Badanti Conviventi e Coronavirus: Navigare le Complessità del Lavoro Domestico nell'Emergenza

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus (COVID-19) ha imposto un ripensamento profondo delle dinamiche lavorative in molti settori, e il lavoro domestico, in particolare quello delle badanti conviventi, non ha fatto eccezione. La necessità di garantire assistenza agli anziani e ai non autosufficienti, unita alle restrizioni imposte dai decreti governativi, ha creato un panorama complesso di norme, obblighi e raccomandazioni per datori di lavoro e collaboratori. Comprendere appieno le disposizioni in vigore è fondamentale per gestire al meglio questa situazione delicata, assicurando sia la tutela della salute che la continuità dei servizi essenziali.

Persona anziana assistita da una badante

Certificazione Medica e Gestione della Malattia

Una delle questioni centrali emerse con la pandemia riguarda la gestione delle assenze per malattia o quarantena. In base a quanto stabilito dal DPCM del 17 marzo 2020, per i periodi di quarantena, sia essa preventiva o per effettivo contagio da COVID-19, il medico curante è tenuto a redigere un certificato di malattia. Questo certificato deve riportare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena stessa. Il periodo di malattia indicato con la causale "MC" (Malattia Covid) non deve essere conteggiato ai fini della conservazione del posto di lavoro, il che significa che non è possibile licenziare una collaboratrice assente per malattia dovuta al COVID-19.

È importante sottolineare che, qualora la collaboratrice non possa recarsi al lavoro perché in quarantena (o perché positiva al COVID-19), è possibile assumere una collaboratrice a tempo determinato che svolga le sue mansioni durante tale periodo. Questa possibilità è prevista qualora la prestazione lavorativa sia necessaria e il lavoratore titolare sia assente per quarantena, ferie o permesso non retribuito. L'assunzione in sostituzione può avvenire con contratto a tempo determinato e aliquota contributiva non maggiorata.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro ad essere in quarantena (perché positivo al virus o a contatto con una persona positiva), le parti dovrebbero concordare per tale periodo la fruizione di ferie o un periodo di assenza non retribuita per la collaboratrice.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Misure di Sicurezza

La sicurezza e la prevenzione delle infezioni sono diventate prioritarie. Pertanto, il datore di lavoro domestico ha l'obbligo di fornire alla colf e badante i dispositivi sanitari utili alla protezione. Questi includono, ma non si limitano a, mascherine e guanti, oltre a garantire la possibilità di igienizzarsi frequentemente le mani. Questa misura è essenziale per ridurre il rischio di trasmissione del virus, sia all'interno del nucleo familiare che nella comunità.

Mascherine, guanti e gel igienizzante per le mani

Autocertificazione e Spostamenti

Durante i controlli da parte delle autorità, è necessario che il datore di lavoro fornisca alla propria colf o badante un'autocertificazione. Questo documento deve riportare i dati del collaboratore, del datore di lavoro e il numero di cellulare del datore. Tale autocertificazione serve a giustificare gli spostamenti del lavoratore per motivi di comprovata necessità lavorativa.

La questione degli spostamenti della badante convivente è stata particolarmente dibattuta. La risposta alla domanda se una badante convivente possa uscire di casa varia in base al colore delle zone in cui si trovano rispettivamente il luogo di lavoro e la residenza della collaboratrice. Le assistenti familiari che convivono con le persone anziane o non autosufficienti a cui prestano assistenza, sia durante le ore di effettivo lavoro sia durante la giornata libera, devono attenersi alle regole del Governo limitando gli spostamenti ed uscendo di casa solo per necessità primarie come la spesa o i farmaci. È fondamentale ricordare che la famiglia non può obbligare la badante a non uscire, poiché nessuno può limitare la libertà personale dell'altro.

Congedi e Sospensione del Contratto

Il Decreto Legge del 17 marzo ha introdotto disposizioni riguardo ai congedi parentali, ma i lavoratori domestici non sono stati esplicitamente inclusi o esclusi. Di conseguenza, la gestione di queste assenze richiede un accordo specifico tra le parti.

In situazioni in cui non sia possibile effettuare la prestazione lavorativa e la collaboratrice non voglia o abbia terminato le ferie, ma il datore di lavoro desideri aiutarla economicamente, si suggerisce di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro (senza necessità di variare il contratto) o di sospendere il contratto di lavoro indicando la collaboratrice assente.

Un'altra possibilità, specialmente in assenza di accordi, è quella di concordare un periodo di ferie. Il datore di lavoro può richiedere la fruizione di ferie, e se la collaboratrice non le ha maturate, è possibile anticiparle. Qualora le ferie non siano sufficienti o non desiderate, le parti possono accordarsi per sospendere il contratto di lavoro. In questo caso, è necessario firmare un accordo scritto che specifichi che in tale periodo non maturano retribuzione, TFR, ferie, tredicesima e contributi, indicando la causale "AD" (Assenza).

Quando un lavoratore domestico non si reca al lavoro per precauzione, questo viene considerato assenza ingiustificata, da indicare con la causale "AD".

COVID-19: Indennità di 1.000 Euro per colf e badanti

Licenziamenti e Dimissioni

Il Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo ha vietato il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, tale disposizione non si applica al rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 10 della legge citata. Nonostante ciò, in situazioni di mancato accordo tra le parti, si può ricorrere al licenziamento o il collaboratore domestico può decidere di dimettersi.

In assenza di accordi scritti per sospendere temporaneamente l'attività lavorativa, il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore un periodo di ferie. In ultima istanza, il datore di lavoro potrà ricorrere al licenziamento del lavoratore, riconoscendo però allo stesso il periodo di preavviso dovuto in base all'anzianità di servizio.

Assistenza in Strutture Residenziali

Per le badanti che prestano assistenza presso strutture residenziali (come RSA), è fondamentale attenersi alle direttive della struttura stessa. Il DPCM dell'8 marzo ha limitato l'accesso di parenti e visitatori a tali strutture, e gli assistenti familiari devono conformarsi alle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, come indicato dalla direzione sanitaria della struttura.

Proroghe e Sanatoria

L'emergenza ha portato anche a proroghe di scadenze importanti. La scadenza per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il settore domestico è stata posticipata al 10 giugno 2020. Inoltre, a causa dell'emergenza coronavirus, la scadenza per il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari è stata prorogata al 30 aprile 2021. In caso di assunzioni di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto, è necessario indicare nel sistema INPS la data del 30 aprile 2021 come data di scadenza del permesso.

Il settore del lavoro domestico, insieme ad altri settori specifici, ha potuto beneficiare di una nuova sanatoria.

Congedo Indennizzato Covid-19 per Quarantena Scolastica

È stato chiarito che la famiglia datrice di lavoro domestico non è tenuta a pagare il congedo indennizzato Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Tale misura straordinaria, contemplata dall'articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, viene pagata direttamente dall'INPS. Colf, badanti e baby-sitter hanno diritto a fruire di questo congedo indennizzato in caso di quarantena scolastica dei figli minori di 14 anni. La domanda può riguardare periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020. Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dalla ASL competente.

Diritto alle Ferie

Secondo l'articolo 18 del CCNL, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie. In caso di anzianità inferiore all'anno, spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato. La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio se il lavoratore soggiorna in luogo diverso. Le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di ferie va concordato tra le parti per iscritto e non può essere goduto durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio. I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di due anni, previa accordo scritto.

Accordo tra le Parti: La Chiave per la Gestione

In molte delle situazioni emerse durante l'emergenza, la soluzione più raccomandata è quella di raggiungere un accordo tra le parti. Sia che si tratti di ferie, assenze, sospensione del contratto o qualsiasi altra disposizione, mettere per iscritto l'accordo è sempre consigliato. Questo non solo fornisce una chiara documentazione, ma contribuisce anche a mantenere un rapporto di lavoro sereno e trasparente. Datori di lavoro e collaboratori sono invitati a cercare il dialogo, il buon senso e a venirsi incontro per gestire al meglio le complessità poste dall'emergenza sanitaria.

Persone che firmano un accordo scritto

Il COVID-19 come Infortunio sul Lavoro

È importante notare che il COVID-19 contratto sul lavoro, nel settore domestico, è considerato un infortunio e non una semplice malattia. Questo distingue la gestione e le eventuali coperture rispetto a una malattia comune.

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