L'Indennità di Disoccupazione ASpI e Mini-ASpI: Una Guida Completa ai Contributi e ai Benefici
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, nota come "Riforma del mercato del lavoro", ha introdotto significative novità in materia di ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di fornire una tutela più efficace ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego. In conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione, questa riforma ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito: l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) e l'indennità di disoccupazione mini-ASpI. Queste prestazioni sono state concepite per sostituire, a tutti gli effetti, le precedenti forme di sussidio quali la disoccupazione ordinaria (a requisiti normali e ridotti), la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

Il Contesto Normativo: Dalla Legge 92/2012 alle Circolari INPS
La cornice legislativa che disciplina l'ASpI e la mini-ASpI è incentrata sulla Legge 28 giugno 2012, n. 92, in particolare sull'articolo 2, che ne ha sancito l'istituzione e la decorrenza. Questa legge ha ridefinito il panorama degli ammortizzatori sociali, istituendo l'ASpI presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS. A supporto dell'applicazione della normativa, sono intervenute circolari esplicative da parte dell'INPS, tra cui la Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 e la Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, che hanno fornito chiarimenti dettagliati sui requisiti, la misura e la durata delle nuove indennità.
È importante sottolineare che per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria, fino alla naturale scadenza o decadenza dalla prestazione.
Destinatari dell'ASpI: Chi Può Beneficiare della Tutela
L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) è destinata a un'ampia platea di lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il proprio posto di lavoro. Possono beneficiare dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato. È altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Con riferimento ai lavoratori con la qualifica di apprendisti, l'indennità di disoccupazione va a sostituire la precedente tutela prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, abrogato dall'art. 2, comma 55 della legge di riforma. Per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperativa, hanno diritto alla tutela anche i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e della Legge 13 marzo 1958, n. 264. Per il personale artistico, la tutela viene estesa grazie al combinato disposto dell'art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma, che ha abrogato l'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, precedentemente escludeva questa categoria di lavoratori dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Tuttavia, vi sono alcune categorie di lavoratori escluse dall'ambito di applicazione dell'ASpI:
- I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche normative di settore, come modificate dalla stessa legge di riforma. Per questi lavoratori, trovano applicazione le norme di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, e altre disposizioni relative all'agricoltura.
- I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la normativa specifica.

Requisiti per l'Accesso all'ASpI
Per poter beneficiare dell'indennità ASpI, i lavoratori devono soddisfare una serie di requisiti specifici:
Stato di disoccupazione: Il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181. Questo stato deve essere comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio competente per territorio, con la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L'art. 4, comma 38, della Legge n. 92 del 2012 prevede che tale dichiarazione possa essere resa anche direttamente all'INPS.
Disoccupazione involontaria: Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, escludendo quindi i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Eccezioni a questa regola includono le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o per giusta causa (come il mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing, modificazioni peggiorative delle mansioni, ecc.). La risoluzione consensuale non osta al riconoscimento della prestazione se interviene nell'ambito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o per trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con mezzi pubblici.
Almeno due anni di assicurazione: I lavoratori devono poter far valere almeno due anni di assicurazione, intendendo per tali i periodi intercorrenti tra il primo e l'ultimo contributo versato contro la disoccupazione.
Almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente: È necessario aver versato almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché sia stata erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Contribuzione Utile: Ai fini del perfezionamento dei requisiti, si considerano utili:
- Contributi previdenziali (quota DS e ASpI) versati durante il rapporto di lavoro subordinato.
- Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria (se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione) e periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro.
- Periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione.
- Astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età (limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare).
Contribuzione Non Utile: Non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
- Malattia e infortunio sul lavoro (solo se non vi è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro).
- Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore.
- Assenze per permessi e congedi fruiti per assistere familiari con handicap in situazione di gravità.
Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e non agricolo, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità, con erogazione determinata dall'INPS mediante il criterio della prevalenza.
Tutti i casi in cui spetta l'ASSEGNO di DISOCCUPAZIONE (NASPI) | Avv. Angelo Greco
La Misura dell'Indennità ASpI
La determinazione dell'importo dell'indennità ASpI si basa su una nuova base di calcolo. La retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni viene divisa per il totale delle settimane di contribuzione (moltiplicata per il coefficiente 4,33).
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile così determinata ed è pari:
- Al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a un importo stabilito annualmente (ad esempio, 1.180 euro mensili per il 2013, rivalutato annualmente).
- Al 75% di tale importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo di riferimento, nei casi in cui la retribuzione sia superiore.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare un importo massimo stabilito per legge, comunicato annualmente dall'INPS. All'indennità non si applica il prelievo contributivo previsto per gli apprendisti.
Una peculiarità dell'ASpI è l'applicazione di una riduzione progressiva:
- Una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione.
- Un'ulteriore riduzione del 15% dopo i dodici mesi di fruizione.
Per i soci lavoratori delle cooperative, il trattamento dell'indennità ASpI è determinato, anno per anno, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, previsto nell'arco di 5 anni.
Durata del Trattamento ASpI
La durata dell'indennità ASpI varia in base all'anzianità contributiva del lavoratore:
- L'indennità è generalmente corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni.
- Per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi.
L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La Domanda del Lavoratore e le Condizioni di Fruizione
Per fruire dell'indennità ASpI, i lavoratori aventi diritto devono presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti comporta la decadenza dal diritto.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità ASpI viene sospesa d'ufficio fino a un massimo di sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. I periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI.
Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo previsto. L'INPS provvederà a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità o la fine dell'anno.
Mini-ASpI: Una Tutele per i Lavoratori con Minore Anzianità Contributiva
La mini-ASpI rappresenta un'ulteriore forma di sostegno al reddito per quei lavoratori che, pur avendo perso involontariamente il lavoro, non raggiungono i requisiti contributivi pieni per l'ASpI. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata l'indennità mini-ASpI.
L'importo della mini-ASpI è determinato secondo le medesime modalità dell'ASpI (commi da 6 a 10 della Legge 92/2012). La durata dell'indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno. Ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione.
All'indennità mini-ASpI si applicano le medesime disposizioni in materia di requisiti, condizioni di fruizione, sospensione e ripresa del trattamento previste per l'ASpI, con alcune specifiche differenze nella durata massima della sospensione in caso di nuova occupazione subordinata (cinque giorni per la mini-ASpI).

Contributi per il Finanziamento delle Assicurazioni ASpI e Mini-ASpI
La Legge n. 92 del 2012 ha previsto l'obbligo di versamento di specifiche contribuzioni per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini-ASpI. Queste includono:
- Contributo ordinario: Disciplinato dall'art. 2, commi 25-27 e comma 36 della Legge 92/2012.
- Contributo addizionale: Previsto dall'art. 2, commi 28-30, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo è aumentato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
- Contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni: Introdotto dall'art. 2, commi 31-35, a carico del datore di lavoro. Per le interruzioni intervenute dal 1° gennaio 2013, è dovuto un contributo pari a 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Questo contributo è volto a disincentivare i licenziamenti impropri.
La Riforma Fornero e il Suo Impatto sui Contributi
È importante menzionare che la "Riforma Fornero" (art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) ha rappresentato un punto di svolta nel sistema pensionistico italiano, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica legata alle prestazioni pensionistiche in un momento di crisi finanziaria. Sebbene la riforma Fornero si sia concentrata principalmente sulle pensioni, ha indirettamente influenzato anche il quadro degli ammortizzatori sociali, introducendo modifiche che sono poi confluite nella normativa ASpI e mini-ASpI. Le successive sentenze della Corte Costituzionale hanno poi parzialmente rivisto alcuni aspetti della riforma Fornero, in particolare per quanto concerne la perequazione delle pensioni.
Aspetti Specifici e Casi Particolari
La normativa ASpI e mini-ASpI presenta diverse sfaccettature che meritano attenzione:
- Contributi figurativi: Per i periodi di fruizione dell'indennità, sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni.
- Incentivi all'assunzione: Ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI, è concesso un contributo mensile.
- Liquidazione anticipata per attività autonoma: In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto all'ASpI poteva richiedere la liquidazione anticipata degli importi del trattamento per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, auto impresa o micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
- Casi di licenziamento contestato: La giurisprudenza, come nel caso citato del Tribunale di Rossano, ha ribadito che in assenza di una giusta causa o di un fatto sussistente, il licenziamento può essere annullato con conseguente diritto alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro derivante dalla procedura di conciliazione presso la DTL è un'eccezione che consente l'accesso all'indennità.
La complessità della normativa relativa ai contributi e alle indennità di disoccupazione richiede una costante attenzione agli aggiornamenti legislativi e alle interpretazioni fornite dall'INPS e dalla giurisprudenza, al fine di garantire una corretta applicazione dei diritti e degli obblighi per lavoratori e datori di lavoro.
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