Apprendistato e Assicurazione Inail: Un Quadro Normativo Dettagliato
L'apprendistato, una forma contrattuale che coniuga lavoro e formazione, presenta specificità uniche anche per quanto concerne l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestito dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail). La normativa che regola questo ambito è stata oggetto di evoluzioni nel corso del tempo, mirate a definire con chiarezza la posizione degli apprendisti nel sistema previdenziale e assicurativo obbligatorio.
L'Obbligo Assicurativo per gli Apprendisti: Un Percorso Normativo
Il merito di statuire l'obbligo assicurativo Inail agli apprendisti deve attribuirsi alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Inizialmente, l'applicazione di tale obbligo poteva presentare delle discontinuità, una sorta di "applicazione a macchia di leopardo". Tuttavia, questa situazione è stata superata a distanza di dieci anni, con l'introduzione del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In questo testo normativo, specificamente all'articolo 4, comma 1, punto 4, è stato chiarito e disposto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta a tutti gli apprendisti così come "considerati dalla legge".
A corredo di quanto detto, l'ultima disposizione normativa in materia, ossia il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (il cosiddetto Testo Unico dell'apprendistato), pur non apportando innovazioni sostanziali al quadro normativo riguardante gli aspetti strettamente assicurativi, ribadisce ulteriormente che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra nell'ambito delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti.
In questo senso, piuttosto, il Testo Unico dell'apprendistato, pone un problema contrario rispetto al passato, di "doppia sovrapposizione assicurativa". Questo significa che si deve prestare attenzione a non creare sovrapposizioni non volute tra diverse forme di assicurazione o contribuzione.
Non va dimenticato che l'obbligo assicurativo persiste per tutta la durata e interezza del contratto di apprendistato. Pertanto, considerata la causa mista della tipologia contrattuale in commento, l'assicurazione avrà effetto sia per gli aspetti più propriamente lavorativi che per la fase formativa. Questo è quanto viene precisato dall'Inail in un'apposita nota, fugando ogni dubbio sull'estensione dell'assicurazione "anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa". Questa fattispecie rientra nella previsione del su citato articolo 4, comma 1, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Regime Contributivo Agevolato per l'Apprendistato
Il contributo assicurativo Inail per gli apprendisti presenta una caratteristica distintiva: è interamente a carico del datore di lavoro e si discosta nettamente dalle normali regole previste per la generalità dei lavoratori. Infatti, contrariamente al pagamento di un premio annuo calcolato sulla base del tasso di rischio aziendale e sul totale delle retribuzioni annuali lorde, per gli apprendisti il regime contributivo è particolarmente agevolato.
Tale agevolazione si sostanzia nell'assolvimento dell'obbligo già all'interno del contributo Inps del 10%, così come previsto dal comma 773 della legge 29 dicembre 2006, n. 296. Più nel dettaglio, fino al 2006, la contribuzione dovuta per gli apprendisti era stabilita in misura settimanale fissa (la cosiddetta "marca settimanale"). Il gravame di tale contributo ricadeva sui datori di lavoro, in caso di apprendisti di imprese industriali e commerciali, e sulle regioni per gli apprendisti di imprese artigiane.
In aggiunta all'introduzione del nuovo meccanismo contributivo, la legge 29 dicembre 2006, n. 296, incentivava ulteriormente l'istituto dell'apprendistato nei contesti a ridotta base occupazionale. Prevedeva appositi sgravi contributivi per i primi due anni del contratto a favore dei datori di lavoro che impiegavano al massimo nove addetti. Allo stato attuale, questo incentivo è stato ripreso, modificato ed esteso dalla legge del 12 novembre 2011, n. 183.
Agli apprendisti non si applica il regime assicurativo ordinario fondato sulla determinazione del premio annuo. Per questi lavoratori, il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è individuato nello 0,30% del contributo Inps fissato al 10%.
Il contributo assicurativo Inail per gli apprendisti può essere escluso in alcuni casi e a determinate condizioni. Infatti, ai sensi della "legge di Stabilità 2011", è concesso ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale del contributo Inps del 10%, e quindi anche del contributo assicurativo Inail dello 0,30% che al suo interno è ricompreso.

Specificità e Casi Particolari nell'Assicurazione Apprendisti
La normativa sull'assicurazione Inail per gli apprendisti presenta alcune specificità che meritano un'analisi approfondita, soprattutto in relazione a particolari tipologie contrattuali o settori di impiego.
Apprendisti in Somministrazione: Nel caso di assunzione di apprendisti tramite un contratto di somministrazione, la normativa vigente nulla dispone sull'obbligo assicurativo che, secondo il normale dettato normativo della somministrazione, sarebbe definito in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. Si seguirebbe, quindi, il canale ordinario della determinazione del premio Inail.
Apprendisti nella Pubblica Amministrazione: Il caso dell'apprendista all'interno della pubblica amministrazione è più complesso. La problematicità risiederebbe nell'individuazione di un univoco regime contributivo per l'apprendista. In via speciale, le amministrazioni dello Stato non corrispondono alcun premio, ma rimborsano all'Inail i soli importi delle prestazioni erogate dall'istituto ai dipendenti dello Stato infortunati e tecnopatici. A ciò va aggiunta un'aliquota per le spese generali di amministrazione, per gli importi dovuti ad accertamenti medico-legali e per le prestazioni integrative. Alla luce di quanto detto, si potrebbe ipotizzare che l'apprendista resti al di fuori di questo regime fin quando il rapporto con l'amministrazione non divenga definitivo. Tuttavia, in questo senso si pone di traverso l'articolo 1 del Testo Unico dell'apprendistato, dove si prevede che questo è un contratto di lavoro fin da subito a tempo indeterminato.
Praticantato e Apprendistato: La possibilità di configurare il praticantato, propedeutico ai fini dell'iscrizione all'albo delle professioni, in un contratto di apprendistato, renderebbe obbligatoria l'assicurazione Inail. Questa possibilità consentirebbe di andare ben oltre lo sforzo interpretativo asserito dall'istituto assicuratore con nota del 9 luglio 2004. In tale nota, si afferma che l'obbligo assicurativo per i tirocinanti/praticanti va valutato caso per caso. Più precisamente, secondo la nota, l'obbligo assicurativo non sussiste nel caso di tirocinio gratuito. Al contrario, se questo è svolto con un ordinario contratto di lavoro o se accanto allo stesso c'è un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, l'obbligo sussiste in pieno.
Il contratto di apprendistato spiegato semplice
L'Estensione della Copertura Assicurativa
Il contratto di apprendistato è una tipologia contrattuale a causa mista tra lavoro e formazione. La fase formativa, seppur sempre ricompresa nel normale orario di lavoro, può svolgersi sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro. Considerando quindi la fase formativa esterna come parte integrante del contratto, non vi è dubbio che l'assicurazione Inail copra anche gli eventi che possono verificarsi al di fuori del luogo di lavoro in ottemperanza agli obblighi formativi. In questi termini si è pronunciato l'Inail con una nota del 5 dicembre 2011.
Un aspetto peculiare riguarda il ragguaglio della rendita per inabilità e della rendita ai superstiti, che deve indennizzare la perdita della capacità lavorativa per l'intera vita. Questa peculiarità sottolinea l'importanza della tutela assicurativa per gli apprendisti, riconoscendo la potenziale gravità di infortuni o malattie professionali che possono compromettere la capacità lavorativa futura.
Apprendisti in Mobilità e Agevolazioni Contributive
La questione dell'assunzione di lavoratori in mobilità tramite contratti di apprendistato è stata oggetto di interpretazioni e pronunce giurisprudenziali. La Corte Costituzionale, con la sentenza 291/2003, ha stabilito che i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità potranno usufruire delle agevolazioni soltanto relativamente ai contributi da versare all'INPS, mentre i premi INAIL devono continuare ad essere versati per intero.
Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, c. 6, L. 388/2000, nella parte in cui, al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in mobilità, ha previsto la possibilità della loro assunzione, mediante contratti a termine, con il beneficio della contribuzione ridotta, e più precisamente nella misura prevista per gli apprendisti, senza specificare se nell'agevolazione rientrassero anche i premi INAIL.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291/2003, l'Istituto (Inail) emanava la nota prot. n. 2232 del 2003. Successivamente, il D.Lgs. n. 167/2011 (nuovo Testo Unico per l'apprendistato), all'art. 7, c. 4, rinvia alle previsioni di cui all'articolo 25, co. 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'articolo 8, co. 2 della medesima legge. Tuttavia, l'interpretazione prevalente, confermata anche da pronunce della Corte di Cassazione, è nel senso dell'inapplicabilità ai premi Inail del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991.
L'INAIL, con nota n. 1100 del 15 febbraio scorso, ha escluso dai benefici della legge n. 223/1991 i premi assicurativi nel caso di assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità. Tale interpretazione è stata riconfermata dal Ministero del Lavoro, che ha evidenziato come gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, cui fa riferimento l'art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, non includano i premi Inail.

Prosecuzione del Rapporto di Lavoro: Un Anno di Continuazione del Regime Agevolato
Una ulteriore agevolazione è prevista per gli apprendisti qualificati. Anche se è improprio parlare di una vera e propria agevolazione, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, il regime contributivo proprio dell'apprendistato è mantenuto per un ulteriore anno. Questo incentivo mira a favorire la stabilizzazione dei lavoratori al termine del percorso formativo, riconoscendo il valore acquisito durante l'apprendistato.
tags: #apprendisti #in #mobilita #e #premio #inail

