Legge 210/1992: Indennizzo per Danni da Vaccinazioni e Trasfusioni - Importi e Decorrenza

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha introdotto un fondamentale strumento di tutela per i cittadini che hanno subito danni irreversibili alla propria integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. Questa normativa, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche e integrazioni, ampliando la platea dei beneficiari e definendo con maggiore precisione gli importi e i termini per la richiesta dell'indennizzo.

Illustrazione che mostra una persona che riceve una vaccinazione e un'altra che riceve una trasfusione di sangue.

Chi sono i Beneficiari dell'Indennizzo?

La Legge 210/1992 prevede una serie di categorie di persone che possono presentare domanda per ottenere l'indennizzo. Queste includono principalmente:

  • Persone danneggiate da vaccinazioni:

    • Coloro che hanno riportato lesioni o infermità con menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria.
    • Persone sottoposte a vaccinazioni non obbligatorie, ma eseguite per motivi di lavoro, per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere a uno stato estero.
    • Soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che hanno assunto vaccinazioni, anche non obbligatorie.
    • Coloro che hanno subito danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 30 luglio 1959, n. 695.
    • Persone danneggiate in modo irreversibile da vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983.
    • Coloro che hanno subito danni irreversibili a seguito di vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia, o vaccinazioni antinfluenzali, riconosciuti dalla Corte Costituzionale.
  • Persone danneggiate da trasfusioni o somministrazione di emoderivati:

    • Individui contagiati da virus HIV o da epatiti virali con danni irreversibili a seguito della somministrazione di sangue o suoi derivati, sia in forma periodica (come emofilici o talassemici) sia occasionale (in seguito a interventi chirurgici o emodialisi).
    • Persone non vaccinate che hanno riportato lesioni o infermità con menomazione permanente a seguito del contatto con una persona vaccinata.
  • Personale sanitario:

    • Operatori sanitari di ogni ordine e grado che hanno contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV.
    • Personale sanitario che, durante il servizio, abbia riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
  • Familiari e congiunti:

    • Il coniuge e i figli (anche se contagiati durante la gestazione) di persone che rientrano nelle categorie sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo.
    • Gli eredi della persona deceduta, qualora il decesso sia stato causato da patologie riconducibili a vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati.

Legge 210/92 VADEMECUM

Tipologie e Importi dell'Indennizzo

L'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 è concepito come una prestazione di solidarietà sociale, avente carattere assistenziale, finalizzata a sostenere economicamente chi ha subito un danno alla salute a causa di interventi sanitari volti alla tutela della salute stessa. L'indennizzo prescinde dalla sussistenza di una responsabilità colposa o dolosa dell'amministrazione.

L'indennizzo si compone di diverse voci, con importi e modalità di erogazione specifiche:

  • Indennizzo Vitalizio: Consiste in un assegno bimestrale erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L'ammontare è determinato da una quota base, stabilita dalla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n. 177, integrata dall'indennità integrativa speciale (IIS) di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324. L'importo complessivo viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stanziato fondi per adeguare la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, in attuazione di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

  • Indennizzo Aggiuntivo per Doppia Patologia: Le persone che hanno contratto più di una malattia, ciascuna delle quali abbia determinato un esito invalidante distinto, hanno diritto a un indennizzo aggiuntivo, non superiore al 50% di quello previsto per la patologia principale. Questo beneficio è erogato previa specifica domanda.

  • Importo Aggiuntivo "Una Tantum" per Danni da Vaccinazione: Per coloro che hanno subito una menomazione permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, è previsto un importo aggiuntivo "una tantum". Questo corrisponde al 30% dell'indennizzo dovuto per ogni anno, calcolato per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, escludendo interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene erogato previa specifica domanda.

  • Benefici per i Familiari in Caso di Decesso:

    • Se la persona danneggiata muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi (secondo quote ereditarie, testamentarie o legittime) spetta la quota degli assegni maturati fino al giorno del decesso.
    • Se il decesso è causato dalle vaccinazioni o dalle patologie previste dalla Legge 210/92, i parenti aventi diritto possono scegliere tra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno "una tantum" di 150 milioni di lire (circa 77.468,53 euro), dietro specifica domanda.
  • Esenzione dalla Spesa Sanitaria: I beneficiari dell'indennizzo sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla Legge 210/92.

Infografica che riassume le diverse tipologie di indennizzo e i relativi benefici.

Decorrenza e Termini per la Presentazione della Domanda

La corretta individuazione dei termini per la presentazione della domanda è cruciale per garantire il diritto all'indennizzo. La decorrenza dell'indennizzo vitalizio avviene a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda.

I termini per presentare la domanda di indennizzo sono i seguenti:

  • 3 anni: Nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale.
  • 10 anni: Nei casi di infezione da HIV.
  • 4 anni: Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della Legge 362/99).
  • Decorrenza per danni pre-esistenti alla legge: Per le persone che hanno subito le menomazioni prima dell'entrata in vigore della Legge 210/92 (25 febbraio 1992), i termini decorrono da tale data.

È fondamentale sottolineare che i termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione disponibile, è venuta a conoscenza del danno e della sua riconducibilità causale all'evento (vaccinazione, trasfusione, ecc.). La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dall'ordinanza n. 411/2021 della Corte di Cassazione, stabilisce che la data di presentazione della domanda amministrativa segna il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale quinquennale. L'onere di provare che il danneggiato fosse a conoscenza del danno e della sua derivazione causale prima di tale data ricade sul convenuto.

Diagramma di flusso che illustra le fasi del processo di indennizzo, dalla presentazione della domanda all'erogazione.

Documentazione Necessaria

La presentazione di una domanda completa e corredata dalla documentazione corretta è essenziale per l'esito positivo dell'iter. La documentazione si articola in amministrativa e sanitaria.

Documentazione Amministrativa

Per i documenti amministrativi, è necessario attenersi alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, come indicato nel DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra i documenti richiesti figurano:

  • Domanda firmata dal richiedente (o dal legale rappresentante per minori/incapaci).
  • Documentazione attestante la qualità di erede (in caso di decesso del danneggiato).
  • Certificato di morte.
  • Testamento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva.
  • Stato di famiglia originario del defunto o dichiarazione sostitutiva.
  • Dichiarazione di successione (se applicabile).
  • Codice fiscale del richiedente/beneficiario.
  • Provvedimento del Giudice tutelare (se tra gli eredi vi sono minori o interdetti).

Documentazione Sanitaria

La documentazione sanitaria varia a seconda della natura del danno subito:

  • Danni da Vaccino: Deve comprovare la data di vaccinazione, i dati del vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti, l'entità delle lesioni o della malattia e la necessità o obbligatorietà della vaccinazione. Sono richiesti, tra gli altri, copia conforme del certificato vaccinale e documentazione medica attestante le conseguenze.

  • Danni da Contatto con Persona Vaccinata: La documentazione deve riguardare sia la persona che ha causato il danno sia quella danneggiata.

  • Danni da Trasfusione o Somministrazione di Emoderivati: È necessario documentare la data dell'evento trasfusionale, la data dell'avvenuta infezione da HIV o da epatiti post-trasfusionali. Per i politrasfusi è richiesta una scheda informativa, mentre per i trasfusi occasionali sono necessarie copie conformi della cartella clinica completa e documentazione sanitaria con la data del primo accertamento di positività.

  • Operatori Sanitari Contagiati durante il Lavoro: La documentazione deve attestare la qualifica di operatore sanitario, il contatto con sangue infetto durante il servizio e la data di accertamento della prima positività. È richiesta la denuncia di infortunio sul lavoro.

L'Iter della Domanda di Indennizzo

Le Aziende USL territorialmente competenti gestiscono l'intero processo di indennizzo. L'iter si articola nelle seguenti fasi:

  1. Istruttoria della Domanda: La ASL, entro 30 giorni dalla presentazione, istruisce la pratica e trasmette copia del fascicolo alla Commissione Medico-Ospedaliera (CMO) per il giudizio medico-legale.
  2. Giudizio Medico-Legale: La CMO valuta lo stato della malattia, il nesso di causalità con l'evento dannoso e la gravità delle lesioni.
  3. Notifica del Giudizio: La ASL comunica l'esito del giudizio medico-legale all'interessato. In caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, il procedimento viene sospeso in attesa dell'erogazione.
  4. Erogazione dell'Indennizzo: Una volta definito l'importo e completati gli iter burocratici, viene disposto il pagamento.

In caso di documentazione incompleta al momento della presentazione, l'interessato viene invitato a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni, pena l'archiviazione definitiva della pratica.

Aggravamento della Patologia

Qualora l'infermità o la menomazione per cui si percepisce già l'indennizzo si aggravi, l'interessato può presentare una domanda di revisione del giudizio alla ASL di competenza entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. La procedura per il giudizio sull'aggravamento è la medesima seguita per la determinazione del danno originario.

La Legge 210/1992 rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini danneggiati da eventi sanitari, offrendo un sostegno economico e un riconoscimento del disagio subito. La corretta comprensione dei beneficiari, degli importi, dei termini e della documentazione necessaria è essenziale per poter accedere a tali importanti tutele.

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