La Denuncia di Infortunio e Malattia Professionale: Obblighi, Tempi e Sanzioni per i Datori di Lavoro
La corretta gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è un pilastro fondamentale della tutela dei lavoratori e della responsabilità dei datori di lavoro. L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) gioca un ruolo cruciale in questo contesto, definendo le procedure e le normative che disciplinano la denuncia di tali eventi. La normativa, seppur complessa, mira a garantire un rapido intervento assistenziale e un'adeguata indennizzo per il lavoratore, oltre a raccogliere dati essenziali per la prevenzione. La circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 ha fornito chiarimenti significativi sul regime sanzionatorio relativo alla violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni.

L'Obbligo di Denuncia dell'Infortunio: Fondamenti Normativi
L'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 1124/1965 stabilisce un obbligo primario per il datore di lavoro: denunciare all'INAIL tutti gli infortuni che colpiscono i propri dipendenti e che non siano guaribili entro tre giorni. Questo obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL. La finalità è quella di assicurare una copertura assicurativa e un'assistenza tempestiva al lavoratore.
La denuncia deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando gli appositi servizi digitali predisposti dall'Istituto. Questo approccio mira a semplificare e velocizzare le procedure, garantendo al contempo la raccolta di dati in modo standardizzato.
Tempistiche e Modalità di Denuncia
Le tempistiche per la presentazione della denuncia sono tassative e variano in base alla gravità dell'infortunio:
- Infortuni non guaribili entro tre giorni: La denuncia deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio. Questo certificato, trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, contiene informazioni cruciali come la data di rilascio e i giorni di prognosi. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti a questo certificato medico.
- Prolungamento della prognosi: Nel caso di infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, ma per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica che attesta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
- Malattia-infortunio da Covid-19: Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
- Infortuni mortali o con pericolo di morte: Per questi casi gravissimi, la denuncia deve essere effettuata con estrema urgenza, entro ventiquattro ore dall'infortunio.
È importante sottolineare che il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia è, di norma, quello successivo alla data in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico.
Nei casi in cui la segnalazione dell'infortunio sia effettuata direttamente dal lavoratore, dai patronati o dall'INPS, le sedi INAIL che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a richiedere al datore di lavoro la presentazione della denuncia di infortunio per proseguire l'istruttoria. Se si accerta che il datore di lavoro non era a conoscenza dell'infortunio e dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione di tale richiesta da parte dell'ufficio INAIL.
Sanzioni per l'Omessa o Ritardata Denuncia
L'inadempimento degli obblighi di denuncia comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
- Entità della Sanzione: La sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va da € 1.290,00 a € 7.745,00.
- Diffida Obbligatoria: La violazione rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004. Questo significa che, in caso di accertamento dell'illecito, viene emesso un "verbale unico di accertamento e notificazione" contenente una diffida al trasgressore per la regolarizzazione.
- Pagamento in Misura Ridotta: Se il datore di lavoro provvede alla regolarizzazione entro quindici giorni dalla ricezione della diffida, è ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, ovvero € 1.290,00.
- Mancata Regolarizzazione: Se il trasgressore non provvede alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione minima entro il termine di quindici giorni, le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 2.580,00, pari al doppio del minimo. Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
- Procedimento Ordinanza-Ingiunzione: Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell'INAIL e gli organi di vigilanza fanno immediatamente rapporto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. L'ispettorato, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla L. n. 689/1981.
Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Come fare denuncia di infortunio sul lavoro all’inail?
Obblighi di Comunicazione ai fini Statistici (SINP)
Parallelamente all'obbligo di denuncia ai fini assicurativi, dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008.
- Ambito di Applicazione: Questo obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e i loro intermediari. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
- Unico Servizio Telematico: Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'INAIL è stato denominato "Comunicazione/denuncia di infortunio". In caso di infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio sia la denuncia ai fini assicurativi che la comunicazione al SINP. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, per i quali la prognosi si prolunghi, è prevista una funzione specifica per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.
- Autonomia dei Procedimenti Sanzionatori: La circolare n. 24 del 2021 sottolinea l'autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia (ai fini assicurativi) e di comunicazione (ai fini statistici e informativi). Questo significa che le violazioni relative a ciascun obbligo sono soggette a sanzioni amministrative distinte e i relativi proventi hanno destinazioni diverse.
- Sanzioni per la Mancata Comunicazione al SINP:
- Per infortuni superiori a tre giorni: la violazione dell'obbligo di comunicazione entro 48 ore comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.228,50 a € 5.528,28 (art. 55, comma 5, lettera g), D.Lgs. 81/2008).
- Per infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento): la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31 (art. 55, comma 5, lettera h), D.Lgs. 81/2008).
È fondamentale notare che, secondo quanto stabilito dall'articolo 55, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 (la denuncia ai fini assicurativi). Questa disposizione mira a evitare una duplicazione sanzionatoria per lo stesso evento, quando questo superi i tre giorni di prognosi.

Denuncia di Malattia Professionale
La normativa si estende anche alla denuncia di malattia professionale. Il lavoratore è tenuto a denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione (art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965). Successivamente, il datore di lavoro deve trasmettere tale denuncia all'Istituto assicuratore, corredata del certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il prestatore d'opera ha fatto denuncia (art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965).
Il Ministero del Lavoro, rispondendo a un'istanza di interpello, ha chiarito che l'articolo 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965 non contempla ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia o dal rispetto dei relativi termini. Pertanto, questi adempimenti hanno carattere generale e sono sempre cogenti, indipendentemente dalle conseguenze della tecnopatia contratta dal lavoratore, inclusa l'eventuale inabilità permanente.
Le violazioni a queste disposizioni comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dal comma 8 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. La tempestività della denuncia è fondamentale per consentire all'INAIL di verificare la documentazione, procedere rapidamente alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e accertare eventuali postumi invalidanti.
Organi di Vigilanza e Competenza
Gli organi di vigilanza competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sia per la denuncia di infortunio che per la comunicazione al SINP, sono le ATS (Agenzie di Tutela della Salute) competenti per territorio e, per il settore dell'edilizia, anche l'Ispettorato territoriale del lavoro.
In sintesi, la corretta e tempestiva denuncia degli infortuni e delle malattie professionali non è solo un obbligo di legge, ma un atto di responsabilità datoriale che contribuisce a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, nonché a fornire dati preziosi per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
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