Il Principio di Equivalenza Causale e la Tutela del Lavoratore nell'INPS
Il sistema di tutela previdenziale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestito dall'INPS, si fonda su principi giuridici consolidati volti a garantire la salute e l'integrità psicofisica del lavoratore. Al centro di questa complessa architettura normativa si erge il principio di "equivalenza causale", un pilastro fondamentale che regola l'accertamento del nesso tra la condotta, l'evento dannoso e la responsabilità del datore di lavoro. Questo principio, sancito dall'articolo 41 del Codice Penale, stabilisce che "il concorso di cause non esclude l'imputabilità del fatto".
L'Equivalenza Causale: Una Prospettiva Ampia sul Nesso Causa-Effetto
Il cosiddetto principio di “equivalenza causale” prevede che tutte le cause (remote e prossime) di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell’evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota. Tale principio, di cui all’art. 41 c.p., assume un'importanza cruciale nell'ambito del diritto del lavoro, in particolare quando si tratta di stabilire la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni o malattie professionali. La giurisprudenza di legittimità ha più volte stabilito che, in applicazione di detto principio, la concausa è causa per intero dell’evento anche se sono presenti altre concause. In altre parole, a fronte di una malattia professionale derivata da una causa sia lavorativa che extralavorativa, aventi entrambe natura efficiente e causale, “deve necessariamente trovare applicazione il principio espresso dall’art. 41 c.p.”.
Questo significa che un giudice non può attribuire una patologia di cui è in discussione l’origine professionale unicamente a una causa “esterna” senza aver prima quanto meno ben valutato tutto il quadro “causale” nel suo complesso. Allo stesso modo, non può sposare pedissequamente, senza alcuna motivazione, le conclusioni di una perizia medico-legale, peraltro affatto “univoca”, laddove essa giunga a conclusioni diametralmente opposte ad altra perizia, sempre d’ufficio, redatta in corso di causa.

La Tutela del Lavoratore e l'Obbligo di Sicurezza del Datore di Lavoro
L'articolo 2087 del Codice Civile impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L'obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c. si riflette sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell’obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 2087 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27410 del 14 ottobre 2025, ha ribadito questi concetti fondamentali. In materia di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
L'Accertamento del Nesso Causale: Sfide e Orientamenti Giurisprudenziali
L'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia insorta rappresenta spesso il nodo cruciale nei contenziosi relativi alle malattie professionali. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza n. 27410 del 14 ottobre 2025, ha affrontato un caso emblematico riguardante una malattia professionale insorta ad oltre vent'anni dalla cessazione dell'attività a rischio, sollevando interrogativi sull'applicabilità della rendita INAIL.
Nel caso specifico, il ricorrente lamentava che la Corte d'Appello non avesse considerato la sua patologia rientrante tra quelle tabellate, esonerandolo dall'onere di dimostrare l'origine professionale. La difesa eccepiva inoltre la mancata applicazione del principio di equivalenza causale, sostenendo che la movimentazione manuale dei carichi per oltre otto anni avesse contribuito all'insorgenza della malattia, senza che fossero emersi fattori esterni all'attività lavorativa.
Nesso causale
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come la patologia accertata (spondilodiscopatia lombare con associata patologia radicolare da ernia discale) rientrasse nelle malattie di "elevata probabilità" di origine lavorativa. Ciononostante, il giudice d'appello aveva negato il nesso causale poiché l'attività lavorativa risaliva al periodo 1980-1988, mentre le prime indagini radiologiche erano del 2008 e del 2012. La Corte ha sottolineato che, in tema di malattie incluse nella tabella INAIL, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella. Tuttavia, nel caso di specie, la distanza temporale e la documentazione medica tardiva avevano infirmato tale presunzione.
La Corte ha altresì precisato che, in presenza di malattia a genesi multifattoriale, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, almeno in termini di "probabilità qualificata". La sentenza ha evidenziato come la distanza cronologica, anche ultraventennale, tra la lavorazione a rischio e la certificata manifestazione della malattia tabellata, abbia innestato un vulnus nella diretta riconducibilità eziopatogenetica.
La Valutazione delle Prove e il Ruolo del Consulente Tecnico d'Ufficio
Un aspetto cruciale nella determinazione del nesso causale riguarda la valutazione delle prove e il ruolo del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Il ricorrente aveva censurato il vizio di motivazione della sentenza d'appello con riferimento alle risultanze della prova tecnica e al mutamento valutativo compiuto dal CTU a seguito delle osservazioni alla bozza preliminare.
La Cassazione ha ribadito che la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo la facoltà di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle prove rispetto a quello accolto dal giudice del merito.
Nel caso specifico, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice d'appello sono state ritenute congruamente motivate, con un iter logico-argomentativo chiaramente individuabile e privo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Le doglianze del ricorrente si sono quindi tradotte nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
La Condotta Anormale del Lavoratore e l'Esonero dalla Responsabilità Datoriale
L'ordinanza n. 21714 del 28 luglio 2025, emessa dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ulteriormente chiarito i principi in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa. La sentenza ha statuito che il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso. Ne consegue che, una volta dimostrato il detto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

La Corte ha inoltre precisato che, nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore non comprende l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, essendo sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell'organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto. Grava, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
In particolare, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire detto infortunio e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente. Non può essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento.
L'Applicazione del Principio di Equivalenza Causale nei Casi di Malattie Professionali
L'estratto di un approfondimento monografico sul tema degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel Bollettino di marzo 2015 della Camera Penale Veneziana, sottolinea la particolare attenzione della giurisprudenza al nesso di causalità. Il principio di equivalenza causale, infatti, permea l'intera materia antinfortunistica, spingendo la giurisprudenza a ricercare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di prevenzione e i principi costituzionali.
Il testo evidenzia come, per formalizzare l'addebito colposo, sia necessario verificare la sussistenza del rapporto di causalità materiale tra il lavoro e il verificarsi del rischio. L'infortunio può ritenersi avvenuto in occasione del lavoro quando sia stato il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio stesso. Non è quindi necessario che l'infortunio avvenga durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ma è fondamentale che il rischio del verificarsi dell'evento dannoso sia stato posto in essere dal lavoro.
La giurisprudenza ha riconosciuto che, ove sussista un nesso eziologico tra prestazione lavorativa ed evento lesivo, la responsabilità del datore di lavoro sia configurabile anche qualora l'infortunio non sia ascrivibile a un rischio tipico della prestazione lavorativa, con la conseguenza che anche il rischio generico collegato allo svolgimento di una determinata attività è addebitabile al datore di lavoro.
L'Amianto e le Complessità del Nesso Causale
La vicenda dell'amianto rappresenta un caso emblematico delle difficoltà nell'accertamento del nesso causale, soprattutto in presenza di leggi scientifiche non univoche. Le numerose sentenze in materia danno atto della mancanza di leggi scientifiche unanimemente condivise, con pronunce dagli esiti spesso differenti.

In relazione a tale problematica, la giurisprudenza si è spesso basata sulla teoria dell'aumento del rischio, ma tale criterio è stato ultimamente superato dal paradigma della spiegazione causale. Il problema si manifesta in tutta la sua pregnanza laddove vi siano due leggi scientifiche alternative ugualmente valide. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza Quaglierini, ha ricordato come, mentre sono pacifici i nessi causali tra esposizione ad amianto ed asbestosi, in relazione alle dinamiche causali del mesotelioma pleurico si contrappongono due leggi scientifiche alternative: una che considera il mesotelioma come patologia dose-dipendente, l'altra che lo considera come conseguenza di esposizioni anche di modestissima entità (dose-killer).
In ipotesi di tal fatta, il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere una determinata legge scientifica e deve escludere l'esistenza di possibili cause alternative nella produzione dell'evento. Laddove non esista una legge universale che consenta di stabilire con certezza le cause di un determinato evento, si ricorre inevitabilmente alle leggi statistiche e alle rilevazioni epidemiologiche. Tuttavia, le leggi statistiche non sono in grado di "spiegare" un fenomeno, ma solo di "enumerarlo".
La Malattia Professionale e il Sistema Tabellare
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disciplinata dal DPR n. 1124/65, prevede un sistema tabellare che elenca le patologie contratte in conseguenza di specifiche lavorazioni. Il sistema tabellare, inizialmente chiuso, è stato oggetto di interventi legislativi e giurisprudenziali volti a garantire una tutela più ampia al lavoratore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 dell'88, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni, favorendo l'adozione di un sistema misto che consente al lavoratore di provare l'eziologia professionale anche per malattie non comprese nelle tabelle. Tuttavia, il legislatore ha continuato ad avvalersi del sistema della "lista chiusa", sebbene la giurisprudenza abbia ammesso un'interpretazione estensiva delle voci tabellari, purché vi sia identità dei connotati essenziali della lavorazione.
Prestazioni Economiche e Sanitarie dell'INAIL
L'INAIL eroga prestazioni economiche e sanitarie a favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. Tra queste rientrano le cure mediche e chirurgiche, la fornitura di apparecchi e protesi, nonché l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta o permanente. In caso di morte del lavoratore assicurato, l'Istituto costituisce la rendita ai superstiti.

Il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto il risarcimento del danno biologico, ampliando ulteriormente la tutela del lavoratore. Il lavoratore infortunato può, inoltre, proporre azione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. o di altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
In sintesi, il principio di equivalenza causale, unito all'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e a un sistema di prestazioni previdenziali in continua evoluzione, concorre a definire un quadro normativo volto a tutelare in modo sempre più efficace la salute e la sicurezza dei lavoratori. La complessità dell'accertamento del nesso causale, tuttavia, continua a rappresentare una sfida costante, richiedendo un'attenta valutazione di tutti gli elementi probatori e un costante aggiornamento giurisprudenziale.
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