Permessi Legge 104 per il Personale ATA: Chiarimenti e Applicazioni Pratiche
La gestione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) della scuola è un argomento che continua a generare dubbi e interpretazioni. Le disposizioni contrattuali e gli orientamenti dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) mirano a fornire un quadro normativo chiaro, ma la complessità delle casistiche richiede un'analisi approfondita. Questo articolo si propone di chiarire i diritti e gli obblighi legati a questi permessi, focalizzandosi sulle specificità del personale ATA.
Fondamenti Normativi: Dalla Legge al Contratto Collettivo
La base normativa per i permessi Legge 104/1992 risiede nell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale disposizione riconosce ai dipendenti, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensili per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità. È fondamentale sottolineare che questo diritto legislativo è stato confermato e integrato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca.
In particolare, l'articolo 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 sancisce esplicitamente che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". L'ARAN, attraverso i suoi orientamenti applicativi, ha più volte ribadito che la clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa originaria. Questo significa che il lavoratore conserva la facoltà di scegliere la modalità di fruizione dei permessi.

Modalità di Fruizione: Giornaliera o Oraria
Il personale ATA, al pari di altre categorie di lavoratori, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa o solo per alcune ore della stessa, nel rispetto delle 18 ore mensili previste per la fruizione oraria.
Fruizione per Intera Giornata:Nel caso in cui il permesso venga richiesto per l'intera giornata lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni interi. Ciò significa che ogni giornata di assenza corrisponde a uno dei tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per quella specifica giornata. In questa modalità, non viene resa alcuna prestazione lavorativa.
Fruizione Oraria:Qualora il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore della giornata lavorativa, potrà richiedere il permesso orario. Questi permessi sono soggetti a una programmazione mensile. Il dipendente che intende fruirne deve predisporre una programmazione mensile e comunicarla all'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni mese. L'obiettivo di tale programmazione è garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.
Tuttavia, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione relativa alla fruizione oraria può essere presentata nelle 24 ore precedenti l'assenza e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il permesso viene utilizzato.
La "Fruizione Mista" dei Permessi
Una casistica particolarmente dibattuta riguarda la possibilità di combinare, nello stesso mese, la fruizione dei permessi orari con quelli giornalieri (la cosiddetta "fruizione mista"). Per contemperare il diritto del lavoratore con la necessità di garantire il servizio, il CCNL prevede una specifica modalità di computo. Laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, per ogni giornata di assenza verranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo. Questa decurtazione avviene indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza.
È importante distinguere questo meccanismo dai permessi orari "puri". Mentre i permessi orari sono limitati a un massimo di 18 ore mensili, i 3 giorni di permesso giornaliero previsti dalla Legge 104 rimangono tali, con la decurtazione di 6 ore per ciascun giorno utilizzato in modalità mista.

Differenze con i Permessi per il Personale Docente
È utile evidenziare alcune differenze tra la fruizione dei permessi Legge 104 per il personale ATA e quella per il personale docente. Il CCNL precedente (29/11/2007), all'articolo 15, comma 6, prevedeva una sorta di obbligo di fruizione diversificata per i docenti, con la raccomandazione di utilizzare i permessi in giornate non ricorrenti per tutelare il diritto allo studio degli studenti. L'ARAN, in un orientamento applicativo (SC_066 del 1/08/2012), aveva osservato che la concessione delle giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative del dirigente scolastico. Tuttavia, per il personale ATA, questa specificazione relativa alla "fruizione diversificata" non trova un riscontro diretto e vincolante in termini di obbligo, sebbene la programmazione mensile sia richiesta per garantire la funzionalità del servizio.
Permessi per Personale ATA a Tempo Determinato
Per quanto concerne il personale ATA a tempo determinato, la normativa di riferimento per i permessi in questione è l'articolo 19 del CCNL/2007. Questa disposizione prevede permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'ex articolo 15, comma 2, del medesimo CCNL/2007. È importante notare che questa normativa si applica specificamente ai contratti a tempo determinato e si differenzia da quella prevista per il personale di ruolo.
Incarichi Specifici e Compensi Incentivanti
L'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA è un processo che coinvolge diversi attori e si basa su quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2, del CCNL Istruzione e Ricerca. I compiti del personale ATA comprendono le attività previste dalla propria area di appartenenza e gli incarichi specifici che comportano responsabilità ulteriori, rischi o disagi, necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF). L'attribuzione di tali incarichi è demandata al Dirigente Scolastico, secondo criteri definiti dalla contrattazione d'istituto.
Un aspetto rilevante riguarda i compensi incentivanti legati a tali incarichi. Nella contrattazione d'istituto viene generalmente fissato un criterio di riduzione del compenso in caso di assenze. Tuttavia, per quanto riguarda i permessi Legge 104/1992, salvo accordi diversi sottoscritti nel Contratto Integrativo d'Istituto (CII), chi fruisce di tali permessi ha diritto a percepire integralmente i compensi incentivanti. Questo principio si basa sull'orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. [il numero della sentenza non è specificato nel testo fornito, ma si fa riferimento a essa come fondamento giuridico].
Soggetti Beneficiari e Requisiti
L'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, così come richiamato dal CCNL, specifica a chi spettano i permessi. Oltre al coniuge, ai parenti o affini entro il secondo grado, i permessi possono essere estesi al terzo grado qualora i genitori, il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.
Permessi Legge 104: guida completa con esempi pratici
Altri Permessi e Disposizioni Specifiche
Il CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, all'articolo 31, sostituisce l'articolo 15, comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Questo articolo fornisce ulteriori specificazioni riguardo ai permessi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra questi rientrano i permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché i permessi e congedi previsti dall'articolo 42 bis del D.Lgs. 151/2001 (congedi per assistere figli in condizioni di disabilità grave).
Inoltre, il CCNL disciplina anche i permessi per l'espletamento di visite specialistiche. Per quanto riguarda la fruizione di tali permessi, è richiesto un termine di preavviso di almeno tre giorni.
Considerazioni Finali sull'Applicazione Pratica
La corretta applicazione delle norme relative ai permessi Legge 104 per il personale ATA richiede una costante attenzione agli aggiornamenti contrattuali e agli orientamenti interpretativi. La distinzione tra fruizione giornaliera e oraria, la gestione della "fruizione mista", e le specificità per il personale a tempo determinato sono aspetti cruciali. La prassi consolidata e le indicazioni dell'ARAN, pur non sostituendo la legge, offrono un riferimento indispensabile per Dirigenti Scolastici e personale ATA al fine di garantire il rispetto dei diritti e l'efficace organizzazione del servizio scolastico. La chiarezza su questi temi contribuisce a un ambiente lavorativo più sereno e conforme alla normativa vigente.
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