La Controversia Enasarco: Agenti di Commercio, ISF e la Questione dei Contributi "Silenti"

La Fondazione Enasarco, ente di previdenza e assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, è al centro di un acceso dibattito che coinvolge migliaia di professionisti, in particolare gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) e gli ex agenti che non hanno raggiunto i requisiti minimi per la pensione integrativa. Le problematiche sollevate riguardano la natura obbligatoria dei contributi, la trasparenza nella gestione dei fondi e l'equità delle prestazioni erogate, portando a un crescente malcontento e a richieste di intervento politico.

La Posizione degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF)

È fondamentale chiarire innanzitutto la posizione degli ISF autonomi a partita IVA. Come noto, solitamente si tratta di false Partite IVA, e questi professionisti non sono soggetti obbligati a versare contributi all'Enasarco. L'obbligo Enasarco sussiste unicamente per gli agenti e rappresentanti di commercio che effettuano vendite dirette. La legge stessa impedisce all'ISF di compiere vendite dirette, e una sentenza della Corte di Cassazione ne conferma l'impossibilità di essere agenti di commercio. Coerentemente, Enasarco stessa, nel proprio regolamento, non accetta gli ISF come iscritti obbligati.

Per gli ISF, Enasarco rappresenta una fondazione a cui è possibile versare contributi in modo facoltativo e volontario. Questi versamenti, effettuati per almeno 20 anni, consentono l'accesso a una pensione integrativa. Naturalmente, questi si aggiungono ai versamenti obbligatori per la Gestione Separata dell'INPS.

Tuttavia, si verificano casi in cui alcune aziende obbligano gli ISF a versare i contributi Enasarco. Data la natura spesso precaria di un contratto a Partita IVA, non vi è la garanzia che il professionista possa raggiungere i 20 anni di versamenti richiesti. In tali circostanze, i contributi versati si configurano come perdite, denaro devoluto a fondo perduto.

Informatore scientifico del farmaco durante una presentazione

La Controversia dei Contributi "Silenti"

Un aspetto centrale delle critiche mosse a Enasarco riguarda la figura dei cosiddetti "agenti silenti", ovvero agenti senza più un mandato attivo che non sono riusciti a maturare i 20 anni di contribuzione obbligatoria. Questi individui, avendo perso sia il diritto alla pensione che i versamenti effettuati, rappresentano per molti una profonda ingiustizia sociale. Organizzazioni come Federcontribuenti, e in particolare Cosimo Lucaselli del dipartimento Enasarco della Federazione, hanno portato questa problematica all'attenzione della politica nazionale.

Secondo le stime di Lucaselli, basate sui bilanci tecnici di Enasarco (già dal triennio 2014-2017), il numero dei "silenti" ammonterebbe a circa 690.000, con un tesoro raccolto da Enasarco che si aggirerebbe intorno ai 9,2 miliardi di euro. Questa imponente somma sarebbe confluita nella Cassa grazie alla regola dei 20 anni di contribuzione minima, accumulando una dotazione finanziaria che, secondo i critici, stride con i dati relativi al patrimonio e alle modalità di contribuzione.

Le domande che emergono sono pressanti: dove sono finiti questi fondi? Come sono stati spesi negli anni e chi ne ha beneficiato? La Cassa sarebbe stata ugualmente in equilibrio finanziario senza i versamenti dei "silenti"? Queste domande, rimaste per lo più senza risposta, evidenziano la complessità e la delicatezza della questione, che rappresenta un "ordigno inesploso" per le future maggioranze politiche, necessitando di una soluzione onorevole ed efficace che implichi un intervento politico nazionale. Il dibattito, mai sopito, ha ripreso vigore all'inizio del 2019, diventando una "mina vagante" per chiunque otterrà la maggioranza nel consiglio di amministrazione di Enasarco, specialmente in vista delle imminenti elezioni.

Grafico che illustra l'accumulo di fondi Enasarco nel tempo

Costi e Riconoscimenti Contributivi: Un Rapporto Squilibrato?

Federcontribuenti sostiene che Enasarco sia una cassa di previdenza piuttosto onerosa, equiparabile o addirittura superiore all'INPS, ma con riconoscimenti contributivi per gli iscritti stranamente inferiori. I contributi previdenziali obbligatori, calcolati su un'aliquota del 17% (14% per previdenza, 3% per fondo di solidarietà) sul totale dei ricavi lordi, differiscono dai contributi INPS che si basano sui ricavi netti.

Per illustrare questo punto, si prende l'esempio di un agente di commercio plurimandatario con ricavi lordi di 40.000,00 euro. Il contributo Enasarco massimo previsto, pari a 6.445,21 euro (calcolato sul massimale di 37.913,00 euro), viene versato interamente, senza considerare i costi sostenuti dall'agente per generare tali ricavi.

La proposta di ricongiungere la contribuzione Enasarco con quella INPS è stata oggetto di dibattito, ma l'obbligo ex lege della doppia contribuzione per gli agenti ha finora impedito tale percorso. La risposta dei vertici Enasarco alle richieste di Federcontribuenti sulla riduzione del periodo minimo di contribuzione è stata criptica: "Non riteniamo di dover commentare la proposta di riduzione da 20 a 5 anni dei minimi contributivi per l’ottenimento della pensione".

Il presidente Gianroberto Costa, nel 2019, attribuì il fenomeno dei "silenti" non tanto a pratiche di evasione contributiva, quanto alla peculiarità della professione e ai possibili periodi di inattività degli agenti. Tuttavia, questa spiegazione sembra aver rafforzato la determinazione dei "silenti" nel chiedere conto dell'utilizzo della vasta massa di denaro accumulato. Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative parlamentari sull'argomento.

Dal punto di vista tecnico-legislativo, Enasarco è un ente previdenziale che eroga prestazioni integrative. Tuttavia, il periodo minimo di 20 anni rende impossibile sia l'utilizzo dei contributi versati prima di tale soglia, sia la ricongiunzione con l'INPS, sia il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi. L'on. Rizzetto, con una sua interrogazione parlamentare, aveva chiesto uno specifico intervento per consentire il cumulo della contribuzione Enasarco con quella INPS, al fine di permettere la maturazione di un maggior importo pensionistico.

Simbolo della previdenza sociale con una freccia verso il basso

Implicazioni Finanziarie e Rischio di Implosione

Se Enasarco fosse costretta ad assumere un impegno finanziario di lungo periodo a beneficio dei "silenti" (magari escludendo coloro che non hanno raggiunto i 5 anni di contribuzione), dovrebbe reperire fondi freschi per almeno 5 miliardi di euro. In assenza di tali risorse, l'ente rischierebbe l'"implosione", compromettendo le aspettative pensionistiche integrative di circa 220.000 tra agenti, rappresentanti e consulenti finanziari.

Accuse di Irregolarità e Richieste di Intervento

Le accuse mosse a Enasarco sono molteplici. Si contesta il fatto che, nonostante sia un ente privato di pensione integrativa, sia l'unico a non aver recepito le leggi in materia di totalizzazione o cumulo dei periodi contributivi. Un'altra grave irregolarità segnalata riguarda l'obbligo della "quota 92" per ottenere il diritto alla pensione integrativa, con Enasarco che riconoscerebbe solo il 55% del monte contributivo versato, trattenendo il 45% annuo per 20 anni.

Vengono inoltre sollevate perplessità sulla gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), l'equivalente del TFR, che verrebbe restituito a fine mandato senza ricalcolo degli interessi, poiché questi maturati sull'accantonamento andrebbero altrove. Il FIRR viene inoltre restituito con una tassazione vigente al 20%. Si sostiene che Enasarco sottragga ad ogni agente, per ogni versamento contributivo, il 18% a titolo di solidarietà e sostentamento della cassa.

Accuse riguardano anche presunte spese per vacanze, corsi di formazione e premi di studio per i figli degli agenti, presentate come un welfare all'avanguardia, ma di cui, secondo molti ex agenti contattati, pochi o nessuno avrebbe effettivamente beneficiato.

Iniziative Politiche e Legali

Di fronte a questa situazione, le richieste di intervento politico si intensificano. Il Ministro del Lavoro Di Maio è stato destinatario di interrogazioni parlamentari. Federcontribuenti auspica che le sigle sindacali, chiamate a tutelare gli iscritti Enasarco, si attivino concretamente. Si propone di aggiungere la parola "integrativa" all'articolo 1 della Legge n. 29/1979, o in alternativa, per garantire maggiore trasparenza e giustizia, di accorpare Enasarco all'interno dell'INPS.

L'onorevole Traversi (M5S) ha sollevato la questione del mancato riconoscimento della pensione integrativa a chi ha versato fino a 19 anni, sottolineando come Enasarco sia l'unico ente di previdenza complementare obbligatorio, costringendo agenti e rappresentanti a versare contributi a due enti (INPS ed Enasarco) senza garanzie da quest'ultimo. Federcontribuenti spinge per uno "sbarramento a 5 anni per le spese di gestione ENASARCO", similmente a quanto avviene per le assicurazioni.

Sono state presentate interrogazioni parlamentari anche in Senato da Tommaso Nannicini e Alessandro Alfieri (PD), che chiedono al governo un intervento sull'ente, facendo riferimento anche a controversie passate, come quella tra Enasarco e Sorgente Sgr.

La previdenza complementare, quali riforme per la sua diffusione?

La Natura del Rapporto di Agenzia e l'Esclusione degli ISF

L'obbligo di iscrizione a Enasarco sorge in capo alla Ditta nel momento in cui conferisce un mandato di Agenzia o Rappresentanza Commerciale. La Fondazione apre un conto personale per ogni agente su cui confluiscono i versamenti delle Ditte preponenti. Tuttavia, non tutte le attività finalizzate alla promozione o conclusione di contratti ricadono sotto la normativa Enasarco. Quelle attuate senza i requisiti di stabilità e continuità del rapporto con la Ditta, e senza assunzione del rischio economico, escludono l'applicabilità della normativa Enasarco e, di conseguenza, il trattamento previdenziale della Fondazione.

Per quanto riguarda il diritto alla ricongiunzione, è necessario che le forme di previdenza siano sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Il trattamento previdenziale Enasarco, invece, ha natura integrativa, come espressamente indicato dalla legge.

La reale natura dell'ISF è scientifica; egli è un informatore scientifico, come previsto dalla normativa vigente. La sua collocazione giuridica, sebbene a volte contestata o equiparata impropriamente, è distinta da quella dell'agente di commercio. Le sentenze, inclusa quella della Corte di Giustizia Europea, chiariscono che l'attività dell'ISF consiste nel persuadere la clientela sull'opportunità d'acquisto, informando sul prodotto, ma senza promuovere attivamente la conclusione dei contratti, a differenza dell'agente che ha un obbligo di risultato e il cui compenso è direttamente connesso alla conclusione dei contratti.

La Questione dell'Orario di Lavoro e la Tutela Legale

Un altro aspetto dibattuto riguarda l'orario di lavoro degli ISF. La normativa, in particolare il CCNL Industria chimica e chimica farmaceutica, pur prevedendo che l'orario venga determinato di volta in volta dal lavoratore stesso, stabilisce anche che in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 66/2003 (relativo all'orario di lavoro), non si applichino i limiti legali di orario ai lavoratori a domicilio, ai commessi viaggiatori e piazzisti, e ai lavoratori che svolgono la loro attività al di fuori della sede aziendale.

Recente giurisprudenza ha confermato che, ai fini dell'esclusione dei limiti legali di orario, sono rilevanti le attività dei commessi viaggiatori e piazzisti che operano con un ampio margine di autonomia nella determinazione del proprio tempo di lavoro, in assenza di controllo da parte del datore.

In questo contesto, FEDAIISF ha conferito mandato all'Avv. Maria Rita Famà per consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale continuativa. L'avvocato fornirà supporto per questioni di diritto del lavoro, emolumenti, sicurezza, e materie connesse, anche con risvolti amministrativi o penali. L'assistenza legale sarà garantita anche agli iscritti, con un primo colloquio gratuito e tariffe agevolate per le attività successive.

La Gestione dei Trasferimenti d'Azienda

L'articolo 2112 del codice civile definisce il trasferimento d'azienda come qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, conservando la propria identità. In caso di trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso dei lavoratori, i quali possono far valere i propri diritti maturati precedentemente. La cessionaria è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti al momento del trasferimento. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che la cessione d'azienda a un soggetto che rende probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro non è considerata "in frode alla legge".

La "esternalizzazione" dei servizi, se non integra un ramo d'azienda, non rientra nella nozione di cessione d'azienda, richiedendo il consenso del lavoratore ceduto.

La Determinazione del Foro Competente nelle Controversie di Agenzia

Nei contratti di agenzia, non è raro trovare clausole che prevedono come foro competente per eventuali cause il tribunale del luogo in cui ha sede l'azienda. Tuttavia, nel caso di agente che opera individualmente, si presume sempre la competenza del giudice del lavoro, in quanto al rapporto di agenzia si applicano le norme processuali sul rito del lavoro. L'articolo 413 del codice di procedura civile stabilisce che competente per territorio per le controversie di agenzia sia il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, e che eventuali clausole derogative siano nulle. Questa nullità è assoluta e insanabile, anche se la clausola viene fatta sottoscrivere espressamente all'agente.

La Cassazione ha chiarito che il consumo dei farmaci è regolato dall'utilità, mediata dalla classe medica. Pertanto, i medici sono destinatari di una specifica forma di pubblicità che mira a informarli sulla natura e le utilità farmaceutiche del prodotto, piuttosto che a reclamizzarne astrattamente le virtù. Questa interpretazione è in linea con diverse sentenze della Cassazione che definiscono l'attività dell'informatore scientifico come quella di persuadere la clientela informandola sul prodotto, ma senza promuovere attivamente la conclusione dei contratti, distinguendola nettamente dall'attività dell'agente.

La Fondazione Enasarco, pur essendo un ente di previdenza, si trova al centro di queste complesse dinamiche, con richieste di maggiore trasparenza, equità e adeguamento normativo che continuano a emergere dal mondo dei professionisti che rappresenta.

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