La Denuncia di Infortunio sul Lavoro: Normativa, Procedure e Sanzioni
La gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori e per il corretto funzionamento del sistema assicurativo nazionale. La normativa che disciplina l'obbligo di denuncia di tali eventi è complessa e in continua evoluzione, richiedendo un'attenta analisi per garantirne la piena comprensione e applicazione. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio la disciplina vigente in materia di denuncia di infortunio, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021, che mira a fornire chiarimenti su un aspetto cruciale: l'obbligo di denuncia per gli infortuni prognostici non guaribili entro tre giorni e il relativo regime sanzionatorio.

Il Quadro Normativo di Riferimento
L'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro affonda le sue radici in un corpus normativo eterogeneo, che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche e integrazioni. Tra le principali fonti normative che delineano questo obbligo, è doveroso citare:
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: Questo "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" rappresenta la pietra angolare della materia, con gli articoli 53 e 54 che stabiliscono i principi fondamentali della denuncia.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689: Questa legge ha introdotto modifiche significative al sistema penale, con implicazioni anche sul versante delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di lavoro.
- Legge 28 dicembre 1993, n. 561: La trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi, disposta da questa legge, ha ulteriormente rimodulato il regime sanzionatorio, in particolare con gli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: Questo decreto ha apportato disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l'articolo 25 che si occupa specificamente della "Denuncia degli infortuni sul lavoro".
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: La razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, prevista da questo decreto, ha inciso anche sulle procedure di accertamento e sanzione, come evidenziato dall'articolo 13, commi 2, 3 e 6.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): L'articolo 1, comma 1177, ha introdotto ulteriori disposizioni rilevanti.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Questo decreto, attuativo della legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dedica particolare attenzione alla prevenzione e alle relative responsabilità, con articoli come il 18, comma 1, lettera r), e il 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, oltre al comma 4-bis dell'articolo 306.
- Decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12: Questo decreto ha riguardato la rivalutazione delle sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019): L'articolo 1, comma 445, ha apportato ulteriori modifiche al quadro normativo.
A queste leggi si affiancano numerose circolari INAIL che, nel corso degli anni, hanno fornito chiarimenti interpretativi e applicativi. Tra queste, meritano una menzione speciale:
- Circolare INAIL 2 aprile 1998, n. 22: Chiarimenti sull'articolo 53 del Testo Unico e sulla sanzione amministrativa.
- Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34: Introduzione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese, inclusa la denuncia di infortunio.
- Circolare INAIL 21 marzo 2016, n. 10: Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 del D.P.R. 1124/1965 a seguito del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
- Circolare INAIL 12 ottobre 2017, n. 42: Prime istruzioni operative sulla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Circolare INAIL 24 settembre 2018, n. 37: Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura.
- Circolare INAIL 13 dicembre 2019, n. 33: Evoluzione del servizio telematico "Cruscotto infortuni".
La Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021: Chiarimenti Essenziali
La Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 si inserisce in questo contesto normativo con l'obiettivo primario di riepilogare la disciplina vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e di fornire chiarimenti sul regime sanzionatorio. L'Istituto, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle proprie strutture territoriali, ha ritenuto necessario intervenire per definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione e le modalità di gestione delle sanzioni per l'omessa o tardata denuncia.
Indicazioni sull'Obbligo di Denuncia a Fini Assicurativi
Il punto fondamentale chiarito dalla Circolare n. 24/2021 riguarda l'interpretazione dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Secondo tale disposizione, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Questo significa che l'obbligo di denuncia sussiste anche in casi in cui l'infortunio possa apparire di lieve entità o non immediatamente riconducibile a una potenziale indennizzabilità, come ad esempio nel caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2.

È importante ricordare che, dal 1° luglio 2013, la denuncia di infortunio (così come quella di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall'INAIL. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura, tale obbligo telematico è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 2018.
Esistono tuttavia delle eccezioni a questo obbligo di denuncia telematica:
- Datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici.
- Datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Questi soggetti devono inviare la denuncia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Sede INAIL competente, o se sprovvisti di PEC, per posta ordinaria.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, la Circolare chiarisce che il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Tale certificato deve specificare la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Indicazioni sul Procedimento Sanzionatorio
La Circolare n. 24/2021 dedica un'ampia sezione (punto B) al "Procedimento sanzionatorio". Dal 1° gennaio 2007, l'importo della sanzione per la violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è compreso tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.
La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Questa procedura opera come condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi accertati e provati, e se le inadempienze risultano "sanabili". Sono considerate sanabili le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento.
Come funziona l'INAIL?
La circolare ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 24 giugno 2004 ha chiarito che la diffida obbligatoria si applica anche qualora il trasgressore abbia posto in essere il comportamento dovuto, seppur tardivamente, prima dell'adozione della diffida. In tale circostanza, si evita di penalizzare chi adempie, seppur in ritardo, rispetto a chi omette totalmente l'adempimento. In questi casi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida, ma un accertamento della condotta e la conseguente ammissione al pagamento della sanzione.
Se il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedono alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione "minima" entro quindici giorni, l'illecito può essere estinto con il pagamento di una sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F23.
Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, viene inoltrato rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, che procederà all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Comunicazione al SINP e Applicazione delle Sanzioni
Un ulteriore punto (punto C) della Circolare riguarda gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (SINP). È fondamentale sottolineare che l'interesse tutelato dall'articolo 18 è diverso da quello perseguito dall'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Di conseguenza, anche gli organi legittimati a contestare le violazioni e le relative sanzioni sono differenti.
Il punto D della Circolare fornisce "Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative". Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'accertamento dell'illecito in caso di denuncia tardiva si verifica con la ricezione da parte dell'INAIL della denuncia stessa. In caso di denuncia omessa, l'accertamento presuppone la ricezione da parte dell'INAIL del certificato medico attestante l'infortunio, la mancata ricezione della denuncia entro il termine di due giorni, e la verifica della data di conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro.
La Circolare chiarisce inoltre che, in virtù dell'autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell'obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni per la notifica della contestazione dell'illecito, la diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.
Comunicazione di Infortunio ai Fini Statistici e Informativi (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)
La Circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 ha introdotto importanti istruzioni operative relative alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, ai sensi dell'articolo 18, commi 1, lettera r), e 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questa normativa, modificata dal D.L. n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017, ha introdotto un nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro.
A decorrere dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro, inclusi quelli privati con lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, e i soggetti abilitati a intermediazione, hanno l'obbligo di comunicare telematicamente all'INAIL, e tramite esso al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

È importante distinguere questa comunicazione dall'obbligo di denuncia di infortunio ai fini assicurativi. Per gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'obbligo della comunicazione ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53.
Il Nuovo Servizio Telematico "Comunicazione di Infortunio"
Per adempiere a questo nuovo obbligo, l'INAIL ha reso disponibile un servizio telematico dedicato: "Comunicazione di infortunio". Questo strumento è l'esclusivo mezzo per inviare, a fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti e ai soggetti equiparati. Il servizio è differenziato in base al settore di appartenenza del datore di lavoro.
In caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici che impediscano l'inserimento online, le comunicazioni dovranno essere inviate tramite PEC alla competente Sede locale INAIL, allegando la copia della schermata di errore.
Per i datori di lavoro con soggetti assicurati all'INAIL (gestioni IASPA, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, è necessario inoltrare la "Denuncia/comunicazione d'infortunio" ai fini assicurativi. Per semplificare questo adempimento, è possibile accedere alla funzione "Converti in denuncia" all'interno dell'applicativo "Comunicazione di infortunio".
Campo di Applicazione ed Esclusioni
Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, e in particolare l'obbligo di comunicazione di infortunio, si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti equiparati.
Sono esclusi dall'obbligo di inoltro della "Comunicazione di infortunio" i seguenti Ministeri per il personale appartenente ai rispettivi ruoli organici:
- Ministero della Difesa (Forze Armate, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato).
- Ministero dell'Interno (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco).
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (Guardia di Finanza).
- Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria).
Per questi Ministeri, l'inoltro all'INAIL dei dati relativi agli infortuni, anche di un solo giorno, sarà effettuato annualmente e in forma aggregata.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno (art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, l'articolo 55, comma 5, lettera g), prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
È importante notare che l'applicazione della sanzione di cui alla lettera g) (infortuni superiori a tre giorni) esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per evitare duplicazioni.
Infortuni in Itinere e in Missione: Chiarimenti sulla Tutela Assicurativa
La Circolare INAIL n. 11 del 12 aprile 2010 (e successive integrazioni) affronta un tema di grande rilevanza pratica: la qualificazione degli infortuni occorsi a lavoratori in missione o in trasferta, con particolare riguardo ai tragitti casa-lavoro e albergo-luogo di lavoro.
L'Istituto, prendendo le mosse dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di "occasione di lavoro" e "infortunio in itinere", fornisce chiarimenti sull'applicazione di tali concetti nelle ipotesi di missione e trasferta.
Occasione di Lavoro e Infortunio in Itinere: Evoluzione Giurisprudenziale
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di "occasione di lavoro", estendendo la tutela assicurativa a tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. L'unico limite all'indennizzabilità è rappresentato dal rischio elettivo, ovvero una scelta arbitraria del lavoratore estranea all'attività lavorativa.
L'infortunio in itinere è stato recepito dall'articolo 12 del D.Lgs. 38/2000, che tutela gli eventi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, a condizione che il percorso sia effettuato a piedi, con mezzo pubblico, o con mezzo privato se necessitato, e che il lavoratore non aggravi i rischi connessi alla condotta extralavorativa.
Inquadramento dell'Infortunio Occorso in Missione e in Trasferta
La situazione cambia significativamente quando il lavoratore viene inviato a svolgere la propria attività in un luogo differente rispetto a quello abituale.
Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo di prestazione lavorativa (e viceversa) durante missione/trasferta: In questo caso, il tragitto non è frutto di una libera scelta del lavoratore, ma è imposto dal datore di lavoro. Pertanto, tali eventi sono connotati in modo differente rispetto agli infortuni in itinere classici. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro, con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e ad essa funzionalmente connesso. L'evento non è indennizzabile solo se avviene con modalità o in circostanze che non presentano alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in missione, o in caso di rischio elettivo.
Infortuni occorsi durante gli spostamenti dall’albergo al luogo di lavoro (e viceversa): Per le stesse considerazioni, anche questi spostamenti sono trattati come infortuni in attualità di lavoro.
Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo: L'infortunio occorso in albergo, durante una missione, non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione. Gli elementi che la Suprema Corte ha utilizzato per escludere l'indennizzabilità degli eventi domestici (difficoltà a stabilire il collegamento con l'attività lavorativa e maggiore controllo del rischio da parte del soggetto) non sussistono nella fattispecie del lavoratore in missione. Pertanto, tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione, dal momento in cui lascia la propria dimora fino al suo rientro, derivanti dal compimento di atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro.
Determinazione dei Minimali di Retribuzione Imponibile per il 2010
La Circolare INAIL n. 11 del 12 aprile 2010 ha anche aggiornato i dati per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2010. I limiti minimi di retribuzione giornaliera in vigore per il 2010 sono stati adeguati a 43,79 euro. L'imponibile convenzionale, stabilito con decreti ministeriali, è adeguato annualmente in base all'indice ISTAT.
Considerazioni Finali
La disciplina della denuncia di infortunio sul lavoro è un intreccio complesso di norme legislative e circolari interpretative. La Circolare INAIL n. 24 del 2021 rappresenta un importante strumento per fare chiarezza su aspetti cruciali come l'obbligo di denuncia per infortuni prognostici non guaribili entro tre giorni e il relativo regime sanzionatorio. Parallelamente, la normativa relativa alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi (D.Lgs. 81/2008) e le indicazioni sugli infortuni in missione e trasferta delineano un quadro di tutela in continua evoluzione, volto a garantire la massima protezione ai lavoratori in tutte le fasi della loro attività lavorativa. La corretta comprensione e applicazione di queste disposizioni sono essenziali per prevenire sanzioni e, soprattutto, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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