L'Inidoneità al Servizio e il Transito nei Ruoli Civili per i Carabinieri: Un Percorso Normativo e Procedurale
L'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, come per ogni professione in divisa, è intrinsecamente legata a un'integrità fisica e psichica che consenta di svolgere appieno i propri doveri. Tuttavia, la vita militare, con le sue sfide e i suoi rischi, può talvolta condurre a un'interruzione improvvisa di questa carriera a causa di un giudizio di inidoneità permanente al servizio. Tale inidoneità può derivare da una sopravvenuta inabilità lavorativa legata a infermità o lesioni, spesso riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Questo articolo esplora in dettaglio il percorso che un carabiniere può trovarsi ad affrontare in simili circostanze, analizzando le procedure per il riconoscimento della causa di servizio, i benefici connessi, e in particolare, le modalità e le implicazioni del transito nei ruoli civili dello Stato.
Il Riconoscimento della Causa di Servizio: Un Diritto Fondamentale
Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato. Tale riconoscimento è previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel d.P.R. L’appartenente all’Arma dei Carabinieri riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute e al rimborso delle spese di cura.

Nel caso in cui l’infermità venga ascritta ad una delle otto categorie previste nelle tabelle allegate al d.P.R., al militare spettano, in aggiunta al rimborso delle spese di cura, ulteriori benefici. I procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed all’attribuzione di tutti i benefici conseguenti sono attivati mediante presentazione di domanda. In alcuni casi, detti procedimenti possono essere avviati d’ufficio.
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento. L’ufficio dove fa servizio il militare che la riceve deve trasmetterla, corredata della documentazione prodotta dall’interessato, alla Commissione medico-ospedaliera (CMO) territorialmente competente entro trenta giorni dalla ricezione. L’Amministrazione, viceversa, inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che possono causare malattie.
La CMO, composta da ufficiali medici, effettua la visita e comunica la data con un anticipo non inferiore a dieci giorni all’interessato, il quale potrà farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia. Il verbale redatto dalla CMO verrà trasmesso alla direzione di Amministrazione del Comando Generale. In caso di assenza ingiustificata dell’interessato alla visita, la CMO redigerà processo verbale, restituendo gli atti che dovranno essere inviati al Servizio trattamento di pensione e di previdenza, il quale emetterà un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio.
Causa di servizio. Tutto ciò che c'è da sapere.
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, il Servizio invierà al Comitato di verifica per le cause di servizio una relazione riassuntiva degli elementi informativi, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato. All’interessato deve essere data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota indicante anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti per la concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
L'Inidoneità Permanente al Servizio e la Gestione dell'Aspettativa
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale resta in aspettativa fino all’adozione del provvedimento che riconosce o meno la dipendenza da causa di servizio. Il termine per la presentazione del ricorso relativo all’accertamento dell’idoneità al servizio è di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della CMO.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Ai sensi dell’Art. 912 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio. Se, allo scadere di tale periodo massimo, il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, egli cessa dal servizio permanente.
L'Equo Indennizzo e il Trattamento Pensionistico Privilegiato
Qualora sia stata riconosciuta o sia in corso di riconoscimento la dipendenza da causa di servizio di una menomazione dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio, il personale dell’Arma dei Carabinieri può presentare all’ufficio di appartenenza domanda per l’attribuzione dell’equo indennizzo entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La domanda di equo indennizzo può anche essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio o, nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di verifica per le cause di servizio.
La misura del beneficio viene computata sulla base dell’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell’avvio del procedimento d’ufficio. È fondamentale notare che nulla può essere liquidato se la menomazione dell’integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave dell’interessato.
L’appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza per qualsiasi causa, che ha contratto infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ha diritto al trattamento pensionistico di privilegio. Questo viene attribuito per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore ai quattro, denominato assegno privilegiato, rinnovabile qualora l’infermità non sia suscettibile di miglioramento. In tal caso viene attribuito il trattamento vitalizio denominato pensione privilegiata ordinaria.
Se il collocamento in quiescenza è stato determinato dall’infermità (cd. riforma), il beneficio viene assegnato d’ufficio. In tutti gli altri casi è necessario che l’interessato presenti domanda entro due anni dalla data del collocamento a riposo per avere diritto al beneficio fin dal giorno del collocamento a riposo stesso.
Il Transito nei Ruoli Civili: Una Nuova Opportunità Professionale
Una delle alternative fondamentali per il personale riformato, specialmente per infermità non gravissime, è il transito nei ruoli civili dello Stato. Art. 901 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) e successive modifiche, come l'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, regolano questa procedura.

Il personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri che viene giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato a seguito di una decisione della competente commissione medica può presentare domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa o altre amministrazioni civili dello Stato. Questa opzione è particolarmente rilevante per coloro che, pur non essendo più idonei al servizio militare, vengono giudicati idonei a svolgere mansioni civili compatibili con il loro residuo stato di salute.
I requisiti per il transito includono:
- Giudizio di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato: Tale giudizio deve essere emesso dalla competente commissione medica.
- Giudizio di idoneità al transito nei ruoli civili: Accanto all'inidoneità militare, è necessario ottenere un parere positivo sull'idoneità a svolgere attività lavorativa in ambito civile.
- Patologie specifiche o lesioni dipendenti da causa di servizio: Spesso, il transito è facilitato o richiesto in presenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, classificate in determinate categorie (ad esempio, le categorie IV o V della Tabella "A" allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o successive integrazioni).
La domanda di transito deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, unitamente al giudizio di idoneità al transito nei ruoli civili e alla documentazione circostanziata. La domanda va inoltrata tramite l’Ente o il Comando presso cui il militare richiedente è in forza.

Il personale transitato viene inquadrato come soprannumero nell'organico civile fino al riassorbimento, che avviene tramite la cessazione di altre unità per qualsiasi causa. Il personale transitato ha l'obbligo di rimanere nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Durante questo periodo, il personale non può essere destinato a comando presso altre amministrazioni, salvo eccezioni.
Procedimenti Disciplinari e Sopravvenienze Normative
È importante sottolineare che, in presenza di procedimenti penali o disciplinari che possano portare alla perdita dello stato di militare o del grado, la procedura di transito viene rinviata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. La Direzione Generale per il Personale Militare deve fornire il nulla osta disciplinare alla Direzione Generale per il Personale Civile.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito aspetti procedurali cruciali. Ad esempio, una sentenza del Tar Lazio ha stabilito che il congedo del militare per cause di servizio non blocca la procedura, in corso, per l’avanzamento di grado. Il decreto legge 173 del 2019, introducendo l'art. 1051-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, ha previsto che il militare che sia stato collocato in congedo per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore. Questo principio generale, che si discosta dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avanzamento è sempre riservato soltanto ai militari in servizio attivo, trova applicazione anche in casi in cui l'atto impugnato sia precedente all'entrata in vigore della norma, qualora questa sia espressamente retroattiva.
L'Inidoneità nel Pubblico Impiego Contrattualizzato
Per il pubblico impiego contrattualizzato, la materia della sopravvenuta inidoneità è disciplinata dall’art. 55 octies del d.lgs 165/2001 e dal d.P.R. n. 171 del 27 luglio 2011. Si distingue tra:
- Inidoneità psicofisica permanente assoluta: Determina l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e costituisce causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
- Inidoneità psicofisica permanente relativa: Determina l’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. In questo caso, l’amministrazione ha il potere-dovere di tentare il recupero al servizio attivo, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale.
Dal 1° giugno 2023, le competenze delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono state trasferite all’Inps.
Gestione dell'Assenza per Malattia nel Comparto Scuola
Nel comparto scuola, il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi, con trattamento retributivo decrescente. In casi di particolare gravità, può essere concesso un ulteriore periodo di conservazione del posto, pari ad altri 18 mesi, senza retribuzione. Al termine del primo periodo, il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro alla cessazione dello stato di malattia, in attesa di un'eventuale valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione.
Incapacità Didattica e Scarso Rendimento: Cause di Dispensa
Oltre all'inidoneità psicofisica, nel comparto scuola esistono altre due cause di risoluzione del rapporto di lavoro che non hanno a che vedere con lo stato di salute: l'incapacità didattica e lo scarso rendimento.
L'incapacità didattica consiste nell'inettitudine assoluta e permanente a svolgere l'insegnamento, derivante da deficienze obiettive, culturali, intellettive o comportamentali. Tale incapacità deve essere definitiva e tale da impedire ogni possibilità di adempimento futuro. L'accertamento di tale forma di inidoneità non segue le regole del procedimento disciplinare, ma ai fini dell'esercizio del diritto alla difesa è opportuno che al lavoratore sia comunicato l'avvio del procedimento amministrativo. Un esempio emblematico è quello di una docente che, dopo un lungo periodo di assenza e un insegnamento improvvisato, è stata dispensata dal servizio.
Lo scarso rendimento, invece, è caratterizzato da insufficiente impegno nello svolgimento della mansione o dalla reiterata violazione dei doveri d'ufficio. L'accertamento di tale forma di inidoneità ha ad oggetto condotte colpevoli del dipendente che integrano la violazione di obblighi di servizio e che, come tali, si prestano ad essere ricondotte all'ambito disciplinare.
Il Mancato Superamento della Prova
Distinguiamo la dispensa per mancato superamento della prova. Il docente è tenuto a svolgere un periodo di prova della durata di un anno. In caso di valutazione negativa, è previsto un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. Soltanto in caso di esito negativo del secondo periodo il docente viene dispensato dal servizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova si distingue dagli altri tipi di dispensa, consentendo al docente di accedere nuovamente al pubblico impiego.
In sintesi, il percorso di un carabiniere che si trova a fronteggiare un'inidoneità lavorativa è complesso e articolato, ma è supportato da un quadro normativo che mira a tutelare i diritti del personale, prevedendo benefici economici, trattamenti pensionistici e, ove possibile, nuove opportunità professionali nel contesto civile dello Stato.
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