Insegnante di Religione Inabile: Percorsi Alternativi e Diritto allo Studio

L'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) in Italia è un argomento complesso, intrecciato con questioni legislative, costituzionali e, non da ultimo, con le esigenze del personale docente che si trova in condizione di inidoneità. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio le normative che disciplinano l'insegnamento religioso e le possibilità di ricollocazione per gli insegnanti dichiarati inabili, analizzando le mansioni alternative e il diritto degli studenti a un'attività formativa equivalente.

Il Quadro Normativo sull'Insegnamento della Religione Cattolica

La normativa fondamentale che regola l'insegnamento della Religione Cattolica in Italia è l'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121 del 25 marzo 1985. Questo accordo sancisce il diritto di ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta è garantita nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, come sancito dall'articolo 9 dell'accordo.

Illustrazione dei diritti costituzionali alla libertà di scelta religiosa

Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione, non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. La scelta effettuata al momento dell'iscrizione al nuovo corso di studi ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato che il valore finalistico dello «stato di non obbligo» è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare l'esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa. Questa sentenza ha avuto un impatto significativo sull'organizzazione delle attività alternative.

Dal 1986 e fino al 1991, le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono state via via meglio precisate. Dalle iniziali attività formative alternative e di studio individuale si è passati, a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, alle seguenti possibili scelte: attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente, e persino l'uscita da scuola.

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La programmazione dell’attività didattica e formativa è di competenza degli organi collegiali della scuola: il collegio dei docenti per l’aspetto didattico e il consiglio di circolo o d’istituto per l’aspetto organizzativo. La predisposizione della programmazione delle attività didattiche e formative va effettuata dopo aver sentito gli alunni non avvalentisi e i genitori.

Nonostante la libertà nella predisposizione delle attività didattiche e formative da parte dei collegi, il Ministero dell’Istruzione ha suggerito in passato alcune possibili attività. Recentemente, sulla scia della Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso, è stata richiamata la necessità di assicurare l'ora alternativa all'insegnamento della religione agli alunni interessati.

Per la scuola elementare viene suggerito di approfondire quelle parti di programma “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”. Le attività di studio individuali con o senza assistenza di personale docente richiedono di essere programmate e organizzate. Il gruppo di alunni che abbia scelto le attività didattiche alternative può essere composto da alunni provenienti da classi parallele o verticali. Il docente che svolge l’attività didattica alternativa può essere nominato anche per un solo alunno.

Il pagamento delle ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono retribuite dal Mef, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza” dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti.

Anche per la valutazione si deve riconoscere una omologazione con l’insegnamento della religione cattolica: l'attività alternativa e lo studio individuale assistito sono utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni che hanno scelto tale attività. Lo Stato italiano ha assicurato alle comunità religiose non cattoliche “il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”. Tale insegnamento può essere attivato in alternativa all’insegnamento della religione cattolica oppure può essere offerto a tutti gli alunni.

Inidoneità all'Insegnamento: Procedure e Diritti del Docente

La normativa scolastica prevede percorsi specifici per i docenti dichiarati inabili alla funzione docente per motivi di salute. Le disposizioni che attualmente regolano l'inidoneità, la dispensa e l'utilizzazione in altri compiti sono il CCNL 2007, il CCNI 2008, il DPR 171/2011 e il DL 95/2012 convertito nella L. 135.

Diagramma di flusso: procedura per l'accertamento dell'inidoneità

Il percorso per l'accertamento dell'inidoneità inizia con il docente che si munisce di un certificato del proprio medico di famiglia, in cui risultino le patologie di cui è affetto. Successivamente, dovrà presentare domanda al proprio Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita collegiale per l'accertamento dell'inidoneità. Se si desidera la dispensa dal servizio, è bene specificarlo nella domanda. Il Dirigente scolastico provvederà a richiedere all'autorità sanitaria - Commissione medica di verifica (CMV) - di pronunciarsi sull'idoneità fisica. La Commissione convocherà quindi il docente a visita.

È importante sottolineare che l'inidoneità è cosa diversa dall'invalidità e dall'handicap. Tuttavia, se si è già in possesso di verbali attestanti l'invalidità civile o l'handicap certificato secondo la L. 104/92, è bene esibirli. Alla visita è consigliabile farsi accompagnare dal medico di fiducia, che avrà diritto di parola, o, in sua mancanza, da un parente o conoscente, che però potrà solo assistere.

La CMV non ha il compito di individuare quali siano le mansioni praticabili dal dipendente, bensì - sulla base delle infermità/menomazioni diagnosticate - deve individuare quali siano le mansioni controindicate e cioè pregiudizievoli, in quanto incompatibili con la residua efficienza psico-fisica o comunque foriere di probabile aggravamento delle infermità.

Tipologie di Inidoneità e Utilizzazione in Altri Compiti

L'inidoneità può essere temporanea o permanente.

Inidoneità Temporanea: In questo caso, il docente conserva il suo posto di ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua guarigione. Allo scadere del periodo di inidoneità, il docente può tornare in classe o chiedere una nuova visita per un ulteriore periodo di utilizzazione in altri compiti. L'inidoneità temporanea non fa perdere la titolarità della cattedra (che viene assegnata a un supplente); per questo motivo il/la docente, presumendo che allo scadere del periodo torni all'insegnamento, partecipa alla graduatoria interna e ai movimenti annuali (trasferimento volontario o d'ufficio su cattedra). Tuttavia, se il trasferimento dovesse verificarsi nel corso dell'utilizzazione in altri compiti, è segno di correttezza avvisare la scuola dove esso è avvenuto, in modo che questa possa predisporre la supplenza.

Sia nel caso di inidoneità temporanea che permanente, il docente che volesse cambiare scuola di utilizzazione può presentare domanda di trasferimento in qualsiasi momento dell'anno scolastico, con una semplice richiesta scritta al proprio DS e/o all'UST. Si consiglia però di non fare una domanda generica, che difficilmente sarà presa in considerazione, ma di agire contattando le scuole scelte e saggiare la disponibilità dei relativi DS. Una volta arrivati ad un accordo, è preferibile che sia il DS stesso a chiedere all'UST l'utilizzazione del docente nella propria scuola.

Inidoneità Permanente: Nei casi di inidoneità permanente, si distinguono diverse casistiche:

  • Caso 1 (Inidoneità Permanente Assoluta): Nei casi di inidoneità permanente assoluta, la scuola dove il docente è titolare deve emettere il decreto di dispensa e inviare i documenti all'UST che istruirà la pratica di pensione. L'assegno relativo sarà calcolato in base agli anni maturati (che devono essere almeno 15). La CMV può inviarne comunicazione al Ministero dei Trasporti che invita l'interessato a sottoporsi a visita per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
  • Caso 2 e 4 (Utilizzazione in Altri Compiti): Il docente viene assegnato ad altri compiti. La scuola deve inoltrare il verbale all'UST e invitare il docente a recarvisi per la scelta della forma di utilizzazione (segreteria, UST, biblioteca, ecc.) e la stipula del contratto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di formalizzare entro 30 giorni. L'orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali. Potrà essere articolato in 5 o 6 giorni alla settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani, ecc.

È fondamentale che il docente sia informato dei suoi diritti e dei rischi cui può andare incontro. L'inidoneità relativa temporanea costituisce una salvaguardia maggiore, per il fatto stesso di non dare adito a una scelta definitiva.

Le Mansioni Alternative: Un Panorama Dettagliato

Le mansioni alternative per docenti dichiarati inabili sono molteplici e variano in base alla specifica patologia e alle competenze residue del docente. Tra le possibilità più comuni figurano:

  • Ufficio di Segreteria: Supporto amministrativo, gestione della corrispondenza, archiviazione documenti, accoglienza del pubblico.
  • Ufficio Tecnico o Archivio: Organizzazione e catalogazione di materiali, supporto nella gestione di banche dati, attività di ricerca documentale.
  • Biblioteca Scolastica: Catalogazione di libri, prestito, supporto agli studenti nella ricerca bibliografica, organizzazione di eventi culturali.
  • Supporto alla Didattica: Assistenza ai docenti in attività non frontali, preparazione di materiale didattico, supporto nell'organizzazione di laboratori.
  • Attività Amministrative presso l'UST/USR: Mansioni d'ufficio a livello provinciale o regionale.

Un aspetto cruciale da considerare è il rapporto con gli alunni. A seconda della patologia e della percezione del proprio ruolo, un docente potrebbe avere un "momentaneo rifiuto" del rapporto con gli alunni o, al contrario, il desiderio di un ruolo attivo, seppur collaterale alla didattica frontale. Chi ha problemi a relazionarsi con gli alunni, avendo chiesto l'inidoneità per questo motivo, debba riflettere sulla mansione che andrà a svolgere e magari optare per un settore più "amministrativo" o rivolto a un'utenza adulta.

Infografica: Esempi di mansioni alternative per docenti inidonei

È auspicabile che l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti - docente utilizzato e struttura ospitante. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che la condizione di "malato" a volte genera qualche prevenzione. È bene chiedere fin da subito che le modalità di servizio siano inserite nella contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da avere una tutela in caso di contenzioso.

È importante che le scuole abbiano cura di scegliere i docenti per le ore alternative alla religione cattolica tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Le attività alternative non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curricolari, né iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all’Art. 1, c.7 legge 107/2015; in questo caso si verrebbe a creare una situazione di svantaggio degli alunni avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, la proposta per i non avvalentesi deve essere il più possibile equivalente all’offerta formativa fornita dall’IRC.

Criticità e Aspetti da Considerare

La mancanza di direttive ministeriali chiare ha creato complicazioni agli UST sul come procedere all'utilizzazione e, in alcuni casi, ha generato contenziosi. La Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno.

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, ha accolto il ricorso presentato nel 2013 dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, annullando la disposizione della circolare del MIUR n. che, secondo l'UAAR, eliminava la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sottolinea la gravità dei ritardi nell’avvio delle attività alternative.

È necessario chiedere che la Dirigenza dell’Istituto comunichi in forma scritta (PTOF, regolamenti, circolare, ordine di servizio) agli insegnanti, agli alunni e alle famiglie della presenza in aula degli alunni non avvalentisi durante le lezioni di IRC.

Avverso il verbale della CMV è possibile fare ricorso in via amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza (con sede a Milano, Roma, Napoli e Bari).

In conclusione, la gestione dell'inidoneità all'insegnamento e l'organizzazione delle attività alternative all'IRC richiedono un'attenta conoscenza della normativa e una costante attenzione alle specificità individuali, al fine di garantire sia i diritti del personale docente che l'offerta formativa degli studenti.


Vademecum a cura di Maria Teresa De Nardis e Rosa Maria Lombardo del Conbs (Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici).Leonardo Ferreri: Ormai da anni traduco la mia passione per la scrittura e la mia esperienza come SEO Copywriter nella gestione di questo stimolante progetto editoriale. Mi dedico quotidianamente alla selezione, alla creazione e alla revisione dei contenuti che pubblichiamo ogni giorno, facendo del mio meglio per assicurarmi che siano coinvolgenti, completi e, soprattutto, utili per il personale scolastico.

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