Cessazione INAIL: Termini e Procedure per la Gestione delle Denunce e degli Infortuni
La gestione degli adempimenti assicurativi presso l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, riveste un'importanza cruciale per la tutela dei lavoratori e la conformità normativa per le aziende. Questo articolo si propone di chiarire le tempistiche e le modalità relative alla cessazione di diverse tipologie di denunce e alla gestione degli infortuni sul lavoro, fornendo un quadro completo delle procedure e dei diritti/obblighi correlati.
La Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) per Soci e Collaboratori

Una delle procedure fondamentali riguarda la Denuncia Nominativa Assicurati (DNA), specificamente richiesta per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa di nuovi soci, collaboratori o familiari. L'INAIL, attraverso la circolare n. 11/2014, ha reso obbligatorio l'utilizzo esclusivo del servizio telematico per effettuare questa denuncia. Tale obbligo riguarda collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (incluse quelle artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali, e soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria (anche artigiane).
La normativa impone che questa denuncia debba essere effettuata almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro. La procedura telematica si effettua tramite il servizio "Denunce-DNA Soci", accessibile sul sito ufficiale dell'INAIL. È importante sottolineare che, per queste specifiche categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini già previsti dall'articolo 12 del D.P.R.
Modifica dei Termini per le Denunce di Attività e Variazioni
Il quadro normativo relativo alle denunce all'INAIL è stato oggetto di modifiche volte a semplificare e snellire le procedure. Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Ministeriale del 19 settembre 2003, ha approvato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL del 27 giugno 2002, n. 376. Questa deliberazione ha apportato variazioni ai termini per la presentazione delle denunce relative all'esercizio, alla variazione e alla cessazione dell'attività lavorativa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 9 ottobre 2003.
Tale facoltà di modifica dei termini è conferita al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 38/2000, con l'obiettivo di semplificare gli aspetti procedurali legati all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Le principali scadenze stabilite sono le seguenti:
- Denuncia di Esercizio: Questa comunicazione deve essere effettuata all'INAIL contestualmente all'inizio dei lavori.
- Denuncia di Modifica o Cessazione: La denuncia relativa a modifiche nell'estensione e nella natura del rischio, nonché alla cessazione di una lavorazione, deve intervenire non oltre il 30° giorno da quello in cui si sono verificate le variazioni o la cessazione. Questo termine si applica anche alla comunicazione di variazioni riguardanti l'individuazione del titolare, il suo domicilio o residenza, e la sede aziendale.
La Gestione degli Infortuni sul Lavoro: Diritti e Obblighi
Un aspetto fondamentale della tutela assicurativa offerta dall'INAIL riguarda la gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In qualsiasi momento, un lavoratore può trovarsi vittima di un evento traumatico che lo renda inabile all'attività lavorativa. La corretta gestione di tali eventi è essenziale per evitare errori, sanzioni e per garantire al lavoratore il pieno godimento dei diritti previsti dalla legge.

Per questo motivo, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'INAIL. In determinate circostanze, è necessario aprire una pratica di infortunio all'INAIL per poter usufruire delle indennità previste durante il periodo di inabilità.
Che cos'è l'Infortunio sul Lavoro?
L'infortunio sul lavoro è definito come un evento traumatico causato dall'esposizione a un rischio sul posto di lavoro, oppure occorso in occasione di lavoro o in un ambiente lavorativo, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. La legge prevede una specifica assicurazione e degli obblighi per indennizzare i lavoratori che subiscono tali eventi. Questa copertura si estende anche agli infortuni che si verificano nel tragitto percorso dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il cosiddetto "infortunio in itinere").
Si considera infortunio sul lavoro ogni lesione del lavoratore originata in occasione di lavoro, da cui può derivare un'inabilità al lavoro che può essere:
- Permanente: che può essere assoluta o parziale.
- Temporanea: che comporta l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Gli infortuni o le malattie professionali sono gestiti dall'INAIL, il cui compito è tutelare sia il lavoratore che il datore di lavoro. Gli infortuni possono interessare anche i liberi professionisti, i quali hanno la facoltà di scegliere se avvalersi dell'INAIL o di altri enti assicurativi professionali che, in caso di emergenza, offrano tutela durante lo svolgimento delle loro attività professionali.
Un esempio concreto riguarda la gestione del contagio da coronavirus: l'INAIL si occupa di risarcire i professionisti che, a seguito di accertamento, riescono a dimostrare che il contagio è avvenuto durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.
Anche durante lo svolgimento dell'attività in smart working, i lavoratori non sono esenti dal rischio di infortuni. Sebbene la normativa vigente per il lavoro agile non preveda il controllo della regolarità nell'applicazione delle condizioni di sicurezza da parte degli esperti del SPP (Servizio Sociale Professionale), il rischio sussiste.
Procedura di Denuncia e Certificazione dell'Infortunio
In caso di infortunio, è necessario comunicare l'accaduto attraverso un'apposita denuncia di infortunio. Questa denuncia si compone di quattro parti fondamentali:
- Dati anagrafici del lavoratore.
- Dati dell'azienda.
- Dati retributivi del lavoratore.
- Descrizione dell'evento morboso.
Il consulente del lavoro, solitamente incaricato della gestione della pratica, è in grado di reperire autonomamente le informazioni anagrafiche e retributive. Il datore di lavoro, invece, ha il compito di fornire una descrizione dettagliata dell'evento infortunistico.
La gestione degli infortuni sul lavoro può avvenire secondo diverse modalità, distinguendosi principalmente in base alla prognosi medica:
- Chiusura di infortuni INAIL con prognosi fino a 3 giorni.
- Chiusura di infortuni INAIL con prognosi superiore a 3 giorni.
Nel primo caso, qualora la prognosi indicata nel certificato medico sia pari o inferiore a tre giorni di calendario, il datore di lavoro ha unicamente l'obbligo di aggiornare tempestivamente il registro infortuni. Se l'evento infortunistico si conclude effettivamente entro i tre giorni, non sussiste l'obbligo di presentazione di un certificato di chiusura per il rientro al lavoro.
Nel secondo caso, quando il certificato medico riporta una prognosi superiore a 3 giorni di calendario, rilasciata dal pronto soccorso e convalidata dal medico curante, il datore di lavoro è tenuto a inviare la denuncia di infortunio all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
Il Rientro al Lavoro dopo un Infortunio
Il rientro al lavoro dopo un infortunio è regolamentato in base alla durata della prognosi.
Infortuni con Prognosi Superiore a 3 Giorni
Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il rientro al lavoro è subordinato al rilascio di un certificato di chiusura dell'infortunio. Questo attestato viene emesso da un medico dell'INAIL. Pertanto, il lavoratore deve rivolgersi all'Istituto per ottenere il documento necessario al reintegro. Senza questo certificato, il datore di lavoro non può accettare il rientro, e il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla visita INAIL per la chiusura dell'infortunio.
Chi Decide la Chiusura dell'Infortunio?
La decisione riguardo alla chiusura dell'infortunio spetta al medico dell'INAIL. Quest'ultimo, dopo aver esaminato il lavoratore e la documentazione medica, stabilisce se interrompere l'inabilità al lavoro e dichiarare il lavoratore idoneo al reintegro, oppure se optare per la prosecuzione dell'infortunio e il prolungamento dell'assenza indennizzata.
Una volta scaduti i giorni di prognosi concessi dal medico curante, il lavoratore deve recarsi presso gli ambulatori dell'INAIL. Qui verrà sottoposto ad accertamenti sul suo stato di salute per definire la prosecuzione dell'infortunio o la sua chiusura, con il conseguente rilascio dell'apposito certificato.
Riapertura di un Infortunio Chiuso
In caso di ricaduta, il lavoratore ha la possibilità di richiedere la riapertura di un infortunio precedentemente chiuso dal medico dell'INAIL. In queste situazioni, è necessario rivolgersi al proprio medico curante, o nei casi più gravi al pronto soccorso, per ottenere un certificato che attesti la ricaduta e riconosca che si tratta dello stesso infortunio.
Una copia del certificato deve essere inviata al datore di lavoro, mentre l'invio all'INAIL avviene automaticamente e telematicamente da parte del medico responsabile. Il periodo di inabilità temporanea è definito dall'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato, mentre l'importo dell'indennità viene stabilito dall'INAIL previa verifica dei requisiti.
La riapertura di un infortunio INAIL non è una procedura automatica; l'Istituto valuta ogni caso individualmente per decidere se procedere o meno alla riapertura. In tali circostanze, è consigliabile farsi assistere da professionisti specializzati, data la delicatezza della materia, rivolgendosi ad esempio a un patronato per usufruire del supporto di esperti qualificati.
Il Rientro Anticipato dall'Infortunio INAIL
Il rientro anticipato dall'infortunio INAIL è gestito in modo differente a seconda della prognosi.
Infortuni con Prognosi Inferiore a 3 Giorni
Se i giorni di prognosi sono inferiori a 3, non è necessaria alcuna autorizzazione per il rientro anticipato. Qualora le condizioni di salute migliorino più rapidamente del previsto, il lavoratore può tornare al lavoro senza necessità di alcuna dichiarazione o certificazione, e senza dover effettuare la chiusura dell'infortunio INAIL.
Infortuni con Prognosi Superiore a 3 Giorni
Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il rientro anticipato comporta alcuni passaggi obbligatori. Il lavoratore deve innanzitutto recarsi dal proprio medico curante per ottenere un certificato di idoneità al lavoro e una riduzione della prognosi iniziale. Senza questo documento, il datore di lavoro non può consentire il reintegro del lavoratore prima dei termini originariamente previsti.
Dopo aver ottenuto la modifica del certificato iniziale, questo viene inviato all'INAIL per la cessazione dell'infortunio e delle relative indennità percepite dal lavoratore. È importante sottolineare che il medico non può rifiutarsi di redigere il certificato per il rientro anticipato del lavoratore; un tale comportamento è severamente sanzionato dalla legge e può comportare la decadenza della convenzione e persino il licenziamento per giusta causa del professionista.
Liquidazione dell'Infortunio e Calcolo dell'Indennità
L'indennizzo per infortunio decorre dal giorno successivo all'evento. L'indennità è ripartita tra l'azienda e l'INAIL, mentre l'INPS non è coinvolto in quanto si occupa di sanità. Le modalità di corresponsione delle somme erogate dall'INAIL possono variare in base alle disposizioni contrattuali e alle prassi aziendali.
- Primi 3 giorni: Il giorno dell'infortunio e i primi tre giorni successivi alla data dell'evento sono interamente indennizzati dal datore di lavoro, che riconosce il 100% della retribuzione spettante al lavoratore.
- Dal 4° al 90° giorno: Per i giorni successivi al 3°, il datore di lavoro è tenuto a integrare l'indennità corrisposta dall'INAIL, nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'azienda.
- Oltre il 90° giorno: Il sistema INAIL riconosce ai lavoratori infortunati un'indennità pari al 75% della retribuzione dal 4° al 90° giorno d'infortunio. Per i giorni successivi al 90° e fino al termine dell'evento morboso, l'indennità è pari al 60% della retribuzione.
Per un infortunio superiore a 90 giorni, quindi, il lavoratore riceve un'indennità coperta al 60% dall'INAIL e per la parte restante dal datore di lavoro. La retribuzione utilizzata come modello di riferimento per il calcolo dell'indennità da parte dell'Istituto comprende anche il corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei 15 giorni precedenti l'evento, inclusa l'incidenza dei ratei sulla retribuzione normale erogata al lavoratore.
A seconda delle disposizioni contrattuali e delle prassi aziendali, l'indennità può essere liquidata interamente dal datore di lavoro, il quale anticipa al lavoratore anche la parte di competenza dell'INAIL. Successivamente, l'Istituto provvederà ad accreditare l'indennità corrispondente al datore di lavoro.
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