Agevolazioni Contributive per Cooperative Sociali: Un Quadro Normativo e Operativo
Le cooperative sociali rappresentano un pilastro fondamentale nel panorama socio-economico italiano, agendo come motori di inclusione e promozione del benessere collettivo. La loro missione, incentrata sul perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, si realizza mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per supportare e incentivare queste realtà, il legislatore ha introdotto nel corso degli anni una serie di agevolazioni contributive, sia a livello generale che specifiche per determinate categorie di lavoratori o per particolari forme di cooperazione.

Le Cooperative Sociali: Definizione e Finalità
La Legge 8 novembre 1991, n. 381, definisce le cooperative sociali come imprese che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, includendo attività specifiche come quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere a, b, c, d, l, e p, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Inoltre, le cooperative sociali possono svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - con l'obiettivo primario dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le Persone Svantaggiate: Una Definizione Ampia
La normativa identifica come "persone svantaggiate" una platea eterogenea di individui che necessitano di un particolare supporto per l'accesso e il mantenimento di un'occupazione. Tra queste rientrano:
- Invalidi fisici, psichici e sensoriali.
- Ex degenti di ospedali psichiatrici, inclusi quelli giudiziari.
- Soggetti in trattamento psichiatrico.
- Tossicodipendenti e alcolisti.
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
- Condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).
Per garantire l'effettiva finalità inclusiva, la legge prevede che le persone svantaggiate debbano costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.
Agevolazioni Generali per l'Assunzione di Persone Svantaggiate
In virtù del quadro normativo e delle finalità perseguite, la legge prevede specifiche agevolazioni in favore delle cooperative sociali, disciplinate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. In particolare, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate.
Un chiarimento importante è stato fornito dall'Interpello n. 5/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha specificato che tale esonero contributivo si estende anche al contributo ordinario destinato al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale.
Agevolazioni Specifiche per Categorie Particolari di Lavoratori
La normativa riconosce ulteriori benefici per l'assunzione di categorie di lavoratori con particolari vulnerabilità o in percorsi di reinserimento sociale.
Lavoratori Detenuti, Internati e Ex Degenze Psichiatrici
Con riferimento alle retribuzioni corrisposte a persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, le aliquote contributive sono ridotte secondo una misura percentuale individuata periodicamente con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Gli sgravi contributivi relativi a queste categorie si applicano con diverse tempistiche:
- Per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno: lo sgravio si applica per un periodo di 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
- Per i detenuti ed internati che non hanno beneficiato di tali misure: lo sgravio si applica per un periodo di 24 mesi.
A tal riguardo, la circolare dell’INPS n. 27/2019 fornisce indicazioni dettagliate sulle condizioni e le modalità di accesso a questi sgravi.
Cooperative Costituite da Lavoratori per la Salvaguardia dell'Occupazione
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 253-254) ha introdotto un importante incentivo per promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare continuità alle attività imprenditoriali. Le società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire l'azienda ai lavoratori (in cessione o in affitto) beneficiano dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Questo esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui per ogni lavoratore, riparametrato su base mensile. L’INPS, con il messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022, ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione di tale beneficio.

Cooperativa Sociali e Assunzione di Persone con Protezione Internazionale
Un incentivo specifico è stato introdotto a favore delle cooperative sociali che hanno assunto, nel corso del 2018, persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. Tramite il Decreto 21 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2022, il Ministero del Lavoro ha disciplinato l’esonero contributivo, originariamente introdotto dalla legge 205/2017.
L’esonero riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni di questi soggetti, con la chiara esclusione dei premi INAIL. L’importo massimo di tale esonero è pari a 350 euro su base mensile. L’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in linea con le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto previdenziale.
Altre Agevolazioni e Misure di Supporto
Il quadro delle agevolazioni non si esaurisce con quanto sopra descritto. Esistono altre disposizioni che mirano a sostenere differenti tipologie di impresa e lavoratori.
Neo-Imprenditori Agricoli
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 300, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato per l’anno in corso le agevolazioni contributive per i neo-imprenditori agricoli, già introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Questo beneficio, introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 344 e 345, legge 232/2016), era inizialmente destinato alle nuove iscrizioni effettuate nel 2017 e a quelle del 2016 per aziende in territori montani e zone agricole svantaggiate.
Il beneficio consiste nell’esonero totale (100%) dal versamento della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 354. L’esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi di attività. Non sono invece coperti dal beneficio il contributo di maternità. La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per essere qualificati come Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), è necessario possedere specifiche conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole e ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro da tali attività.
Misure a Supporto dell'Attività Lavorativa dei Detenuti
La legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, ha introdotto diverse misure di supporto, tra cui:
- Agevolazione contributiva per datori di lavoro: si tratta di uno sgravio pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. L’agevolazione si estende anche al contributo aggiuntivo IVS (0,50%) ma non copre il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Il beneficio spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro e fintanto che i lavoratori si trovano in stato di detenzione o internamento. È subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria e alla regolarità contributiva.
- Credito di imposta: per le imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno.
- Benefici per cooperative sociali: le cooperative sociali che assumono persone detenute, internate o ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari possono beneficiare dell'azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta a questi lavoratori. L’esonero è riconosciuto per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative sociali di tipo b), di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 381/1991.
GecosDays - Agevolazioni alle cooperative: opportunità strategiche
Imprese in Crisi e Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale
Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno beneficiato nel 2022 e 2023 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n. 109/2018) sono esentate dal versamento del ticket di licenziamento.
Inoltre, l’articolo 1, comma 329, della legge di Bilancio 2023 proroga per il 2023, entro un limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale. L’applicazione di tali esoneri richiede una specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS). I curatori fallimentari o i commissari straordinari devono presentare domanda all’INPS tramite il modulo online appositamente predisposto.
Considerazioni Finali
L'insieme delle agevolazioni contributive a favore delle cooperative sociali e di altre forme d'impresa che perseguono finalità di inclusione sociale dimostra una volontà legislativa di sostenere modelli economici che pongono al centro la persona e il benessere della collettività. La complessità normativa, tuttavia, richiede un'attenta analisi e una corretta applicazione delle disposizioni per poter beneficiare appieno di questi strumenti, che rappresentano un valido supporto per la sostenibilità e lo sviluppo di realtà imprenditoriali a forte valenza sociale.
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