Contributo Perequativo: Guida Completa all'Istanza e ai Requisiti

Il contributo perequativo, introdotto dal decreto Sostegni bis (decreto legge n. 73/2021), rappresenta un sostegno economico fondamentale per imprese e titolari di partita IVA che hanno subito un impatto significativo dalle restrizioni economiche dovute all'emergenza da Covid-19. L'obiettivo primario di questo fondo perduto è quello di ristorare le attività economiche attraverso un meccanismo che tiene conto del peggioramento del risultato economico d'esercizio nel 2020 rispetto al 2019. La presentazione dell'istanza per accedere a questo beneficio è un processo che richiede attenzione ai dettagli e al rispetto di precise scadenze e requisiti.

Soggetti Beneficiari e Requisiti Fondamentali

Il contributo perequativo è destinato a soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario, purché titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Un requisito cruciale per l'accesso al contributo è il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Questo peggioramento deve essere pari o superiore al 30%.

Diagramma che illustra i requisiti per il contributo perequativo

Per quanto concerne la dichiarazione dei redditi, è necessario che quella relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30 settembre 2021. Per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è considerata valida la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, ma comunque non oltre il 30 settembre 2021. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi era stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Determinazione del Contributo: Calcolo del Peggioramento Economico

Il calcolo del contributo perequativo si basa sulla differenza tra il risultato economico d'esercizio del 2019 e quello del 2020. La formula di base prevede di calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Da questa differenza, devono essere detratti i contributi a fondo perduto già ottenuti durante il periodo di emergenza.

È fondamentale considerare che il peggioramento del risultato economico d'esercizio deve essere almeno del 30%. Questo dato è stato stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021.

Esempi pratici illustrano il calcolo:

  • Esempio 1: Utile 2019 di 38.200 euro e perdita 2020 di 5.500 euro. La differenza è +38.200 - (-5.500) = +43.700 euro. Il peggioramento è del 114%, soddisfacendo il requisito del 30%.
  • Esempio 2: Perdita 2019 di 16.800 euro e perdita 2020 di 21.100 euro. La differenza è -16.800 - (-21.100) = +4.300 euro. Il peggioramento è del 26%, non soddisfacendo il requisito.
  • Esempio 3: Perdita 2019 di 1.400 euro e utile 2020 di 300 euro. La differenza è -1.400 - (+300) = -1.700 euro. Essendo un miglioramento, il contributo non spetta.

L'ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra i risultati economici dei due periodi d'imposta, diminuita dei contributi a fondo perduto già ricevuti. Queste percentuali variano in base ai ricavi e compensi del soggetto richiedente:

  • Fino a 100.000 euro: 30%
  • Oltre 100.000 euro e fino a 400.000 euro: 20%
  • Oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro: 15%
  • Oltre 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro: 10%
  • Oltre 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: 5%

L'importo massimo del contributo erogabile non può in alcun caso superare i 150.000 euro.

Operazioni Straordinarie e Determinazione dei Parametri

La determinazione dei ricavi e del risultato d'esercizio può presentare complessità per i soggetti che hanno effettuato operazioni straordinarie (come fusioni, scissioni, trasformazioni) che hanno interessato i periodi d'imposta rilevanti per il calcolo del contributo.

Nel caso in cui un soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019, o nel caso in cui il richiedente sia confluito in un altro soggetto a seguito di un'operazione di trasformazione aziendale avvenuta dopo il 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita IVA del defunto o del soggetto confluito.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 (per l'anno 2019), riportato nel campo VE50.

Presentazione dell'Istanza: Modalità e Scadenze

L'istanza per il riconoscimento del contributo perequativo poteva essere presentata a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021. La trasmissione poteva avvenire tramite diversi canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

  1. Canali telematici Entratel/Fisconline: Utilizzando un file di compilazione predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021. Questo canale permetteva l'invio di più istanze con un'unica trasmissione.
  2. Procedura web sul portale "Fatture e Corrispettivi": Accessibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Questa procedura permetteva di predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

Screenshot della procedura web per la presentazione dell'istanza

È importante notare che l'istanza, una volta trasmessa, veniva registrata con un protocollo di trasmissione. In caso di errori, non era necessario presentare un'istanza di rinuncia (poiché la rinuncia è totale e definitiva), ma si poteva semplicemente trasmettere una nuova istanza con i dati corretti, che avrebbe sostituito tutte quelle inviate in precedenza.

Ruolo degli Intermediari e Deleghe

La presentazione dell'istanza poteva essere effettuata anche tramite un intermediario abilitato (come un commercialista o un consulente del lavoro). In questo caso, il richiedente doveva preventivamente consegnare all'intermediario il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L'intermediario era tenuto a conservare l'istanza sottoscritta, insieme a copia del documento d'identità del richiedente, per esibirla in caso di controllo.

Per consentire all'intermediario di operare, era necessaria una delega. Questa poteva essere una delega generale all'utilizzo del "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In alternativa, era possibile conferire una delega specifica solo per la trasmissione dell'istanza per il contributo perequativo.

Contenuto dell'Istanza e Aiuti di Stato

L'istanza per il contributo perequativo conteneva diverse informazioni essenziali:

  • Codice fiscale del soggetto richiedente.
  • Settore di attività.
  • Codice fiscale del "de cuius" in caso di erede che prosegue l'attività.
  • Partita IVA del soggetto cessato in caso di operazioni di trasformazione aziendale.
  • Codice fiscale del legale rappresentante, se diverso dal richiedente.
  • Dichiarazione di non rientrare tra i soggetti esclusi (enti pubblici, intermediari finanziari, società di partecipazione).
  • Dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al possesso dei requisiti e alla non sussistenza di cause ostative.

Una sezione cruciale dell'istanza riguarda la dichiarazione sul superamento dei limiti degli aiuti di Stato. I soggetti richiedenti dovevano attestare di non aver superato i limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) della Commissione Europea, nelle sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti").

Schema riassuntivo dei limiti per gli aiuti di Stato nel Temporary Framework

Il Temporary Framework stabilisce limiti massimi di aiuti di Stato che variano in base al periodo di concessione e al settore di attività. Per la sezione 3.1, ad esempio, i limiti per aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 sono di 800.000 euro (o 100.000 euro per il settore agricolo, 120.000 euro per pesca e acquacoltura). Per aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell'istanza, i limiti salgono a 1.800.000 euro (o 200.000 euro per agricoltura, 250.000 euro per pesca e acquacoltura).

La sezione 3.12 prevede limiti più elevati, fino a 3.000.000 di euro (o 375.000 euro per agricoltura, 450.000 euro per pesca e acquacoltura) per aiuti ottenuti tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, e fino a 10.000.000 di euro (o 1.250.000 euro per agricoltura, 1.500.000 euro per pesca e acquacoltura) per aiuti ottenuti tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui l'istanza, sommata agli aiuti di Stato già ricevuti, comportasse il superamento di questi limiti, il richiedente poteva presentare l'istanza per un importo ridotto, tale da rispettare le soglie previste. L'istanza prevedeva quadri specifici (Quadro A, B, C) per dettagliare gli altri aiuti di Stato ricevuti, i soggetti in relazione di controllo e gli aiuti IMU.

Esclusi dal Contributo

Non tutti i soggetti potevano beneficiare del contributo perequativo. Erano esclusi:

  • I soggetti la cui partita IVA risultava non attiva alla data del 26 maggio 2021.
  • Gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR.
  • Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.
  • I soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come definito dal Regolamento GBER, salvo deroghe per micro e piccole imprese ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework.

È importante sottolineare che il contributo spetta anche agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Credito d'Imposta e Utilizzo

Il contributo perequativo viene accreditato sul conto corrente indicato dal contribuente. Tuttavia, è stato chiarito dal Fisco che questo credito d'imposta non può essere ceduto ad altri soggetti e la scelta della modalità di erogazione (accredito o utilizzo come credito d'imposta) è irrevocabile.

Se il contribuente sceglie di utilizzare il contributo come credito d'imposta, questo deve essere utilizzato tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Esistono tuttavia divieti di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro e limiti annuali per le compensazioni e i crediti d'imposta fruibili.

In caso di Errore e Ricevute

Se dopo l'invio dell'istanza ci si accorge di aver commesso un errore, non si deve presentare una rinuncia. È sufficiente trasmettere una nuova istanza con i dati corretti, che sostituirà automaticamente tutte le precedenti.

Dopo la validazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di "scarto" in caso di controlli formali negativi, o una ricevuta di "presa in carico". Successivamente, viene comunicato l'esito finale dell'elaborazione: una ricevuta di scarto o di riconoscimento del contributo.

In caso di scarto per invalidità dell'IBAN, è necessario verificarne l'esattezza, poiché motivi come la chiusura del conto corrente, la fusione tra banche o un conto non intestato al richiedente possono causare problemi.

COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO ? | TUTORIAL COMPLETO

Sanzioni per Percezione Indebita

L'indebita percezione del contributo è un reato sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 316-ter c.p., con la pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni.

Fonti Normative e Provvedimenti Chiave

La disciplina del contributo perequativo è contenuta principalmente nel decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, tra cui spiccano:

  • Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, che individua i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per la determinazione dei risultati economici d’esercizio.
  • Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196, che definisce il modello dell’istanza, il suo contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione.
  • Il DM 12 novembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce la percentuale del 30% per il peggioramento del risultato economico d’esercizio.

La corretta comprensione e applicazione di questi normativi sono essenziali per garantire l'accesso al contributo perequativo e per evitare sanzioni.

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