Il Mancato Riscontro della Transazione Previdenziale: Un Nodo Giuridico tra Concordato e DURC
Il tema del trattamento del debito previdenziale nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale, e i suoi risvolti applicativi in controversie connesse come il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rappresenta una questione di crescente rilevanza nel panorama giuridico ed economico italiano. L’analisi di tali problematiche si fa più complessa a seguito delle riforme normative che, pur volte a snellire le procedure di risanamento d’impresa, hanno generato incertezze interpretative e contrasti applicativi, in particolare per quanto concerne l’operato di enti come l’INPS.
Il Contesto Normativo e la Riforma del Concordato Preventivo
Storicamente, la disciplina del concordato preventivo ha subito profonde evoluzioni, culminate con l’introduzione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare (L.F.), volto a facilitare la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi. Inizialmente, tale articolo si concentrava sui tributi erariali, ma successive modifiche, a partire dal D.L. 185/2008, ne hanno esteso l’applicazione anche ai contributi previdenziali. L’attuazione di tale estensione è avvenuta tramite il Decreto Ministeriale (D.M.) del 4 agosto 2009, che ha definito le modalità e le condizioni per l’accettazione di accordi relativi ai crediti contributivi da parte degli enti previdenziali.
Tuttavia, l’introduzione della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha rappresentato un punto di svolta fondamentale. Questa normativa ha significativamente riformato l’istituto dell’art. 182-ter L.F., introducendo, tra le altre cose, l’obbligatorietà del procedimento di trattamento dei crediti contributivi e modificando le regole di valutazione delle proposte da parte degli enti. Tale riforma ha portato a un implicito superamento di diverse disposizioni contenute nel D.M. 2009, normative di rango secondario emanate in un contesto legislativo ormai superato.
Nonostante ciò, si osserva come l’INPS continui, in alcune circostanze, a ritenere ancora attuali e vincolanti le disposizioni del D.M. 2009, utilizzandole come base per rifiutare accordi di transazione previdenziale proposti nell’ambito di procedure di concordato preventivo in continuità aziendale. Questa posizione, tuttavia, si scontra con l’interpretazione prevalente che vede tali decreti ministeriali come implicitamente abrogati dalla normativa primaria sopravvenuta, in particolare dalla Legge n. 232/2016.

L'Art. 182-ter L.F. e l'Implicita Abrogazione del D.M. 2009
La questione centrale riguarda l’effettiva vigenza del D.M. 4 agosto 2009 alla luce delle modifiche apportate all’art. 182-ter L.F. dalla Legge n. 232/2016. Quest’ultima ha introdotto una sostanziale innovazione, rendendo obbligatorio il procedimento di trattamento dei crediti contributivi, superando così l’orientamento giurisprudenziale che lo considerava meramente facoltativo. Parallelamente, sono state introdotte regole specifiche che governano tale istituto, con l’obiettivo di tutelare il credito erariale nel contesto di una procedura concorsuale.
Le modifiche apportate all’art. 182-ter L.F. hanno implicitamente abrogato la precedente disciplina di carattere secondario, quale appunto il D.M. 2009. Gli enti previdenziali, infatti, nel valutare una proposta di trattamento ex art. 182-ter L.F., devono ora attenersi ai criteri stabiliti dalla legge primaria. Tali criteri includono la valutazione della proposta sulla base della relazione del professionista indipendente e il confronto del trattamento offerto ai creditori previdenziali con quello riservato ai creditori di grado inferiore o di posizione omogenea. In questo contesto, il limite quantitativo previsto dall’art. 3 del D.M. 2009 non dovrebbe più avere alcuna rilevanza.
Ore 12.25 - 20.06.2023 - La transazione fiscale e le interlocuzioni bancarie
Un caso emblematico che ha portato all’attenzione questa problematica è quello deciso dal Tribunale di Roma. In tale occasione, il Tribunale ha omologato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, riconoscendo la legittimità della proposta ex art. 182-ter L.F. sul presupposto che il D.M. 2009 fosse da considerarsi implicitamente abrogato sin dall’entrata in vigore della Legge n. 232/2016. Questa decisione confortava la tesi per cui gli enti previdenziali non possono opporre un voto contrario basato sul mancato rispetto dei parametri del D.M. 2009, ma devono attenersi ai criteri stabiliti dalla normativa primaria.
Nonostante ciò, l’INPS, in alcune procedure pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 1-ter, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 159, ha continuato a esprimere voto contrario a proposte ex art. 182-ter L.F. che non prevedessero il soddisfacimento del credito contributivo secondo le misure originariamente indicate dal D.M. 2009. Tale atteggiamento solleva dubbi sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme, soprattutto considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità, come la Cassazione con sentenza del 21 giugno 2018, n. 15677, aveva già censurato gli orientamenti che consideravano le disposizioni del D.M. 2009 come "norme imperative" e integrative dell'art. 182-ter L.F., ritenendo tale approccio non coerente con la ratio generale del concordato preventivo.
La Questione del DURC e il Rifiuto dell'INPS
Un altro aspetto critico, strettamente connesso alla transazione previdenziale, riguarda il rilascio del DURC. L’INPS, infatti, ha in diverse occasioni negato il rilascio di tale documento alle imprese ammesse a procedure di concordato preventivo con continuità aziendale, basando il proprio rifiuto sull’applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015. Questa normativa, a dire dell’Istituto, sarebbe violata quando il debito contributivo non viene integralmente soddisfatto in sede di concordato.
Tuttavia, anche in questo caso, la posizione dell’INPS appare discutibile alla luce delle evoluzioni normative. Il D.M. 2015, come il D.M. 2009, è un atto di rango secondario emanato anteriormente alla riforma del 2016. La novella dell’art. 182-ter L.F. ha reso la transazione previdenziale uno strumento più flessibile, consentendo la falcidia e la dilazione dei crediti contributivi. Di conseguenza, negare il DURC sulla base di una norma che presupponeva l’integrale pagamento del debito contributivo appare anacronistico e in contrasto con la nuova disciplina.

Inoltre, il Tribunale di Roma, nel caso sopra menzionato, ha confortato la tesi per cui non sia possibile negare il DURC sulla base dell’art. 5, comma 1, D.M. 2015 allorquando la proposta ex art. 182-ter L.F. non preveda il rimborso integrale del debito contributivo. In tali circostanze, gli enti previdenziali dovrebbero invece applicare l’art. 5, comma 4, D.M. 2015, che consente il rilascio del DURC anche in presenza di una proposta di soddisfazione parziale del debito contributivo, purché tale proposta sia stata ammessa dal tribunale.
Il rifiuto del DURC da parte dell’INPS può avere conseguenze devastanti per le imprese in concordato. Il documento è infatti essenziale per poter incassare corrispettivi da clienti pubblici e per partecipare a gare d’appalto, attività cruciali per la continuità aziendale. Un rifiuto prolungato, come accaduto nel caso di specie per circa sei mesi, può di fatto bloccare l’operatività dell’azienda, vanificando gli sforzi di risanamento e mettendo a rischio la sopravvivenza stessa della compagine.
La Transazione Previdenziale nella Composizione Negoziata della Crisi (CNC)
Un ulteriore sviluppo normativo riguarda l’estensione della transazione fiscale e previdenziale alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotta con il Correttivo ter del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa estensione, pur rappresentando un passo avanti verso una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti d’impresa, presenta anch’essa delle peculiarità e delle criticità.
La nuova disciplina, contenuta nell’art. 23, comma 2-bis del CCII, consente di stipulare accordi transattivi per il pagamento parziale o dilazionato della debitoria fiscale e contributiva. Tuttavia, permangono alcune esclusioni, come quella dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, che sollevano interrogativi sulla coerenza del sistema. Inoltre, si discute sulla natura dispositiva o meno di tale accordo transattivo e sulla sua eventuale giustiziabilità in caso di mancato accordo.

Le ragioni che hanno portato all’estensione della transazione alla CNC sono molteplici, tra cui la necessità di superare gli ostacoli che si frapponevano all’estensione dell’istituto, come l’assenza di un controllo giurisdizionale adeguato o il timore di una contrazione delle entrate tributarie. La nuova disciplina cerca di bilanciare queste esigenze con la necessità di offrire strumenti efficaci per il risanamento d’impresa.
La valutazione delle proposte da parte delle Agenzie fiscali avviene sulla base di informazioni affidabili provenienti da terzi, come la relazione di un professionista indipendente. L’accordo, se conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, dovrebbe essere sottoscritto, configurandosi quasi come un potere-dovere dell’amministrazione. Tuttavia, la questione della giustiziabilità del diniego dell’accordo rimane aperta, con argomentazioni che pendono sia verso la non giustiziabilità, data la natura privatistica dell’accordo, sia verso una possibile sindacabilità in caso di palese irragionevolezza o violazione di legge.
Profili Civilistici e Fiscali della Transazione Previdenziale
Dal punto di vista civilistico, la transazione previdenziale si configura come un contratto atipico, che si discosta dalla transazione comune del codice civile per la natura pubblicistica dell’interesse tutelato dall’ente previdenziale. L’INPS, agendo in questo contesto, persegue la massimizzazione del recupero contributivo nell’interesse pubblico, rispettando principi di imparzialità, economicità e trasparenza.
La validità dell’accordo è subordinata al rispetto delle norme imperative. Una transazione che violi tali norme, ad esempio rinunciando a contributi obbligatori al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, risulterebbe nulla. Una volta perfezionata, la transazione novella parzialmente l’obbligazione originaria, vincolando l’INPS all’adempimento di quanto concordato, a condizione che l’azienda rispetti i pagamenti previsti. L’inadempimento da parte dell’azienda comporta generalmente la decadenza dai benefici e la reviviscenza del debito iniziale.
Dal punto di vista fiscale, la deducibilità dei contributi versati in transazione segue regole specifiche. I contributi non versati non sono deducibili nell’anno di competenza. Solo con il pagamento effettivo, anche parziale in sede transattiva, il costo diventa deducibile nell’anno di pagamento. Inoltre, la parte di debito contributivo annullata in sede di concordato preventivo omologato o accordo di ristrutturazione debiti omologato non concorre a formare il reddito imponibile dell’azienda, grazie a specifiche esenzioni previste dalla normativa fiscale (art. 88, comma 4-ter del TUIR). Questo, tuttavia, presuppone che la transazione avvenga all’interno di procedure concorsuali o accordi omologati, poiché transazioni stragiudiziali con riduzione di debito INPS sono possibili solo in contesti normativamente previsti.
Interazione tra Diritto Penale Tributario e Codice della Crisi
La complessa interazione tra le norme penali tributarie e il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) rappresenta un ulteriore nodo interpretativo. La possibilità di transigere debiti tributari e contributivi, soprattutto in sede di concordato preventivo, ha sollevato interrogativi sulla configurabilità dei reati di omesso pagamento.
La giurisprudenza ha oscillato sull'individuazione del momento rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale: l'ammissione al concordato o la sua omologa. Mentre alcune pronunce hanno valorizzato il momento dell'ammissione, ritenendo che il piano concordatario, includendo il pagamento dilazionato o parziale del debito, muti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, altre sentenze hanno sottolineato come la novazione dell'obbligazione tributaria, con effetto estintivo-costitutivo, si realizzi solo con l'omologa.
Ore 12.25 - 20.06.2023 - La transazione fiscale e le interlocuzioni bancarie
La riforma dell'art. 182-ter L.F. ad opera della Legge n. 232/2016, che ha consentito la falcidia dei tributi e dei contributi, ha ulteriormente complicato il quadro. Se da un lato ciò ha ampliato le possibilità di accordo, dall'altro ha reso più sfumata la linea di demarcazione tra l'adempimento dell'obbligazione e l'inadempimento penalmente rilevante.
Il CCII, con le sue disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, ha introdotto la possibilità di omologare tali procedure anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, qualora la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Questa previsione, nota come "cram down" fiscale, mira a superare l'eventuale ostruzionismo degli enti creditori, ma solleva interrogativi sulla sua compatibilità con la natura dei crediti tributari e contributivi, considerati in larga parte indisponibili.
In conclusione, il mancato riscontro della transazione previdenziale nel contesto delle procedure concorsuali e la conseguente problematica del rilascio del DURC evidenziano un quadro normativo e applicativo ancora in evoluzione. La tensione tra la necessità di garantire la continuità aziendale e la tutela dei crediti pubblici continua a generare controversie, richiedendo un'interpretazione attenta e coerente delle disposizioni legislative e un dialogo costruttivo tra gli operatori del diritto e gli enti preposti.
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