dall’art. 12, comma 5, della L. 23.12.1992 n 498 (novellato dall’art. 117 del d.lgs n. 267/2000).

Più precisamente, relativamente ai servizi pubblici locali, l’art. 117 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8090 del 2004, ne deriva che, se è pur vero che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplina le forme di gestione dei servizi pubblici locali, è necessario che tali servizi abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7131 del 2000, hanno affermato che “il servizio si qualifica come pubblico allorquando l’attività, in cui esso consiste, sia indirizzata istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti propri dell’amministrazione pubblica”. Ancora, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2240 del 2003, ha sottolineato come la nozione di servizio pubblico debba essere ricondotta a quella di attività volta al soddisfacimento di interessi superindividuali, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore.

Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, la scelta consigliabile è quella di adottare entrambi i criteri, come lo stesso legislatore ha previsto, all’art. 112, c. 1, del D.Lgs. 267/2000. Come già accennato, la concezione oggettiva del pubblico servizio è da tempo prevalsa nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale: il Consiglio di Stato, anche di recente, con la sentenza n. 1867 del 2018, ha affermato che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, per l’identificazione giuridica di un’attività quale servizio pubblico non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una disposizione normativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione al soggetto pubblico. Inoltre, ad avviso del Collegio, oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di un’accezione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e, solo eventualmente, costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le stesse siano dirette a favore di terzi beneficiari.

La Ricostruzione Normativa

Sul piano del diritto positivo, si rinvengono plurime leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento al concetto di servizio pubblico. La prima legge in materia dei servizi pubblici è la L. 29 marzo 1903, n. 103, confluita nel Testo Unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, con cui erano state individuate le attività indentificate nella nozione di “servizi pubblici”. Fu la Legge Giolitti, n 103 del 1903, integrata dal regio decreto n. 108 del 1904, ad istituire le aziende municipalizzate: essa fu seguita dal T.U. n. 2578 del 1925. Il regolamento di esecuzione del Testo Unico suddetto arrivò soltanto con il d.P.R. n. 445 del 1957. Il fenomeno della municipalizzazione, intesa come esigenza ed espressione dello Stato moderno di intervenire nella sfera dell’impresa privata, stante la necessità di soddisfare attraverso i pubblici servizi i bisogni collettivi, affonda le sue radici proprio nel cd.

L'art. 43 della Costituzione introduce il concetto di (impresa esercente un) servizio pubblico essenziale per individuare le attività che la legge può riservare originariamente o trasferire a fini di utilità generale, lasciando emergere una nozione di servizio pubblico che finisce per coincidere con il settore pubblico. In base all’art. 41, co. 3, Cost., l’attività economica può essere per legge sottoposta a programmi e controlli «a fini sociali»: dunque il servizio pubblico (seppure non menzionato espressamente) può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, ma è intensamente regolato.

Invero, rispetto al Testo Unico del 1925, sono molti gli elementi di novità: si abbandona la logica dell’elencazione delle attività municipalizzabili, in quanto la normativa sulle autonomie locali descrive, in termini generali, il contenuto dell’attività che può essere considerata come servizio pubblico. Dal combinato disposto degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000, si evince che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La valutazione di essenzialità e di “carattere di preminente interesse generale”, prevista dall’art. 43 Cost., è un elemento chiave per la qualificazione di un servizio come pubblico. Proseguendo con l’art. 112 del D.Lgs. 267/2000, si afferma che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Affinché possa parlarsi di “servizio pubblico oggettivo” muovendo dal terzo comma dell’art. 41 Cost., esso deve essere funzionale al soddisfacimento di bisogni primari della collettività e soggetto a un regime di controllo e programmazione pubblica.

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di riordino, con il d.lgs n. 201 del 2022. L’art. 2 del d.lgs. 201/2022 definisce il servizio pubblico locale come “un servizio fornito mediante un’attività volta a soddisfare un bisogno della collettività, non fornita in condizioni di normale concorrenza sul mercato, e che l’ente locale, anche in quanto titolare di un diritto di privativa o di altre prerogative, abbia deciso di assoggettare a un obbligo di servizio pubblico”.

Auto-orale: I servizi gestiti dai Comuni - Valeria (6/2/2023)

La Nozione di Servizio Pubblico Locale

Delineata nei termini che precedono la nozione di servizio pubblico, gli interpreti si sono preoccupati anche di dare una definizione di Servizio Pubblico Locale (SPL), quale attività economica, suscettibile di essere organizzata in forma di impresa, finalizzata alla soddisfazione di bisogni primari della collettività locale. Si tratta, dunque, di quel complesso di prestazioni di interesse collettivo, riservate alla gestione degli enti locali, suscettibili di essere erogate non solo dalla stessa Pubblica Amministrazione (PA), ma anche da operatori privati, c.d. concessionari di servizi pubblici. D’altronde a norma dell’art. 112, co 1 TUEL “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Premesso ciò, si può aggiungere che, a seconda del tipo di interesse perseguito, si distinguono:

  • Servizi indispensabili: connessi alla distribuzione dell’acqua potabile, alla tutela dell’igiene urbana, alla regolazione della viabilità, etc. Si tratta di servizi che non possono essere gestiti dal privato, essendo di esclusiva competenza delle PPAA.
  • Servizi strumentali: prestazioni eseguite nei confronti di uno o più settori o uffici dell’amministrazione che siano strumentali all’esercizio delle sue attività. Si pensi alla pulizia delle sedi amministrative, alla manutenzione o riparazione dei beni dell’ufficio. Per questa tipologia di servizi l’ente locale affida l’appalto attraverso un’apposita procedura di evidenza pubblica.
  • Servizi finali, che sono i veri e propri servizi pubblici locali: intesi quali prestazioni indirizzate ai cittadini e volte al soddisfacimento dei loro bisogni, sia come individui (si pensi al servizio idrico o al trasporto pubblico), sia come membri della collettività locale (a titolo esemplificativo può farsi riferimento all’illuminazione pubblica).

Nell’ambito dei servizi pubblici formano una categoria a parte i servizi a domanda individuale; si tratta di servizi volti a soddisfare esigenze di rilevanza generale, ma che possono essere erogati anche da soggetti privati, previa concessione o autorizzazione da parte dell’ente locale competente.

L’elaborazione della teoria intermedia si deve a Pototschnig, il quale afferma che i caratteri del servizio si ricavano da una interpretazione congiunta degli artt. 41, 43 e 47 Cost. L’art. 41 Cost. riconosce la libertà di iniziativa economica privata ma stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. L’art. 43 Cost. prevede la possibilità di riservare o trasferire alla collettività, mediante legge, imprese esercenti servizi pubblici essenziali o che abbiano carattere di preminente interesse generale. L’art. 47 Cost. promuove l’unificazione e la valorizzazione delle zone montane. Quindi, l’art. 43 Cost. assume un ruolo centrale per la definizione del servizio pubblico, in quanto consente di individuare le attività che, per la loro essenzialità o per il loro preminente interesse generale, possono essere sottratte alla libera iniziativa privata e riservate allo Stato o ad altri enti pubblici.

La scelta normativa è conforme all’art. 4 della Carta europea dell’autonomia locale, che è il primo trattato internazionale vincolante che garantisce i diritti degli enti locali e dei loro rappresentanti eletti. Secondo la Carta, “l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere sulle autorità più vicine ai cittadini”. La medesima impostazione si rinviene a livello comunitario, ove l’art. 106 del TFUE, pur riconoscendo la libertà di impresa, ammette che gli Stati membri possano sottoporre le imprese incaricate di gestire servizi di interesse economico generale a obblighi giuridici particolari.

Mappa concettuale che illustra le diverse tipologie di servizi pubblici locali.

La Rilevanza Economica del Servizio Pubblico Locale

Sulla rilevanza economica dei servizi pubblici locali, il sistema legislativo non ha mai offerto, almeno fino all’ultimo intervento che verrà analizzato a breve, una definizione precisa. L’AGCM, con deliberazione del 16 ottobre 2008, si è pronunciata sull’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, affermando che i servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quelli che, per loro natura, sono suscettibili di essere organizzati in forma di impresa, con esclusione di quelli strettamente legati all'esercizio di funzioni pubbliche o di esclusiva competenza degli enti locali. Il Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 1308 del 2009, ha precisato che la rilevanza economica di un servizio pubblico sussiste quando l'attività è potenzialmente idonea a generare ricavi in grado di coprire i costi, anche a fronte di un eventuale deficit di mercato.

Il servizio pubblico a carattere commerciale si caratterizza, anzi, per i suoi requisiti di economicità, dovendosi assicurare, ex art. 2082 c.c., almeno l’equilibrio fra costi e ricavi del servizio. Con la sentenza n. 5097 del 2009, il Consiglio di Stato ha affermato che i servizi a rilevanza economica sono caratterizzati dalla (almeno potenziale) redditività e dalla complessiva attività svolta dalla società affidataria, che può anche avere un oggetto sociale eterogeneo, ricomprendente sia attività a rilevanza sociale, che economica.

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di riordino, con il d.lgs n. 201 del 2022. Il decreto distingue, poi, tra servizi a rete e non a rete. L’articolo 14 si occupa delle modalità di gestione del servizio pubblico locale. In particolare, le forme previste sono l’affidamento a terzi, l’affidamento a società mista pubblico-privata, l’affidamento a società in house, oppure la gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, che consente l’assunzione diretta del servizio mediante l’utilizzazione dell’apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell’ente affidante; l’attività di gestione del servizio viene esercitata dall’amministrazione locale, attraverso l’utilizzazione del personale dell’amministrazione medesima. L’azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 2, d.lgs. 267/2000).

Secondo l’art. 21 d.lgs 201/22, gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale devono individuare, in sede di affidamento della gestione del servizio, ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio.

Il diritto comunitario primario non conosce la figura del servizio pubblico o di interesse pubblico o comunque a rilevanza pubblica, ma contempla tre categorie di servizi: servizi di interesse generale, servizi di interesse economico generale e servizi non economici. La materia dei servizi pubblici garantisce la concorrenzialità nel mercato interno: in tale contesto, si inquadra la norma di cui all’art. 106 del TFUE. L’espressione “servizi di interesse economico generale” indirizza l’interprete ad individuare la categoria sulla base della rilevanza economica dell’attività, piuttosto che in relazione all’oggetto delle prestazioni ed ai destinatari di queste. Inoltre, la disciplina posta dall’art. 106 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nella sua evoluzione, ha portato a considerare come imprese anche enti pubblici che svolgono attività economica, sebbene non abbiano forma societaria. Il riferimento alla rilevanza economica dei servizi e la qualificazione dei soggetti incaricati dei servizi come “imprese”, indica il punto di vista economico come quello da assumere per l’identificazione della categoria. In particolare, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, ribadita colla sentenza del 22 maggio 2003, in C. 18/2001, è pacifico che i compiti che gli Stati assegnano alle imprese non sono oggetto di sindacato: l’individuazione dei compiti rientra, infatti, nella sfera di decisione riservata agli Stati.

La Valutazione Sociale dei Servizi Pubblici

La valutazione civica dei servizi pubblici, così come si delinea nell’articolo 2 comma 461 della Legge Finanziaria 28/2007, può essere definita come un processo di analisi critica e sistematica dell’azione delle amministrazioni pubbliche che coinvolge direttamente i cittadini e le associazioni nelle varie fasi di gestione dei servizi, mediante l’utilizzo di metodologie dichiarate e controllabili, per l’emissione di giudizi motivati su realtà rilevanti per la tutela dei diritti e per la piena efficienza dei servizi stessi. Attraverso l’applicazione di queste disposizioni si rende possibile il coinvolgimento di associazioni e singoli cittadini permettendo di dare voce a chi i servizi li utilizza e li paga sia attraverso le tariffe, sia attraverso il prelievo fiscale. I cittadini diventano così promotori del processo di valutazione, attuano l’indagine e raccolgono i dati e sono interessati a cambiare la realtà analizzata in base a quanto valutato. Vi è nella disposizione della legge finanziaria del 28 un rafforzamento della figura del cittadino attivo aumentandone l’influenza sulle politiche pubbliche.

Il protocollo firmato il 25 ottobre 2010 tra le Associazioni dei Consumatori e Confservizi (Asstra-Federambiente-Federutility) pone le basi per una svolta in tema di servizi pubblici locali, in quanto apre la strada alla partecipazione e al controllo degli utenti nel mercato dei servizi delle utilities. Dopo tre anni dall’entrata in vigore della disciplina che regolamenta il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione e controllo dei servizi pubblici locali, il protocollo pone le premesse per una nuova stagione in tema di qualità dei principali servizi a maggior impatto ed uso quotidiano quali acqua, trasporti, energia e rifiuti. Nel luglio 2008, le associazioni dei consumatori hanno stipulato con l’Ato 5 Marche un protocollo, inserito nel percorso politico sul comma 461, che vede Cittadinanzattiva impegnata nel promuoverne l’attuazione su tutto il territorio nazionale.

Il primo progetto sperimentale dedicato alla valutazione civica della qualità urbana, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez, in collaborazione con Cittadinanzattiva e Fondaca, si è caratterizzato in un percorso sperimentale per la creazione di una metodologia di valutazione civica che permetterà anche in futuro di definire delle linee guida generali. La finalità principale di questo progetto, assolutamente innovativo anche a livello europeo, è stata quella di verificare la possibilità di adottare il metodo della valutazione civica come fondamentale supporto di programmazione e di gestione strategica della pubblica amministrazione, basato sull’adeguata rappresentazione del punto di vista del cittadino mediante il suo coinvolgimento nella valutazione della qualità dei servizi. Il percorso di sperimentazione si è focalizzato sul tema della "qualità urbana" - intesa come qualità degli ambienti in cui i cittadini si muovono, vivono, socializzano, lavorano.

Infografica sui principi della valutazione civica dei servizi pubblici.

Esempi di Prestazioni Socio-Sanitarie

Le prestazioni socio-sanitarie rappresentano un'area cruciale in cui si manifesta l'intervento pubblico volto a soddisfare bisogni complessi della collettività. La definizione di tali prestazioni tiene conto di diversi criteri, tra cui la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata, e i fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

Tra le prestazioni di rilievo si annoverano:

  • Assistenza Domiciliare (SAD): Attività di sostegno alle famiglie con disabile, a favore di minori privi della figura materna, a favore di anziani soli (per aiutarli nella gestione personale e della casa al fine di consentire loro di continuare a vivere autonomamente nel proprio domicilio), a favore di disabili psichici con finalità di sostegno e aiuto alla famiglia attraverso la presenza, per alcune ore settimanali, di un’assistente domiciliare.
  • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): Il servizio si rivolge a soggetti di qualsiasi età che hanno necessità di essere assistiti continuamente. Prevede interventi sociali (pulizia dell’abitazione, supporto psicologico, disbrigo di pratiche amministrative, telesoccorso, ecc.) e interventi sanitari (assistenza medica, generica e specialistica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, ecc.) resi al domicilio del soggetto.
  • Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.
  • Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
  • Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

Queste prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga, sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali, e rappresentano un esempio concreto di come il servizio pubblico si adatti per rispondere alle mutevoli esigenze della collettività.

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