Indennità per Collaboratori Sportivi: Un Quadro Completo tra Decreto Sostegni Bis e Misure di Emergenza
La gestione dei compensi e delle tutele per i collaboratori sportivi è stata oggetto di diverse normative emergenziali a partire dal 2020, con l'obiettivo di fornire un sostegno economico in risposta alle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19. Le misure, pur evolvendosi nel tempo, hanno cercato di garantire un ristoro a coloro che operano nel settore sportivo dilettantistico e professionistico, inquadrati in specifiche categorie.
Le Misure Iniziali: Il Decreto "Cura Italia" e i Primi Sostegni
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, noto come "Cura Italia", ha introdotto le prime misure di sostegno per il mondo dello sport. L'articolo 96 prevedeva un'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020, destinata ai collaboratori sportivi con rapporti di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020. Questi rapporti dovevano essere presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Parallelamente, l'articolo 27 del medesimo decreto ha riconosciuto un'indennità di 600 euro per il mese di marzo anche a liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione Separata INPS. Questi soggetti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ricevevano l'indennità dall'INPS, con un limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità erogata dall'INPS non concorreva alla formazione del reddito.
Per quanto riguarda i collaboratori sportivi, l'indennità prevista dall'articolo 27 è stata gestita da Sport e Salute S.p.A., con un limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. La presentazione delle domande, corredata da autocertificazione sulla preesistenza del rapporto di collaborazione e sulla mancata percezione di altro reddito da lavoro, avveniva tramite la società Sport e Salute S.p.A., basandosi sul registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136.
Le modalità di presentazione delle domande per l'indennità del mese di marzo sono state definite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, pubblicato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia".
Estensione delle Misure: Aprile, Maggio e Giugno 2020
Il Decreto Legge "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha esteso il sostegno ai collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2020. L'articolo 98 di tale decreto ha previsto un'indennità, le cui modalità di presentazione delle domande sono state individuate con un apposito decreto ministeriale.
Per coloro che avevano già presentato la richiesta per l'indennità di marzo 2020, l'articolo 7 del decreto ministeriale del 29 maggio 2020 ha stabilito l'erogazione automatica dell'indennità per aprile e maggio 2020 da parte di Sport e Salute, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Si invitava i beneficiari a verificare l'avvenuta erogazione sul conto corrente utilizzato per il bonus di marzo. Chi avesse presentato la domanda per marzo ma non avesse ancora ricevuto l'indennità, doveva fornire le integrazioni richieste da Sport e Salute per poter ottenere sia il bonus di marzo che quello di aprile e maggio.
Per chi non aveva presentato la domanda per marzo, il decreto ministeriale ha aperto la possibilità di richiedere l'indennità per aprile e maggio 2020, a condizione di possedere specifici requisiti. Questi includevano:
- Avere un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
- Non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (esclusione di liberi professionisti titolari di Partita IVA e co.co.co iscritti alla Gestione Separata INPS).
- Non aver percepito altro reddito da lavoro per i mesi di aprile e maggio 2020.
- Non aver percepito il Reddito di Cittadinanza nei mesi di aprile e maggio 2020.
- Non poter cumulare l'indennità con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge "Cura Italia" e successive integrazioni.
Il rapporto di collaborazione doveva essere svolto presso enti riconosciuti dal CONI o CIP (Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, o Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, l'attività doveva essere cessata, sospesa o ridotta a causa dell'emergenza sanitaria e il rapporto doveva essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020.
La domanda doveva essere presentata attraverso una piattaforma informatica dedicata, con una procedura che prevedeva fasi di prenotazione tramite SMS, accreditamento e compilazione della domanda con allegazione dei documenti necessari. Era fondamentale avere a disposizione il Codice Fiscale, i dati anagrafici e bancari (IBAN), i dettagli del rapporto di collaborazione, l'ammontare dei compensi sportivi percepiti nel 2019, e verificare la correttezza dei dati dell'ente sportivo collaboratore.
DECRETO CURA ITALIA COLLABORATORI SPORTIVI: MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PER INDENNITÀ DI 600€
Successivamente, l'articolo 4 del Decreto Ministeriale ha disciplinato l'indennità per il mese di giugno 2020, sempre per i titolari di rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. I requisiti e le esclusioni erano sostanzialmente analoghi a quelli per aprile e maggio, con particolare attenzione al divieto di cumulo con altre prestazioni e al mancato percepimento di altri redditi da lavoro o del Reddito di Cittadinanza. Per coloro che avevano già beneficiato delle indennità precedenti e per i quali sussistevano ancora i requisiti, l'erogazione poteva avvenire anche per il mese di giugno, previa verifica della persistenza delle condizioni e dell'assenza di cause di incompatibilità.
Venivano specificati i tipi di reddito che escludevano il beneficio, tra cui redditi da lavoro autonomo, dipendente e assimilati, nonché pensioni, con alcune eccezioni come l'assegno ordinario di invalidità. L'IBAN per l'accredito doveva essere personale e non di terzi, salvo casi specifici come richiedenti minorenni.
Il Decreto Sostegni Bis e la Nuova Modalità di Determinazione dell'Indennità
Il Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) ha riconfermato la misura dell'indennità per collaboratori sportivi, questa volta per il periodo di riferimento che include giugno 2021. Una novità sostanziale introdotta dall'art. 44 di questo decreto riguarda le modalità di calcolo dell'importo dell'indennità. A differenza delle misure precedenti, dove l'importo poteva essere fisso o differenziato in base ai compensi percepiti nell'anno di riferimento della domanda, per la nuova indennità di giugno 2021, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all'Agenzia delle Entrate relativi ai compensi sportivi percepiti nell'anno 2019.
Ciò significa che la determinazione dell'importo spettante si basa sugli importi indicati nelle Certificazioni Uniche (CU) relative al 2019, anziché sull'ammontare dichiarato dal beneficiario nella prima domanda presentata a Sport e Salute. Questa modifica mira a fornire una base più oggettiva e verificabile per il calcolo dell'indennità.
La norma non specifica date precise per i contratti in essere, ma chiarisce che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati sono considerati cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e, pertanto, validi ai fini del beneficio.
L'erogazione dell'indennità avviene, come in precedenza, tramite Sport e Salute S.p.A. con le modalità consuete. È prevista l'erogazione automatica per i soggetti che abbiano già beneficiato del bonus in passato. Tuttavia, per confermare il possesso dei requisiti, era stato fissato un termine perentorio: le ore 24:00 del 4 giugno 2021. Chi non avesse reso la dichiarazione richiesta entro tale data non avrebbe ricevuto l'erogazione automatica.
Il Decreto Sostegni bis sembra inoltre risolvere alcune casistiche precedentemente bloccate, ribadendo il divieto di cumulo già previsto dall'articolo 31 del D.L. "Cura Italia".

Requisiti Generali e Incompatibilità
È fondamentale comprendere i requisiti generali e le cause di incompatibilità che hanno caratterizzato le diverse erogazioni. In linea generale, per accedere all'indennità, era necessario:
- Essere in possesso di un rapporto di collaborazione sportiva rientrante nella normativa di riferimento (art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. 917/1986).
- Il rapporto di collaborazione doveva essere attivo alla data di riferimento (ad esempio, 23 febbraio 2020 per le prime misure).
- L'attività doveva aver subito una cessazione, sospensione o riduzione a causa dell'emergenza COVID-19.
- Non rientrare in categorie escluse, come titolari di Partita IVA (se non in specifici contesti o periodi), pensionati, percettori di Reddito di Cittadinanza, o coloro che percepivano altri redditi da lavoro.
Le cause di incompatibilità, come accennato, sono state un elemento ricorrente. L'indennità non era cumulabile con altre prestazioni simili erogate da diversi decreti emergenziali o con sussidi quali la NASPI (poiché quest'ultima è sostitutiva del reddito).
L'accesso alle informazioni e alle procedure di domanda è stato facilitato attraverso piattaforme online dedicate, SMS informativi, canali Telegram e applicazioni mobili, con l'obiettivo di fornire supporto e aggiornamenti costanti agli aventi diritto. La corretta compilazione della domanda, l'allegazione dei documenti richiesti e la verifica dei propri dati erano passaggi cruciali per assicurare la ricezione del contributo.
La complessa architettura normativa che ha regolato le indennità per i collaboratori sportivi riflette la necessità di adattare rapidamente le misure di sostegno alle mutevoli condizioni economiche e sanitarie, cercando al contempo di definire criteri chiari per l'accesso ai benefici e prevenire abusi.
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