Guida Completa alla Compilazione del Modulo 104 per Permessi Collegiali
La Legge 104 del 1992 rappresenta un pilastro fondamentale nel fornire supporto e tutele a persone con disabilità e ai loro caregiver. In particolare, l'articolo 33 di tale legge, più volte modificato e integrato da successive normative, disciplina i permessi retribuiti per l'assistenza a familiari con handicap grave. La corretta compilazione della modulistica associata a questi permessi è essenziale per poter accedere ai benefici previsti. Questo articolo si propone di fornire una guida dettagliata, partendo dagli aspetti più specifici legati alla compilazione dei moduli, per poi ampliare la prospettiva sui requisiti, le procedure e le implicazioni generali relative alla Legge 104 e al riconoscimento dell'invalidità.
La Modulistica Specifica per i Permessi Art. 33 Legge 104/92
La gestione dei permessi Legge 104/92 nel contesto lavorativo, specialmente all'interno di istituti scolastici o altre strutture collegiali, richiede la presentazione di diverse autocertificazioni e istanze. Queste sono finalizzate a confermare la sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dei permessi e a formalizzare la richiesta al datore di lavoro.
Ogni dipendente, sia esso docente o personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), è tenuto a produrre un'autocertificazione che attesti la permanenza delle condizioni che legittimano la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92, relative all'anno scolastico in corso. Questa dichiarazione di conferma dei benefici è un adempimento periodico necessario per il mantenimento del diritto.
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, per poter essere accolta, deve essere formalizzata attraverso appositi moduli. Questi moduli sono il punto di partenza per avviare l'iter che porterà all'emissione del relativo decreto autorizzativo da parte dell'ente competente, solitamente il datore di lavoro o un ufficio preposto all'applicazione della normativa.
Esistono diverse tipologie di domande, a seconda della specifica situazione:
- Domanda di ammissione ai permessi art. 33 Legge 104/92: Questa è la richiesta generica per poter usufruire dei permessi previsti dalla legge.
- Domanda di ammissione al permesso per assistenza condivisa a soggetto portatore di handicap grave - L. 104/92: Questa opzione è dedicata a situazioni in cui l'assistenza viene condivisa tra più persone.
- Domanda di permesso retribuito per assistenza di handicap L. 104/92: Questa domanda specifica il tipo di permesso richiesto, sottolineando la sua natura retribuita.
- Domanda di permesso retribuito per assistenza a soggetto portatore di handicap L. 104/92: Simile alla precedente, questa formulazione è comunemente utilizzata.
In applicazione dell’art. 33 della Legge 5/2/1992, n. 104, come modificato dall’art. 21 del D.L. 27/8/1993, n. 324, convertito con modificazioni in Legge 27/10/1993, n. 423, nonché dall’art. 3 comma 38, della Legge 24/12/1993, n. 537 e dall’art. 20 della Legge 8/3/2000, n. 53, nonchè del D.Lgs. 105/2022, il lavoratore assistente deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Questa dichiarazione ha lo scopo di attestare il carattere dell’assistenza prestata e la relazione di parentela o affinità con il soggetto assistito. All'interno di questo documento, il richiedente deve autocertificare diversi aspetti cruciali:
- Il proprio status di lavoratore dipendente.
- La qualità di assistente di un soggetto con disabilità grave ai sensi della L. 104/92.
- Il rapporto di parentela o affinità con il soggetto assistito. È importante indicare se si tratta di coniuge, parente entro il secondo grado (o terzo grado in casi specifici), o anche convivente di fatto o parte di un'unione civile.
- La situazione di assistenza, specificando se si è l'unico lavoratore che usufruisce dei permessi per quel soggetto, oppure se l'assistenza è condivisa con altri familiari.
- La presenza di altri familiari che fruiscono di benefici analoghi (come congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 o altri permessi Legge 104/92).

La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. Questo passaggio è fondamentale per garantire che tutti gli enti interessati siano a conoscenza della situazione e possano coordinare le proprie azioni.
Dal Riconoscimento dell'Invalidità all'Accesso ai Benefici Legge 104
Per poter accedere ai permessi previsti dalla Legge 104/92, è necessario che il soggetto assistito sia stato riconosciuto portatore di handicap grave. L'iter per ottenere questo riconoscimento parte dall'accertamento dell'invalidità.
Come ottenere il certificato di invalidità:
Per ottenere il certificato di invalidità, il cittadino deve essere esaminato da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale (AUSL), alla quale partecipa anche un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
La domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inviata all’INPS per via telematica. È importante notare che la procedura non prevede più l'invio diretto all'AUSL per questa fase iniziale, ma un inoltro telematico all'INPS.
Chi può inoltrare domanda:
Possono inoltrare domanda tutti i cittadini italiani o stranieri, a condizione che questi ultimi siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno da almeno un anno o di un'idonea carta di soggiorno.
Cosa deve fare il cittadino per richiedere il riconoscimento dell'invalidità:
- Richiedere il certificato medico introduttivo: Se non si è ancora stati riconosciuti invalidi, il primo passo è recarsi presso un medico abilitato dall’INPS. Questo medico compilerà telematicamente il certificato attestante la patologia clinica del richiedente.
- Compilare e inviare telematicamente la domanda di riconoscimento dell’invalidità all’INPS: Questo può essere fatto in diverse modalità:
- In prima persona: Accedendo al sito dell’INPS tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Tramite gli enti di patronato: Organizzazioni che offrono assistenza gratuita per le pratiche previdenziali e assistenziali.
- Tramite le associazioni di categoria dei disabili: Come ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ENS (Ente Nazionale Sordi), UIC (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale).
Informazioni sulla domanda di riconoscimento dell’invalidità all’INPS:
La domanda va presentata in forma unica, come previsto dalla recente normativa regionale, per ottenere il riconoscimento di diverse condizioni, tra cui:
- Stato di invalidità, cecità, sordità.
- Attestazione della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/92.
- Diagnosi funzionale, obbligatoria per le persone che aspirano all'inserimento lavorativo.
È fondamentale indicare il tipo di accertamento che si richiede. Ad esempio, se la persona è interessata sia al riconoscimento dell’invalidità civile sia all’inserimento lavorativo come disabile, dovrà richiedere di essere sottoposta a visita per entrambi gli accertamenti.
Solo se si dispone già del verbale attestante lo stato invalidante, per la domanda di accertamento per il collocamento mirato (diagnosi funzionale Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico. Questa domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali sia già stata riconosciuta la condizione di invalidità con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.
Riconoscere i propri diritti: invalidità civile, legge 104
La Visita Collegiale e le Sue Implicazioni
Una volta presentata la domanda di riconoscimento dell’invalidità, il cittadino viene convocato per una visita collegiale. La lettera di invito alla visita è un documento informativo cruciale che riporta:
- I riferimenti della prenotazione: data, orario e luogo della visita.
- La documentazione da portare: documento di identità valido, certificato medico firmato dal certificatore, documentazione sanitaria pertinente (referti, esami, ecc.).
- Le modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita.
- Le conseguenze che possono derivare da un'eventuale assenza alla visita.
Esiti della Visita Collegiale:
- Valutazione unanime: Se la valutazione della commissione è unanime, l’INPS spedisce immediatamente il verbale all’interessato e provvede all’erogazione delle eventuali pensioni, indennità o assegni spettanti.
- Valutazione a maggioranza: Se la valutazione della commissione è a maggioranza, l’INPS sospende l’invio del verbale per procedere ad ulteriori verifiche. Questo può comportare tempi più lunghi per l'ottenimento del verbale definitivo.
La Diagnosi Funzionale per l'Inserimento Lavorativo
La diagnosi funzionale è un documento di particolare importanza per le persone con disabilità che intendono accedere o mantenere un'occupazione. Essa fornisce indicazioni dettagliate sulle limitazioni e sulle capacità residue del soggetto, con l'obiettivo di favorire un miglior inserimento lavorativo. Questo documento connota la tipologia di invalidità (psichica, intellettiva o fisica) e può prevedere la necessità di un servizio di mediazione.
Partendo da una descrizione analitica delle compromissioni funzionali, la diagnosi funzionale definisce le capacità globali, attuali e potenziali, del soggetto. Successivamente, formula suggerimenti in ordine alle eventuali forme di sostegno e agli strumenti tecnici ritenuti necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
Il documento è redatto secondo le prescrizioni dell’Atto di indirizzo e coordinamento emanato con il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, dalle commissioni integrate AUSL-INPS.
Come ottenere la Diagnosi Funzionale:
La richiesta per ottenere la diagnosi funzionale può essere attivata:
- Direttamente sul sito dell'INPS.
- Tramite gli enti abilitati, come patronati, associazioni di categoria o associazioni di invalidi.
Le Commissioni mediche istituite presso il Servizio di Medicina legale dell’Azienda USL del territorio di residenza formulano la diagnosi funzionale. Nella relazione, le Commissioni possono suggerire forme di sostegno e strumenti tecnici per avviare il disabile al lavoro o per garantirgli il mantenimento di un’occupazione. Possono anche indicare la periodicità delle visite sanitarie di controllo.

Visite Sanitarie di Controllo:
Le visite sanitarie di controllo possono essere effettuate anche su richiesta della persona disabile o dell’azienda presso cui lavora, qualora si manifestino difficoltà per la prosecuzione dell’inserimento lavorativo. Queste visite di controllo si svolgono con modalità simili alle visite di accertamento iniziali.
Iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato:
Per l’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato (ai sensi della Legge 68/99), è necessario essere in possesso della diagnosi funzionale e presentarla al proprio Ufficio territoriale del collocamento.
Aggiornamenti Normativi e Eccezioni dal 2026
È importante essere aggiornati sulle evoluzioni normative che possono influenzare le procedure di accesso ai benefici.
Certificato di Valutazione di Base:
Limitatamente ai territori provinciali in cui sia già attiva la sperimentazione di cui al D.lgs 62/2024, il certificato d’invalidità e la relazione conclusiva della scheda di "Diagnosi Funzionale” sono sostituibili dal Certificato di Valutazione di Base.
Modifiche dal 1° Gennaio 2026:
Dal 1° gennaio 2026, la Giunta regionale ha stabilito alcune eccezioni alle regole generali per l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la deliberazione n. 2124 del 15/12/2025.
A partire dal 1° gennaio 2026, l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato non potrà più essere effettuata sulla base della sola ricevuta di prenotazione dell'appuntamento per la richiesta della diagnosi funzionale presso la Commissione Sanitaria competente (modalità consentita fino al 31 dicembre 2025).
Casi Particolari di Eccezione (dal 1° Gennaio 2026):
La Giunta regionale ha previsto alcune casistiche particolari in cui è possibile fare eccezione alle regole generali. Per maggiori dettagli, si rimanda alla deliberazione n. 2124 del 15/12/2025.
Iscrizione possibile in assenza di diagnosi funzionale:
- Persone in età pensionabile (67 anni o più) che non possono ottenere la relazione conclusiva/diagnosi funzionale a causa del blocco della piattaforma INPS sulla richiesta di visita.
- Persone con invalidità per servizio, per le quali non è previsto il rilascio della relazione conclusiva/diagnosi funzionale da parte della Commissione di accertamento.
Iscrizione possibile con la sola ricevuta di richiesta visita per la diagnosi funzionale:
- Trasferimenti da altre Regioni di persone già iscritte al Collocamento Mirato, qualora nella Regione di provenienza non sia prevista, ai fini dell’iscrizione, la presentazione della relazione conclusiva/diagnosi funzionale.
- Persone con disabilità per le quali vi siano concrete e documentate occasioni di lavoro.
Situazione Iscritti al 31/12/2025:
Per gli iscritti che alla data del 31/12/2025 risultavano sia privi di diagnosi funzionale che di ricevuta di richiesta di visita, l'Agenzia ha disposto la “sospensione” dell’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per coloro che, alla medesima data, avevano già presentato la ricevuta per la visita, è stato previsto il mantenimento dell’iscrizione stessa fino al 30/4/2026.
L’iscrizione potrà essere riattivata in qualsiasi momento a seguito di presentazione della diagnosi funzionale mancante e, solo in caso di concrete e documentate occasioni di lavoro, anche a fronte di presentazione della ricevuta di richiesta di visita per la diagnosi funzionale.
Considerazioni Finali sulla Distinzione tra Handicap e Invalidità
È fondamentale prestare molta attenzione alla differenza tra handicap e invalidità. Mentre l’invalidità indica una riduzione della capacità lavorativa, l’handicap indica uno svantaggio sociale conseguente all’infermità o alla menomazione. La Legge 104/92 si focalizza sul riconoscimento e sulla gestione dell’handicap, prevedendo specifici benefici per mitigare lo svantaggio sociale e favorire l'inclusione.
Per poter inviare domanda all’INPS per il riconoscimento della Legge 104, devi innanzitutto richiedere un certificato medico al tuo medico curante, che attesti l’esistenza di un handicap. In questo certificato è indicata anche l’esistenza d’invalidità e l’eventuale non autosufficienza; possono essere indicate anche altre patologie, come cecità e sordità. Dovrai poi, entro 30 giorni dal rilascio del certificato, inviare la domanda all’INPS per il riconoscimento dell’handicap. Il termine è perentorio, poiché dopo 30 giorni il certificato medico scade e deve essere rifatto. Una volta inseriti i dati necessari, l’INPS potrà avviare le procedure per l’erogazione delle prestazioni spettanti.
La corretta comprensione e applicazione di queste normative garantisce un supporto adeguato sia al lavoratore che al familiare assistito, promuovendo inclusione e dignità.
tags: #visita #collegiale #modulo #da #compilare #per

