Accompagnare in Aeroporto in Zona Rossa: Guida Completa alle Normative e Deroghe
La gestione degli spostamenti in Italia durante periodi di restrizioni sanitarie, in particolare nelle cosiddette "zone rosse", ha rappresentato una sfida complessa per cittadini e autorità. Comprendere le regole, le deroghe e le autocertificazioni necessarie è fondamentale per navigare in sicurezza e legalità. Questo articolo si propone di chiarire le normative relative all'accompagnamento verso e da aeroporti, analizzando in dettaglio le disposizioni vigenti e le casistiche specifiche.
Il Quadro Normativo delle Zone Rosse
La normativa che regola le restrizioni di spostamento in Italia è stata oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti, spesso introdotti per rispondere all'evolversi della situazione pandemica. Il DPCM del 3 novembre 2020, ad esempio, ha introdotto misure restrittive per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (tipo 4, zona rossa) e da un livello di rischio alto. L'articolo 3 di tale decreto disponeva ulteriori misure di contenimento, individuando con ordinanza del Ministro della Salute le aree interessate.

È importante sottolineare che la durata di validità di queste ordinanze era soggetta a revisioni settimanali. Il Ministro della Salute era tenuto a verificare il permanere dei presupposti per le restrizioni e ad aggiornare l'elenco delle zone rosse. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che aveva determinato le misure restrittive comportava una nuova classificazione.
Divieto Generale di Spostamenti e Deroghe
All'interno di un'area rossa, il principio generale era il divieto assoluto di ogni spostamento, sia all'interno dello stesso comune che verso comuni limitrofi o altre regioni. Tuttavia, la normativa prevedeva diverse deroghe, giustificate da comprovate esigenze che rendevano lo spostamento necessario e inevitabile.
Queste motivazioni includevano:
- Comprovate esigenze lavorative: Svolgere attività professionali indispensabili.
- Situazioni di necessità: Circostanze eccezionali che richiedevano uno spostamento per evitare un danno, non necessariamente di natura fisica, ma anche materiale o economico.
- Motivi di salute: Necessità di sottoporsi a cure mediche o visite specialistiche.
- Didattica in presenza: Spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui questa era consentita.
- Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: La possibilità di tornare nel luogo in cui si vive stabilmente.
Nuovo Dpcm: in zona rossa Lombardia, Sicilia e Bolzano - Ore 14 del 15/01/2021
Accompagnamento verso l'Aeroporto in Zona Rossa
La questione dell'accompagnamento verso l'aeroporto in zona rossa è stata uno dei punti più dibattuti e fonte di incertezza per molti cittadini. Le Faq del Governo hanno fornito chiarimenti significativi in merito.
Casi Specifici di Accompagnamento Consentito
Farsi accompagnare in auto fuori dal comune o dalla regione è stato possibile, nonostante le restrizioni agli spostamenti, ma solo in circostanze ben definite. La regola generale stabilita prevedeva che l'accompagnamento fosse consentito se la persona da accompagnare:
- Non possedeva un proprio mezzo di trasporto o non aveva la patente di guida.
- Non era autosufficiente, ad esempio a causa di disabilità.
- Aveva un altro tipo di impedimento, debitamente motivato e giustificato.
Questi tre casi specifici aprivano la possibilità di avvalersi di un accompagnatore, ad esempio nel caso di visite mediche fuori regione, per chi doveva raggiungere l'aeroporto o per spostamenti legati a comprovate esigenze lavorative.
L'Autocertificazione: Uno Strumento Fondamentale
Per giustificare gli spostamenti che altrimenti sarebbero stati vietati, era necessaria un'autocertificazione. Questo documento, basato su un modello ministeriale, doveva essere compilato e portato con sé durante gli spostamenti. La veridicità delle informazioni fornite nell'autocertificazione era soggetta a controlli successivi da parte delle forze dell'ordine.
È importante notare la distinzione tra "necessità" e "stato di necessità" (articolo 54 del codice penale). Il decreto faceva riferimento alla prima, intendendo non solo la necessità di evitare un danno fisico, ma anche la necessità di svolgere attività che, se non compiute, potevano avere conseguenze negative significative, anche di natura materiale o economica.
Esempi Pratici di Accompagnamento Aeroportuale
Consideriamo uno scenario comune: un individuo residente in zona rossa deve prendere un volo dall'aeroporto. Se questa persona non possiede un'auto o non è in grado di guidarla, ma ha un volo prenotato per motivi di lavoro o salute, può essere accompagnata da un familiare o un amico. Entrambe le persone (accompagnatore e accompagnato) avrebbero dovuto compilare l'autocertificazione, indicando il motivo dello spostamento.
Se, ad esempio, la persona da accompagnare non ha la patente o l'auto, e non è convivente con chi la accompagna, è comunque possibile accompagnarla fuori Regione o fuori Comune per raggiungere l'aeroporto. In questo caso, l'autocertificazione è obbligatoria per entrambi, e la motivazione dello spostamento (raggiungimento dell'aeroporto per motivi di lavoro/salute) deve essere chiaramente indicata.
Deroghe Specifiche per Attività Commerciali e Ristorazione
Le restrizioni imposte nelle zone rosse non hanno riguardato solo la circolazione delle persone, ma anche l'operatività di esercizi commerciali e attività di ristorazione.
Esercizi Commerciali al Dettaglio
La chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio era generalmente prevista, con alcune eccezioni. Non si applicava alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, come individuate negli allegati dei DPCM. Queste potevano operare sia come esercizi di vicinato sia come medie e grandi strutture di vendita, anche all'interno dei centri commerciali, a condizione che l'accesso fosse limitato ai soli beni consentiti.
Il responsabile di ogni attività commerciale era tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie contenenti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. In caso di impossibilità, tali prodotti dovevano essere rimossi dagli scaffali.
Attività di Ristorazione
La chiusura delle attività di ristorazione era anch'essa la regola, con alcune importanti deroghe:
- Mense e catering continuativo su base contrattuale: Consentiti a patto di rispettare i protocolli anti-contagio.
- Consegna a domicilio: Sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto.
- Asporto: Consentito fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Esercizi in aree di servizio, ospedali e aeroporti: Questi esercizi potevano rimanere aperti, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Questo punto è cruciale per chi necessitava di accedere a servizi di ristorazione in aeroporto prima di un volo.
- Ristoranti delle strutture ricettive: Aperti per i clienti che vi alloggiavano, anche in zone rosse.
Attività Scolastiche e Formative
Le restrizioni hanno avuto un impatto significativo anche sul mondo dell'istruzione.
Scuole di Ogni Ordine e Grado
Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e del primo anno di scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche si svolgevano prevalentemente a distanza. Era tuttavia salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Università e Alta Formazione
La frequenza delle attività formative universitarie e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica era sospesa, ma le attività proseguivano a distanza. Erano previste eccezioni per i corsi di specializzazione medica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività di tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività didattiche individuate dalle università, che potevano proseguire in presenza ove necessario.
Viaggi e Spostamenti Internazionali
Le normative relative agli spostamenti internazionali sono state particolarmente complesse e soggette a frequenti aggiornamenti.
Raggiungere l'Aeroporto per Viaggi all'Estero
Anche partendo da una zona rossa, era possibile raggiungere l'aeroporto per motivi turistici verso un paese estero che fosse "aperto e fruibile per turismo", come indicato nell'elenco C (area UE/Schengen). Questo significava che, con la dovuta autocertificazione e un titolo di viaggio, era possibile imbarcarsi su un volo internazionale.
Tuttavia, vi erano limitazioni per chi rientrava in Italia. Per esempio, chi tornava da Austria, Regno Unito e USA doveva sottoporsi a una quarantena di 14 giorni, mentre per altri paesi era previsto un isolamento fiduciario.

Restrizioni e Possibili Aggiramenti
Andare negli altri paesi era generalmente vietato, ma aggirare il divieto, ad esempio facendo scalo in un paese da cui era consentito viaggiare, era una possibilità teorica. La normativa mirava a limitare il turismo non essenziale per contenere la diffusione del virus.
Viaggi di Lavoro e Visite Mediche Specialistiche
Gli spostamenti tra regioni per motivi di salute, come sottoporsi a visite mediche specialistiche, erano sempre ammessi, anche in zone rosse o arancioni. Era però necessario documentare la necessità dello spostamento con un certificato medico e la prenotazione della visita.
Analogamente, gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative erano consentiti. In questi casi, l'autocertificazione doveva riportare il luogo di partenza, quello di destinazione e il motivo del viaggio, barrando la casella "motivi di lavoro" o "motivi di salute".
Regole Specifiche per Piccoli Comuni e Famiglie
Alcune disposizioni cercavano di venire incontro alle esigenze dei residenti in piccoli centri o in situazioni familiari particolari.
Piccoli Comuni
Per chi viveva in un comune fino a 5.000 abitanti, era possibile, tra le 5 e le 22, spostarsi entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune, anche in un'altra regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia di altre regioni. Questo consentiva, ad esempio, di fare visita ad amici e parenti entro questi limiti.
Genitori Separati o Divorziati
Gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o affidatario, o per condurli presso di sé, erano consentiti anche tra regioni e aree differenti. Questi spostamenti, motivati da "necessità", non erano soggetti a particolari limitazioni, purché si scegliesse il tragitto più breve e si rispettassero le prescrizioni sanitarie vigenti.
Assistenza a Non Autosufficienti
Lo spostamento per fornire assistenza a persone non autosufficienti era permesso anche tra comuni e regioni in aree diverse, qualora non fosse possibile assicurare tale assistenza tramite altri soggetti presenti sul posto. Di norma, poteva spostarsi un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che già assisteva abitualmente.
Misure di Sicurezza e Comportamentali
Oltre alle restrizioni sugli spostamenti, la normativa imponeva una serie di misure di sicurezza per limitare la diffusione del contagio.
Uso della Mascherina e Distanziamento
L'obbligo di indossare la mascherina era esteso a tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e in tutti i luoghi all'aperto, salvo eccezioni legate alla natura dell'attività svolta. Il distanziamento interpersonale di almeno un metro era una regola fondamentale in ogni contesto.
Autovetture e Trasporto Condiviso
Nell'uso dell'automobile con persone non conviventi, era necessario rispettare misure di precauzione simili a quelle del trasporto non di linea: solo il guidatore nella parte anteriore e al massimo due passeggeri per fila posteriore, con obbligo di mascherina per tutti.
Considerazioni Finali sull'Accompagnamento Aeroportuale
In sintesi, l'accompagnamento verso un aeroporto in zona rossa era possibile, ma richiedeva una rigorosa aderenza alle normative e la corretta compilazione dell'autocertificazione. La chiave era dimostrare che lo spostamento era motivato da esigenze lavorative, di salute o da una situazione di necessità che rendeva indispensabile il viaggio. La possibilità di farsi accompagnare era legata alla mancanza di mezzi propri, all'autosufficienza o ad altri impedimenti giustificabili. La trasparenza e la correttezza nella compilazione dei documenti erano essenziali per evitare sanzioni e garantire la sicurezza di tutti.
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